Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.251 del 27-10-1997)
Con decreto ministeriale n. 23388 del 24 settembre 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Cogei, con sede in Roma e officina Passo Martino (Catania), per un massimo di 39 dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1997, n. 22401/1. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 ottobre 1996, come da protocollo dello stesso. L'I.N.P.S. e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 20 giugno 1996, in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unita' di S.S. Giovanni (Milano), per un massimo di 67 dipendenti per il periodo dal 20 giugno 1997 al 19 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 21 luglio 1997, come da protocollo dello stesso. Contributo addizionale: no - concordato preventivo. L'I.N.P.S. e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 23389 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 luglio 1997 al 6 luglio 1998, della ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unita' di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 7 luglio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23390 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Electrolux apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Electrolux apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1997 con decorrenza 1 febbraio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23391 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 novembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 novembre 1996, con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. IES Electronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23394 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unita' di Napoli ex Sofin (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 23395 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setina detergenti (ex Deterbi), con sede in Sezze scalo (Latina) e unita' di Sezze scalo s.s. Setina (Latina) per un massimo di 106 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23396 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comi Sud, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23397 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Poto, con sede in Controne (Salerno) e unita' di Controne (Salerno), per un massimo di 70 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 dicembre 1996 al 18 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 giugno 1997 al 18 dicembre 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23398 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta geom. Emilio Resta, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23399 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23400 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortoli'-Arbatax (Nuoro) e unita' di Tortoli'-Arbatax (Nuoro), per un massimo di 217 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23401 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.M., con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unita' in Fiorano Modenese (Modena), per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23402 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' in Modugno (Bari), per un massimo di 49 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23403 del 24 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.O., con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di 13 dipendenti e Taranto per un massimo di un dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 21 giugno 1997 al 20 dicembre 1997. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22779 del 20 maggio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23404 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 novembre 1995 al 5 novembre 1996, della ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli). Parere comitato tecnico 26 giugno 1996 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 novembre 1995 al 5 novembre 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1995 con decorrenza 6 novembre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1996, n. 21301 e il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22136/6. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23405 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico 3 aprile 1996 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1996, n. 20593/4. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23406 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996, della ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Cremona, Podenzano (Piacenza) e Virgilio (Mantova). Parere comitato tecnico 3 aprile 1996 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Cremona, Podenzano (Piacenza) e Virgilio (Mantova), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 28 agosto 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22684. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23407 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997, della ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forli' del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico 8 aprile 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno, Folignano (Ascoli Piceno), Forli' del Sannio (Isernia), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 aprile 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 18 aprile 1996. Con esclusione lavori sospesi per fine cantiere e/o fine lavori il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22792/2. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23408 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico loc. Granaione (Grosseto) e unita' di ufficio di Grosseto. Parere comitato tecnico 1 agosto 1996 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico loc. Granaione (Grosseto) e unita' di ufficio di Grosseto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21604/6. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23409 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno e Cameri (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 18 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1997, n. 23269. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23410 del 24 settembre 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.p.a. Ilva laminati piani - gruppo Ilva laminati piani, con sede in Roma e unita' di Torino e Taranto. Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva laminati piani - gruppo Ilva laminati piani, con sede in Roma e unita' di Torino e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali Dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva lamiere e tubi, con sede in Taranto e unita' di Genova/Campi, Genova e Taranto. Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva lamiere tubi, con sede in Taranto e unita' di Genova/Campi, Genova e Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.p.a. Alessio condotte gruppo Ilva laminati piani, con sede in La Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino). Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio condotte gruppo Ilva laminati piani, con sede in La Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Sidercomit Torino C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidercomit Milano C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva distribuzione Italia - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Genova e unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 8) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.p.a. I.C.M.I. - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unita' di Genova e Napoli. Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M.I. - Gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e unita' di Genova e Napoli, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 27 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23411 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, della ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano). Parere comitato tecnico del 22 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 17 giugno 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23412 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.r.l. Feralpi siderurgica, con sede in Brescia e unita' di Lonato (Brescia). Parere comitato tecnico del 15 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Feralpi siderurgica, con sede in Brescia e unita' di Lonato (Brescia), per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23413 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1997 con decorrenza 6 novembre 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23414 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l. Cantina e oleificio sociale di Lizzano "Luigi Ruggieri", con sede in Lizzano (Taranto) e unita' di Lizzano (Taranto). Parere comitato tecnico 28 novembre 1995 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cantina e oleificio sociale di Lizzano "Luigi Ruggieri", con sede in Lizzano (Taranto) e unita' di Lizzano (Taranto), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19891/4. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23415 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.p.a. T.E.LI. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Borzoli (Genova), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona. Parere del comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.E.LI. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Borzoli, S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 22552. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23416 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 settembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996, con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23424 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Niccolo' (Arezzo), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 agosto 1997, n. 23272. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23425 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unita' di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano) e Rodano (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano, unita' di Caponago (Milano), Milano, Nerviano (Milano) e Rodano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23426 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unita' di Roccasecca (Frosinone). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unita' di Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23427 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1997, della ditta S.r.l. Gallino componenti plastici, S.p.a. dal 1 luglio 1996 Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino), unita' di Copiano (Pavia), Castello di Brianza (Lecco), Nichelino (Torino), Grugliasco (Torino), S. Benigno Canavese (Torino), Renate (Milano) e Rivalta (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gallino componenti plastici, S.p.a. dal 1 luglio 1996, Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Copiano (Pavia), Castello di Brianza (Lecco), Nichelino (Torino), Grugliasco (Torino), S. Benigno Canavese (Torino), Renate (Milano) e Rivalta (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23429 del 24 settembre 1997, e' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 ed alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, la proroga del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. In.Gr.Ed., con sede ed unita' in Aprilia (Latina), per il periodo dal 28 ottobre 1993 al 20 marzo 1994. Per i seguenti motivi: ".... riesaminata la documentazione, in particolare la nota dell'ispettorato del lavoro di Latina del 17 marzo 1994, ... emerge, dopo una piu' attenta lettura, che il piano di risanamento, proposto all'inizio dell'intervento CIGS, ha trovato nel semestre di cui all'art. 7, comma 5, legge n. 236/1993, definitiva attuazione ...". A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale gia' disposta con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 28 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. IN.GR.ED., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 28 ottobre 1993 al 20 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 28 ottobre 1993. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23430 del 24 settembre 1997, a parziale rettifica di quanto disposto con i decreti ministeriali del 10 dicembre 1987 e del 9 novembre 1988, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, assunti con contratto di formazione e lavoro dipendenti dalla ditta S.r.l. Brasilen calzaturificio, con sede ed unita' in Chiari (Brescia), per il periodo dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23417 del 24 settembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 aprile 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 23418 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unita' di Broni (Pavia), per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1997 con decorrenza 21 aprile 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23419 del 24 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, con effetto dal 6 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande Distribuzione Meridionale, con sede in Milano e unita' di Crotone, per il periodo dal 6 luglio 1997 al 5 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1997 con decorrenza 6 luglio 1997. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23420 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 20 febbraio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23421 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 settembre 1996 al 29 settembre 1997, della ditta S.p.a. Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese), e unita' di Tradate e Castiglione Olona (Varese). Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese), e unita' di Tradate e Castiglione Olona (Varese), per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 30 settembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23422 del 24 settembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 febbraio 1995 al 19 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unita' di Napoli ex Sofin. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unita' di Napoli ex Sofin, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995. A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar ex Sofin, con sede in Roma e unita' di Napoli ex Sofin, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 19 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.