Modificazioni all'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia.(GU n.249 del 24-10-1997)
IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di
Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 10 febbraio 1994, n. 33;
Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli
studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 128/1996 riguardante "Misure
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca";
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1996, n. 213, con cui sono stati
approvati i nuovi ordinamenti didattici universitari delle scuole di
specializzazione dell'area sanitaria, tra cui quelli di "anestesia e
rianimazione" e di "medicina interna";
Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita'
degli studi di Udine, rispettivamente in data:
Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 20 gennaio
1997 e del 12 marzo 1997;
Senato accademico del 9 aprile 1997 e del 9 luglio 1997;
Consiglio di amministrazione del 27 marzo 1997 e del 24 luglio
1997;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 17 luglio 1997 relativo alla scuola di specializzazione in
"medicina interna";
Visto l'atto di indirizzo del M.U.R.S.T. del 5 agosto 1997 - prot.
n. 2079 - di attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della
legge n. 127/1997;
Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal
senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione
da parte del competente Ministero;
Decreta:
Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi
di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 122 e seguenti - del Capo VIII del Titolo VIII (facolta' di
medicina e chirurgia) - relativi alla scuola di specializzazione in
"anestesia e rianimazione" sono sostituiti con conseguente
scorrimento della numerazione:
----> Vedere Testo da pag. 54 a pag. 65 della G.U. <----
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Udine, 16 settembre 1997
Il rettore: Strassoldo