MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.251 del 27-10-1997)

   Con decreto ministeriale n. 23388 del 24 settembre 1997:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,  e dell'art. 2,
comma  198, della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  e' concesso  il
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  S.p.a. Cogei, con  sede in
Roma  e  officina Passo  Martino  (Catania),  per  un massimo  di  39
dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 marzo 1997, n. 22401/1.
  La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1
aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' ulteriormente
prorogata dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 24  ottobre 1996, come da protocollo dello
stesso.
  L'I.N.P.S. e'  autorizzato ad  erogare direttamente  il trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,  e dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto  ministeriale del  17  ottobre 1996,  con
effetto dal  20 giugno  1996, in favore  dei dipendenti  dalla S.r.l.
Marelli  motori,  con  sede  in  Milano e  unita'  di  S.S.  Giovanni
(Milano),  per un  massimo di  67 dipendenti  per il  periodo dal  20
giugno 1997 al 19 dicembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 21  luglio 1997, come da  protocollo dello
stesso.
   Contributo addizionale: no - concordato preventivo.
  L'I.N.P.S. e'  autorizzato ad  erogare direttamente  il trattamento
straordinario di integrazione salariale.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23389 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7
luglio 1997 al 6 luglio 1998,  della ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C.,
con sede in Bergamo e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  S.p.a. F.lli Marzoli  & C.,  con sede in  Bergamo e
unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 7 luglio
1997 al 6 gennaio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  agosto 1997  con decorrenza  7
luglio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23390 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1
febbraio  1997 al  31  gennaio 1998,  della  ditta S.p.a.  Electrolux
apparecchi per la pulizia, con  sede in Peschiera Borromeo (Milano) e
unita' di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Electrolux apparecchi  per la pulizia,
con  sede  in  Peschiera  Borromeo (Milano)  e  unita'  di  Peschiera
Borromeo  (Milano) e  San Giuliano  (Milano),  per il  periodo dal  1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 14  marzo 1997  con decorrenza  1
febbraio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23391  del 24 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta  con il  decreto ministeriale del  28 novembre
1996,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 28 novembre 1996, con effetto dal 1 gennaio 1996, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. IES
Electronics, con sede  in Pomezia (Roma) e unita'  di Pomezia (Roma),
per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23394  del 24 settembre 1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Societa'  finanziaria  di
partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unita' di Napoli
ex  Sofin (Napoli),  e' prorogata  la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale, con pari  diminuzione della
durata del  trattamento economico  di mobilita', tenendosi  conto, ai
fini   della  determinazione   del   trattamento,   del  periodo   di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 dicembre
1995 al 19 giugno 1996.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.
  Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono  le condizioni per accedere  ai benefici previsti
ai commi 4,  5 e 6 dell'art.  5 del decreto-legge 16  giugno 1994, n.
299, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1994, n.
451.
  Con decreto ministeriale n. 23395  del 24 settembre 1997, in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Setina   detergenti  (ex
Deterbi), con  sede in Sezze scalo  (Latina) e unita' di  Sezze scalo
s.s. Setina (Latina) per un massimo di 106 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23396  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comi  Sud, con sede in Lecce e
unita' di Lecce,  per un massimo di 45 dipendenti,  e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
giugno 1997 al 9 dicembre 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23397  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Confezioni Poto,  con sede in
Controne (Salerno) e unita' di  Controne (Salerno), per un massimo di
70  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  19 dicembre 1996  al 18
giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
giugno 1997 al 18 dicembre 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23398  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla ditta geom. Emilio Resta, con sede in
Bari  e  unita'  di  Bari,  per  un  massimo  di  19  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1997 al 17 luglio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23399  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Zucchet, con sede in  Roma e
unita' di  Roma, per un massimo  di 34 dipendenti, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
dicembre 1997 al 23 giugno 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23400  del 24 settembre 1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Arbatax 2000,  con sede  in
Tortoli'-Arbatax (Nuoro) e unita' di Tortoli'-Arbatax (Nuoro), per un
massimo  di  217 dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 25  luglio
1997 al 24 gennaio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23401  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  A.T.M., con sede  in Fiorano
Modenese  (Modena) e  unita'  in Fiorano  Modenese  (Modena), per  un
massimo  di  26  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 21  luglio
1997 al 20 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 21
gennaio 1998 al 20 luglio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23402  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in
Modugno  (Bari) e  unita' in  Modugno (Bari),  per un  massimo di  49
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  2  giugno 1997  al  1
dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 2
dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23403  del 24 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. I.T.O., con sede  in Genova e
unita' in  Genova, per un massimo  di 13 dipendenti e  Taranto per un
massimo  di  un  dipendente,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  21 dicembre
1996 al 20 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 21
giugno 1997 al 20 dicembre 1997.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 22779 del 20 maggio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23404 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6
novembre 1995 al  5 novembre 1996, della ditta  S.r.l. Eurobeton, con
sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli).
