N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1997

                                N. 724
  Ordinanza  emessa  il  4 luglio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 sui ricorsi riuniti proposti da Sabino Elena ed altri contro l'INPS
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi  in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di
    Stato - Estinzioni dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della  normativa  impugnata - Esclusione degli interessi e
    della rivalutazione monetaria - Limitazione del  diritto  ai  soli
    superstiti   aventi  titolo  alla  pensione  di  riversibilita'  -
    Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto  di  azione  e
    sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.43 del 22-10-1997 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento  della  riserva del 4 luglio 1997 letti gli atti di
 causa, ha pronunziato in data 4 luglio 1997,  la  seguente  ordinanza
 nella  causa civile iscritta al n. 5901/95 del registro generale, tra
 Sabino Elena + 3 rappresentati e difesi dall'avv.  E.V.  De  Filippo,
 ricorrenti,   e   I.N.P.S.   in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore rappresentato e  difeso  dall'avv.  A.  Fava  del  Piano,
 resistente.
   Con ricorso depositato il 24 novembre 1995 Sabino Elena premettendo
 di   essere   titolare   di   pensione   diretta  e  di  pensione  di
 reversibilita', chiedeva al  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  di  dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di
 reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al  coniuge
 deceduto,  comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.  495 del 29-31
 dicembre  1993  della  Corte  costituzionale,  chiedeva,  inoltre  di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di  cui  all'art.  416  c.p.c.
 eccependo  l'avvenuta  decadenza della parte ricorrente dal potere di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque la carenza di prova in ordine  ai  fatti  costitutivi  della
 domanda.
   Nelle  more  del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge
 23 dicembre 1996, n. 662, che  all'art.  1,  commi  181,  182  e  183
 introduceva  nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi pendenti
 all'entrata in vigore della predetta legge, con la  sola  preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturare  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza del 4 luglio 1997 il pretore disponeva la  riunione  al
 giudizio  proposto da Sabino Elena degli altri proposti da Ferrentino
 Elena, Veltri Elena e Attanasio Lucia, aventi ad oggetto la  medesima
 questione.  Il  procuratore  dei  ricorrenti  sollevava  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e  183  della
 legge  n.  662/1996,  in  riferimento  agli  artt.  24,  3 e 38 della
 Costituzione nei termini che appresso si riportano.
   1) In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181  con  l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle  somme  maturare  fino  al  31  dicembre  1995  sui trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e  n.  240  del  1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita'...", asseriva infatti che tale disciplina  realizza  sotto
 un  duplice  aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni,
 innanzitutto  perche'  consente  all'ente  tenuto  al   rimborso   di
 estinguere  il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo al
 creditore la possibilita' di  esigere  tempestivamente  l'adempimento
 dell'obbligazione  nella  sua  interezza, ed in secondo luogo perche'
 prevede che il rimborso  delle  somme  in  questione  sia  effettuato
 mediante  assegnazione  agli aventi diritto di titoli di Stato aventi
 libera circolazione, legittimando cosi' l'estinzione  delle  relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso del creditore.   Ad avviso del  procuratore  dei  ricorrenti
 tale  sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata ed
 integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di  piu'
 dotato  di  un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che
 si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e tale  situazione  e'
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento  coincidono  con l'area piu' svantaggiata dei pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2) Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto  tra  l'art.
 3  Cost.  ed  il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella
 parte  in  cui  quest'ultimo  dispone   che   "nella   determinazione
 dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli
 interessi  e  la  rivalutazione  monetaria", in quanto, essendo ormai
 assodato il diritto alla rivalutazione monetaria  ed  agli  interessi
 legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione
 di  natura  previdenziale,  appare illogico sancirne l'esclusione nei
 confronti di talune  categorie  di  crediti,  in  particolare  appare
 ingiustificata  la  disparita' di trattamento che viene a verificarsi
 nei confronti  dei  destinatari  della  disposizione  legislativa  in
 discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.
   3)  In  relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996"; affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 nn.  495/1993  e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei  annualita'",
 appare  poi in contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto abilita l'ente
 debitore a corrispondere le  somme  dovute  ai  pensionati  in  lungo
 margine  di  tempo,  senza  tener  conto che l'elevata eta' di questi
 ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima  che
 sia  intervenuto  l'integrale  pagamento,  e  senza che alcun diritto
 possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di  esonerare
 in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.
   4)  Infine  prospettava  il possibile contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione del comma 183, norma che  dispone  "I  giudizi  pendenti
 alla  data  di  entrata  in  vigore  deslla  presente legge aventi ad
 oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente  articolo
 sono  dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra
 le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in  giudicato
 restano  privi  di  effetto". Asseriva infatti che intanto puo' dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento  del  legislatore  nel processo teso a definirne l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente  soddisfatta,  comunque  arricchita dalla nuova previsione
 normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha  escluso
 che  sugli  importi  maturati  fino al 31 dicembre 1995 in favore dei
 pensionati interessati possano essere computati gli interessi  legali
 e    la    rivalutazione   monetaria,   nonostante   la   consolidata
 interpretazione giurisprudenziale di senso  contrario,  menomando  in
 maniera   pregnante   il  diritto  di  difesa  degli  interessati,  e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita'  cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della  definizione  del  presente  giudizio,  in quanto esso riguarda
 proprio, come sopra si e' esposto, la materia che  e'  oggetto  della
 pronuncia  della  Corte  costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata
 dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  non  sia  manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi
 riferiti  ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che
 nel loro complesso.
                                P. Q. M.
   Letto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante  e non manifestamente infodata la questione di legittimita'
 costituzionale:
     1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturare fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'...";
     2)  dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 dispone   che  "nella  determinazione  dell'importo  maturato  al  31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria";
     3)  dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella  parte  in
 cui  stabilisce  che  "il  pagamento  delle somme arretrate di cui al
 comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e  ai  loro  superstiti
 aventi  titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo
 1996";
     4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662
 in riferimento all'art. 24 Cost.;
   Ordina  la  sospensione del giudizio in corso fino alla definizione
 dell'incidente di costituzionalita', assegnando  alle  parti  per  la
 riassunzione   il   termine  di  mesi  tre  dalla  pubblicazione  del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata,  integralmente,  alle parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata  ai  Presidenti  delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone,  all'esito  degli  adempimenti  di  cui sopra, l'immediata
 trasmissione  degli   atti   del   presente   giudizio   alla   Corte
 costituzionale.
     Nocera Inferiore, addi' 4 luglio 1997
                          Il pretore: Scelza
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