N. 752 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1997

                                N. 752
  Ordinanza  emessa  il  3  luglio  1997  dal  giudice unico presso il
 tribunale di Saluzzo nel procedimento civile  vertente  tra  Migliore
 Renato e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a. ed altri
 Processo   civile   -     Procedimento  d'ingiunzione  -  Provvisoria
    esecuzione del decreto ingiuntivo  opposto  -  Mancata  previsione
    della  revoca  - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
    al debitore, convenuto in un giudizio ordinario  di  cognizione  -
    Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.C. art. 649).
 (Cost., artt. 3 e 24, comma secondo).
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                           IL GIUDICE UNICO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 3,
 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per  la   dichiarazione   di
 incostituzionalita' dell'art. 649 del codice di procedura civile, per
 violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, nel
 procedimento  civile  iscritto  al  n.  425/96  r.g. del tribunale di
 Saluzzo per opposizione a decreto  ingiuntivo  proposta  da  Migliore
 Renato avverso il decreto ingiuntivo n. 70/96 emesso in data 9 agosto
 1996  dal  presidente  del  tribunale di Saluzzo a favore della Banca
 Cassa di Risparmio  di  Savigliano  S.p.A.,  in  persona  del  legale
 rappresentante   pro-tempore;   domanda  rivolta  altresi'  contro  i
 convenuti Giraudo Maria Grazia, Bianco  Adriano,  Bianco  Alberto  ed
 Euro Stone S.r.l.
                           Rilevato in fatto
   Con  atto  di  citazione  ritualmente notificato in data 23 ottobre
 1996, Migliore Renato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo  di
 cui in epigrafe, che il presidente del tribunale aveva munito ex art.
 642 c.p.c. della clausola di provvisoria esecutivita'.
   All'esito  della  prima  udienza  di trattazione ex art. 183 c.p.c.
 celebratasi in data 13  giugno  1997,  il  difensore  dell'attore  in
 opposizione   chiedeva   che   questo  giudice  unico  si  riservasse
 sull'istanza di revoca o  di  sospensione,  ai  sensi  dell'art.  649
 c.p.c.,  della  clausola  di  provvisoria  esecurivita'  del  decreto
 ingiuntivo opposto, illustrando le relative ragioni mediante  memorie
 autorizzate che venivano depositate in data 13 e 30 giugno 1997.
   Atteso che l'art. 649 c.p.c. prevede la sola sospensione (su cui si
 e'  provveduto  con separata ordinanza di rigetto in pari data) della
 provvisoria esecutivita' del  decreto  ingiuntivo,  nulla  disponendo
 sulla  revoca, questo giudice unico ritiene che la suddetta norma sia
 viziata  da  illegittimita'  costituzionale.  Tale  questione  appare
 fondata  per  gli  argomenti  di  cui  appresso, nonche' rilevante in
 quanto l'art. 649 c.p.c., nella sua formulazione qui  censurata,  non
 consente al giudice remittente di sciogliere nel merito la riserva in
 parola,  ne'  di  valutare  adeguatamente  l'istanza  di  revoca, che
 dovrebbe essere ipso iure dichiarata inammissibile.
                          Ritenuto in diritto
   1. - Si ravvisa l'incostituzionalita' dell'art. 649 c.p.c. poiche',
 non prevedendo la revoca della provvisoria esecutivita'  del  decreto
 ingiuntivo  opposto,  impedisce al giudice del procedimento ordinario
 di cognizione, instaurato  a  seguito  di  opposizione  ex  art.  645
 c.p.c.,  di  valutare  la  sussistenza  dei  presupposti  che avevano
 legittimato il presidente del  tribunale  a  concedere  ex  art.  642
 c.p.c. la clausola di provvisoria esecutivita'.
   E' noto che revoca e sospensione sono due istituti affatto diversi,
 che  traggono  fondamento da presupposti differenti e che determinano
 differenti conseguenze giuridiche. La revoca e' un provvedimento  che
 consente il ritiro di un atto allorche' si ravvisino insussistenti le
 ragioni  di  fatto o di diritto che ne avevano assistito l'emissione,
 con la conseguenza che tale atto, se revocato, smette di efficacia ex
 tunc, cagionando altresi'  l'estinzione  di  tutti  gli  eventuali  e
 ulteriori  atti  esecutivi  cui  il  ricorrente  avesse proceduto. La
 sospensione non assume natura di  provvedimento  di  ritiro,  potendo
 essere reclamata e concessa solo quando ricorrano gravi motivi, anche
 susseguenti;  essa  determina,  per  cosi' dire, il "congelamento" ex
 nunc dell'efficacia dell'atto sospeso  e  -  soprattutto  -  mantiene
 inalterata  la  validita'  degli  atti  esecutivi  che  fossero stati
 eventualmente disposti.