   Parere comitato tecnico 26 giugno 1996 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Eurobeton, con  sede  in  Brusciano
(Napoli) e unita'  di Somma Vesuviana (Napoli), per il  periodo dal 6
novembre 1995 al 5 novembre 1996.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata  il 19 dicembre 1995  con decorrenza 6
novembre 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
settembre 1996, n.  21301 e il decreto ministeriale  8 febbraio 1997,
n. 22136/6.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23405 del  24  settembre  1997,  e'
approvato  il  programma per  crisi  aziendale,  relativo al  periodo
dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con
sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico 3 aprile 1996 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di
Casalnuovo (Napoli) e  Pomezia (Roma), per il  periodo dall'11 luglio
1995 al 10 luglio 1996.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  agosto 1995 con  decorrenza 11
luglio 1995.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
10 maggio 1996, n. 20593/4.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23406 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2
ottobre 1995 al  1 ottobre 1996, della ditta S.p.a.  E.T.S., con sede
in  Firenze e  unita'  di Cremona,  Podenzano  (Piacenza) e  Virgilio
(Mantova).
   Parere comitato tecnico 3 aprile 1996 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di
Cremona, Podenzano  (Piacenza) e  Virgilio (Mantova), per  il periodo
dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il  28 agosto  1995 con  decorrenza 2
ottobre 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
maggio 1997, n. 22684.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23407 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per crisi aziendale, relativo  al periodo dal
18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, della ditta S.p.a. Rozzi Costantino
&  C., con  sede  in Folignano  (Ascoli Piceno)  e  unita' di  Ascoli
Piceno,  Folignano  (Ascoli  Piceno), Forli'  del  Sannio  (Isernia),
Miranda  (Isernia), Napoli,  Pedrengo  (Bergamo) e  S. Benedetto  del
Tronto (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico 8 aprile 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Rozzi  Costantino &  C., con  sede in
Folignano  (Ascoli  Piceno)  e  unita' di  Ascoli  Piceno,  Folignano
(Ascoli  Piceno), Forli'  del  Sannio  (Isernia), Miranda  (Isernia),
Napoli, Pedrengo (Bergamo) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno),
per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 18
aprile 1996.
  Con esclusione lavori sospesi per  fine cantiere e/o fine lavori il
presente  decreto  ministeriale  annulla  e  sostituisce  il  decreto
ministeriale 22 maggio 1997, n. 22792/2.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23408 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1
gennaio 1996  al 31 dicembre 1996,  della ditta S.c. a  r.l. Terre di
Maremma, con sede in Campagnatico  loc. Granaione (Grosseto) e unita'
di ufficio di Grosseto.
   Parere comitato tecnico 1 agosto 1996 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.c.  a r.l.  Terre di  Maremma, con  sede in
Campagnatico  loc.  Granaione  (Grosseto)  e  unita'  di  ufficio  di
Grosseto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1996  con decorrenza 1
gennaio 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
novembre 1996, n. 21604/6.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23409  del 24 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno 1997,  con  effetto  dal 26  agosto  1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  De  Angeli
industrie, con  sede in  Ascoli Piceno  e unita'  di Ascoli  Piceno e
Cameri (Novara),  per il periodo  dal 26  febbraio 1997 al  18 maggio
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 26
febbraio 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
agosto 1997, n. 23269.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23410 del 24 settembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.p.a. Ilva laminati piani - gruppo  Ilva laminati piani, con sede in
Roma e unita' di Torino e Taranto.
