N. 722 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 1997

                                N. 722
  Ordinanza emessa il  23  luglio  1997  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento penale a carico di Protino Maria
 Gratuito  patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese
    dello  Stato  -  Esclusione  nei  casi  di   procedimenti   penali
    concernenti   contravvenzioni   -   Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento  - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Esaminata la richiesta di liquidazione di spese ed onorari  per  il
 gratuito  patrocinio  presentata  il  16  maggio 1997 dall'avv. Mirko
 Mazzali,  nominato  difensore  di  ufficio  nel  procedimento  penale
 2524/96 a carico di Protino Maria, imputata del reato di cui all'art.
 660 c.p.;
   Visto  il  provvedimento  in  data  31 gennaio 1997 con il quale la
 dott.ssa Ferraro, titolare del processo, definito con sentenza del 12
 aprile  1997,  non  ancora  passata  in  giudicato,  ha  ammesso   la
 richiedente al gratuito patrocinio;
   Rilevato  che,  successivamente  all'adozione di tale provvedimento
 ammissivo, la dott.ssa Ferraro e' stata  trasferita  ad  una  sezione
 civile  della  medesima  pretura  di  Milano,  per  cui l'esame delle
 ulteriori istanze conseguenti alle deliberazioni  dalla  stessa  gia'
 adottate  deve necessariamente essere affidato ad altro magistrato da
 individuare, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'art.  546
 c.p.p., nella persona di questo dirigente dell'ufficio;
   Atteso  che,  per  provvedere  sulla  richiesta di liquidazione dei
 diritti e degli onorari  di  avvocato,  regolarmente  presentata  dal
 difensore  d'ufficio  dell'imputata  ammessa  al gratuito patrocinio,
 appare doveroso ed imprescindibile  da  parte  di  questo  giudicante
 procedere  alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e
 di  diritto  della   deliberazione   sollecitata   e   quindi   della
 legittimita'   del   suo   antecedente   logico-giuridico  costituito
 dall'ordinanza di ammissione dell'imputata al gratuito patrocinio;
   Ritenuto che tale ordinanza si rivela  illegittima  e  deve  essere
 pertanto revocata, posto che l'unico reato per il quale Protino Maria
 e'  stata tratta a giudizio e giudicata e' una contravvenzione per la
 quale, ai sensi del disposto di cui al comma 8 dell'art. 1  legge  30
 luglio 1990 n. 217 non e' ammesso il patrocinio a spese dello Stato;
   Rilevato  che  nella  specie,  dunque,  si  dovrebbe procedere alla
 revoca dell'ordinanza ammissiva e al conseguente rigetto dell'istanza
 di liquidazione dei diritti ed onorari  di  difesa,  in  forza  della
 norma  di legge sopra richiamata che si appalesa, pero', ad avviso di
 questo  pretore,  censurabile  sotto   il   profilo   costituzionale,
 determinando un'irragionevole disparita' di trattamento fra cittadini
 non  abbienti  che si trovino nelle medesime condizioni soggettive di
 ammissibilita' al beneficio;
   Ritenuto, infatti, che la legge 217/90 ha inteso dare attuazione al
 principio posto dall'art.  24  della  Costituzione,  secondo  cui  la
 difesa e' un diritto inviolabile di tutti i cittadini in ogni stato e
 grado   del   procedimento  e  che  ai  non  abbienti  devono  essere
 assicurati, con appositi istituti, i mezzi  per  agire  e  difendersi
 davanti ad ogni giurisdizione (art. 24 cit., comma 3);
   Considerato che tale principio appare ancor piu' rilevante in campo
 penale  dove  maggiore  e'  il rischio di un grave pregiudizio per la
 stessa  liberta'  della  persona,  in  conseguenza  di  una  limitata
 possibilita' di difesa per difetto di adeguati mezzi economici;
   Ritenuto  che  questo  rischio, pur essendo in genere superiore nel
 caso di un'imputazione per delitto, sussiste tuttavia in egual misura
 anche quando si debba rispondere di  reati  contravvenzionali  per  i
 quali spesso sono comminate pene detentive addirittura piu' severe di
 quelle  previste  per  alcune  ipotesi delittuose, sicche' appare del
 tutto irragionevole la scelta legislativa di limitare la facolta'  di
 ricorso  all'istituto del patrocinio a spese dello Stato in relazione
 ad una mera distinzione formale del  tipo  di  reato  di  cui  si  e'
 chiamati a rispondere:
   Considerato  che  la prospetta questione di costituzionalita' della
 citata norma di cui al comma 8 dell'art.1 legge 217/90, per contrasto
 con l'art. 24 Cost., comma 2 e 3, appare rilevante nella  specie,  in
 dipendenza  della  necessaria  revoca dell'ordinanza di ammissione al
 gratuito patrocinio  dell'imputata  del  presente  procedimento,  che
 sarebbe  conseguentemente  costretta,  pur  essendo  non abbiente, ad
 affrontare in proprio gli oneri di difesa maturati  fino  all'attuale
 fase del giudizio, peraltro conclusosi con una pronuncia assolutoria,
 e  potrebbe  venire  privata  del diritto di difendersi adeguatamente
 negli ulteriori eventuali gradi;
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 agli  artt.  3  e 24 della Costituzione, la questione di legittimita'
 dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella  parte
 in  cui  esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
 nei procedimenti penali concernenti  contravvenzioni  non  riuniti  a
 procedimenti  per  delitti  o  connessi  a  procedimenti per delitti,
 ancorche' non riuniti;
   Dispone, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
 costituzionale, sospendendo il procedimento in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  interessate,  nonche'  al   Presidente   del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere.
   Cosi' deciso in Milano, il 23 luglio 1997.
                    Il consigliere pretore: Culotta
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