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. Ilva  laminati piani  -
gruppo Ilva  laminati piani, con  sede in Roma  e unita' di  Torino e
Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.r.l.  Ilva pali  Dalmine gruppo  Ilva laminati  piani, con  sede in
Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l. Ilva  pali Dalmine gruppo
Ilva laminati piani,  con sede in Torre Annunziata  (Napoli) e unita'
di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27
aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995;
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.r.l.  Ilva  lamiere  e  tubi,  con sede  in  Taranto  e  unita'  di
Genova/Campi, Genova e Taranto.
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Ilva lamiere  tubi, con
sede in  Taranto e unita' di  Genova/Campi, Genova e Taranto,  per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995;
  4)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.p.a. Alessio  condotte gruppo Ilva  laminati piani, con sede  in La
Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino).
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Alessio  condotte gruppo
Ilva laminati  piani, con sede in  La Loggia (Torino) e  unita' di La
Loggia (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995;
  5)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.r.l. Sidercomit Torino  C.S. Coils gruppo Ilva  laminati piani, con
sede in Torino e unita' di Torino.
  Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla S.r.l. Sidercomit Torino  C.S. Coils -
Gruppo Ilva  laminati piani, con sede  in Torino e unita'  di Torino,
per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995;
  6)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal  1 febbraio  1995 al  27 aprile  1995, della
ditta  S.r.l. Sidercomit  Milano C.S.  Coils -  Gruppo Ilva  laminati
piani, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Sidercomit Milano  C.S.
Coils -  Gruppo Ilva laminati piani,  con sede in Milano  e unita' di
Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
febbraio 1995;
  7)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.r.l. Ilva  distribuzione Italia -  Gruppo Ilva laminati  piani, con
sede in Genova e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Ilva distribuzione Italia
- Gruppo Ilva laminati piani, con  sede in Genova e unita' nazionali,
per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995;
  8)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta
S.p.a. I.C.M.I.  - Gruppo Ilva laminati  piani, con sede in  Napoli e
unita' di Genova e Napoli.
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  I.C.M.I. -  Gruppo Ilva
laminati piani, con  sede in Napoli e unita' di  Genova e Napoli, per
il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23411 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il  programma per  ristrutturazione aziendale,  relativo al
periodo dal  17 giugno  1996 al  16 giugno  1997, della  ditta S.r.l.
Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano).
   Parere comitato tecnico del 22 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Quick Italia, con sede in
Monza (Milano)  e unita'  di Monza  (Milano), per  il periodo  dal 17
giugno 1996 al 16 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1996 con  decorrenza 17
giugno 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23412 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il  programma per  ristrutturazione aziendale,  relativo al
periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.r.l.
Feralpi  siderurgica,  con  sede  in   Brescia  e  unita'  di  Lonato
(Brescia).
   Parere comitato tecnico del 15 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l. Feralpi  siderurgica, con
sede in Brescia e unita' di  Lonato (Brescia), per il periodo dall'11
novembre 1996 al 10 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 6 novembre 1996  con decorrenza 11
novembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23413  del 24 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione  relativa al  programma per  conversione aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  28 luglio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale
dell'8  marzo 1997,  con effetto  dal 6  maggio 1996,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Montello, con
sede in  Montello (Bergamo)  e unita' di  Montello (Bergamo),  per il
periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 9  giugno 1997  con decorrenza  6
novembre 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23414 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per crisi aziendale, relativo  al periodo dal
27 giugno 1994 al  26 giugno 1995, della ditta S.c.  a r.l. Cantina e
oleificio sociale  di Lizzano "Luigi  Ruggieri", con sede  in Lizzano
(Taranto) e unita' di Lizzano (Taranto).
   Parere comitato tecnico 28 novembre 1995 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.c.  a r.l. Cantina  e oleificio  sociale di
Lizzano "Luigi Ruggieri",  con sede in Lizzano (Taranto)  e unita' di
Lizzano (Taranto),  per il periodo  dal 27  giugno 1994 al  26 giugno
1995.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1994 con  decorrenza 27
giugno 1994.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 gennaio 1996, n. 19891/4.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23415 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per crisi aziendale, relativo  al periodo dal
25  marzo  1996 al  24  marzo  1997,  della  ditta S.p.a.  T.E.LI.  -
Telefonica elettrica ligure,  con sede in Roma e  unita' di Capezzano
Pianore  (Lucca),  Genova-Borzoli  (Genova),  S.  Stefano  Magra  (La
Spezia) e Savona.
  Parere del comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  T.E.LI. - Telefonica elettrica ligure,
con   sede  in   Roma  e   unita'  di   Capezzano  Pianore   (Lucca),
Genova-Borzoli, S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona, per il periodo
dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997.
    Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 25
marzo 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 aprile 1997, n. 22552.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23416  del 24 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 6  settembre 1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
6  settembre 1996,  con effetto  dal 1  gennaio 1996,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sisma, con sede
in Milano  e unita' di  Villadossola (Novara),  per il periodo  dal 1
luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 6  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23424 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar, con
sede in  Castel S. Niccolo' (Arezzo)  e unita' di Castel  S. Niccolo'
(Arezzo).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar,  con sede in Castel S. Niccolo'
(Arezzo) e unita' di Castel S.  Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal
23 gennaio 1997 al 22 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 30 gennaio 1997  con decorrenza 10
dicembre 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale del 6 agosto 1997, n. 23272.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23425 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, relativamente
al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 ottobre 1997, della ditta S.p.a.
Pharmacia e Upjohn, con sede  in Milano, unita' di Caponago (Milano),
Milano, Nerviano (Milano) e Rodano (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Pharmacia e  Upjohn, con
sede  in  Milano,  unita'  di  Caponago  (Milano),  Milano,  Nerviano
(Milano) e Rodano (Milano), per il  periodo dal 14 ottobre 1996 al 13
aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22  novembre 1996 con decorrenza 14
ottobre 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 12  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23426 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l.
PPG  Industries Italia,  con sede  in  Cuneo e  unita' di  Roccasecca
(Frosinone).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con
sede in Cuneo e unita' di  Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal
1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 7  febbraio 1997 con  decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23427 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, limitatamente
al  periodo dal  12 febbraio  1996  all'11 agosto  1997, della  ditta
S.r.l. Gallino componenti plastici, S.p.a.  dal 1 luglio 1996 Gallino
plasturgia, con sede in Beinasco (Torino), unita' di Copiano (Pavia),
Castello di Brianza (Lecco), Nichelino (Torino), Grugliasco (Torino),
S. Benigno Canavese (Torino), Renate (Milano) e Rivalta (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.   Gallino  componenti
plastici, S.p.a. dal  1 luglio 1996, Gallino plasturgia,  con sede in
Beinasco (Torino)  e unita' di  Copiano (Pavia), Castello  di Brianza
(Lecco), Nichelino (Torino), Grugliasco (Torino), S. Benigno Canavese
(Torino), Renate (Milano)  e Rivalta (Torino), per il  periodo dal 12
febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 marzo  1996 con  decorrenza 12
febbraio 1996.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 12
agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23429 del  24  settembre  1997,  e'
approvata, ai sensi dell'art. 7, comma  5, della legge n. 236/1993 ed
alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori
a  100, la  proroga del  programma  per crisi  aziendale della  ditta
S.p.a.  In.Gr.Ed., con  sede ed  unita' in  Aprilia (Latina),  per il
periodo dal 28 ottobre 1993 al 20 marzo 1994.
  Per  i seguenti  motivi:  ".... riesaminata  la documentazione,  in
particolare  la nota  dell'ispettorato del  lavoro di  Latina del  17
marzo 1994, ...  emerge, dopo una piu' attenta lettura,  che il piano
di risanamento, proposto all'inizio  dell'intervento CIGS, ha trovato
nel  semestre  di  cui  all'art.  7,  comma  5,  legge  n.  236/1993,
definitiva attuazione ...".
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per crisi  aziendale  gia'  disposta con  il
decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 28 ottobre
1992,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. IN.GR.ED.,  con sede in  Aprilia (Latina) e unita'  di Aprilia
(Latina), per il periodo dal 28 ottobre 1993 al 20 marzo 1994.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1993 con decorrenza 28
ottobre 1993.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23430 del 24 settembre 1997, a parziale
rettifica  di  quanto disposto  con  i  decreti ministeriali  del  10
dicembre 1987  e del 9  novembre 1988, e' disposta  la corresponsione
del  trattamento straordinario  di integrazione  salariale per  crisi
aziendale in favore dei lavoratori interessati, assunti con contratto
di  formazione  e  lavoro  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Brasilen
calzaturificio,  con  sede ed  unita'  in  Chiari (Brescia),  per  il
periodo dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987.
  La  corresponsione  del  trattamento  di cui  sopra,  e'  prorogata
dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1997.
  La corresponsione  del trattamento  di cui sopra,  e' ulteriormente
prorogata dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23417 del 24 settembre  1997, ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 26  luglio  1996, con  effetto dal  13
settembre  1995, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla S.r.l. Vega, con sede in  Torre Annunziata (Napoli) e unita' di
Torre Annunziata  (Napoli), per un  massimo di 33 dipendenti,  per il
periodo dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 24 aprile 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  Con decreto ministeriale n. 23418  del 24 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  24 luglio  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24
luglio  1997,  con  effetto  dal  21  ottobre  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  F.lli Sarchi,
con sede in  Pavia e unita' di  Broni (Pavia), per il  periodo dal 21
aprile 1997 al 20 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 18  aprile 1997 con  decorrenza 21
aprile 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23419  del 24 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  3 settembre  1997,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 3
settembre  1997,  con effetto  dal  6  gennaio  1997, in  favore  dei
lavoratori   interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  Grande
Distribuzione Meridionale,  con sede in  Milano e unita'  di Crotone,
per il periodo dal 6 luglio 1997 al 5 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  13 agosto  1997 con  decorrenza 6
luglio 1997.
  L'I.N.P.S., e'  autorizzato a  provvedere al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23420 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per crisi aziendale, relativo  al periodo dal
20 febbraio 1997 al 19  febbraio 1998, della ditta S.r.l. Confitalia,
con  sede in  Belvedere  Marittimo (Cosenza)  e  unita' di  Belvedere
Marittimo (Cosenza).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Confitalia,  con  sede in  Belvedere
Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il
periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 20
febbraio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23421 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativo al
periodo  dal 30  settembre 1996  al  29 settembre  1997, della  ditta
S.p.a.  Tecnoplastica  Prealpina, con  sede  in  Tradate (Varese),  e
unita' di Tradate e Castiglione Olona (Varese).
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.  Tecnoplastica Prealpina,
con sede in Tradate (Varese), e unita' di Tradate e Castiglione Olona
(Varese), per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1996  con decorrenza 30
settembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23422 del  24  settembre  1997,  e'
approvato il  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativo al
periodo dal 6  febbraio 1995 al 19 dicembre 1995,  della ditta S.p.a.
Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in
Roma e unita' di Napoli ex Sofin.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Societa'  finanziaria di
partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unita' di Napoli
ex Sofin, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 22  marzo 1995  con decorrenza  6
febbraio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  con effetto dal  6 febbraio 1995,  in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Societa'
finanziaria di partecipazioni  Sofinpar ex Sofin, con sede  in Roma e
unita' di  Napoli ex Sofin,  per il periodo dal  6 agosto 1995  al 19
dicembre 1995.
  Istanza aziendale presentata il 20  settembre 1995 con decorrenza 6
agosto 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.