   2. - Questa netta distinzione concettuale e sistematica tra  revoca
 e   sospensione   aveva   gia'   da   tempo   allarmato   dottrina  e
 giurisprudenza, che hanno conseguentemente preso coscienza del  fatto
 che  nessuna  norma  processualcivilistica  - meno che mai l'art. 649
 c.p.c. - preveda la revoca della provvisoria esecutivita' del decreto
 ingiuntivo opposto.
   Mentre la pressoche' unanime dottrina esclude  la  configurabilita'
 de  iure  condito di tale istituto, la giurisprudenza di legittimita'
 non ha  assunto  su  tale  questione  una  posizione  definita  e  ha
 preferito  piuttosto  ribadire  la precisa differenziazione giuridica
 tra la revoca e la sospensione  della  provvisoria  esecutivita'  (si
 vedano,  in particolare, Cass. sez. III, 3 maggio 1991, n. 4866; sez.
 II, 4 giugno 1991, n.  6326; sez. III, 16 ottobre 1992, n. 11342).
   La  giurisprudenza  di  merito,  priva  di  un   comune   indirizzo
 interpretativo,  ha  sostanzialmente  individuato  tre  soluzioni. La
 prima (rimasta minoritaria) ritiene che ubi lex  tacuit  noluit,  per
 cui  la revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo,
 non prevista dall'art. 649 c.p.c.   ne'  da  nessun'altra  norma  del
 Codice  di  rito  civile,  non  possa  essere in alcun modo concessa,
 dovendosi dichiarare inammissibile la  relativa  istanza  (in  questo
 senso,  trib.  Piacenza,  3  ottobre  1994; trib. Firenze, 12 ottobre
 1993;  trib.  Milano,  10  marzo  1989).  La  seconda,  interpretando
 estensivamente  la  norma  in  questione,  ritiene  che l'espressione
 "sospensione" ivi utilizzata minus dicit  quam  voluit  sicche'  essa
 offre  un  dato  semantico  da  intendersi in senso ampio e atecnico,
 comprensivo dunque del significato di "revoca" (cosi', pret.  Latina,
 9  febbraio 1994; trib. Alessandria, 23 dicembre 1994; pret. Roma, 17
 luglio 1981; trib. Napoli, ord. 4 aprile  1972).  La  terza,  infine,
 facendo  ricorso  all'ermeneutica  propria  della  analogia  legis et
 iuris, ritiene applicabile alla  fattispecie  il  combinato  disposto
 degli  artt.  283  e  351  c.p.c.    (nelle  versioni  anteriori alla
 "novella" di cui agli artt. 34 e 56 della legge 26 novembre 1990,  n.
 353), con la conseguenza che la revoca della provvisoria esecutivita'
 puo'  concedersi  ben  oltre  la  previsione  letterale dell'art. 649
 c.p.c. (in questo senso si  segnala  anche  l'ordinanza  della  Corte
 costituzionale,  28  luglio  1988,  n.   936, che aveva rigettato per
 manifesta infondatezza una questione analoga alla presente).
   3. - Queste interpretazioni (se si esclude la prima,  che,  negando
 la  proponibilita'  della  revoca  della provvisoria esecutivita' del
 decreto   ingiuntivo,   censura    implicitamente    d'illegittimita'
 costituzionale  l'art.  649 c.p.c.) appaiono opinabili per le ragioni
 che seguono.
     a)  il ricorso all'interpretazione estensiva - a parere di questo
 giudice - non e' corretto nella fattispecie, sia in virtu'  della  or
 vista  differenza  "ontologica"  tra revoca e sospensione - che e' di
 ostacolo  a  qualsivoglia  tentativo  di  omologazione   -   sia   in
 considerazione  del  dato  letterale  espresso  dalla  norma  de qua:
 poiche' la sospensione puo' essere concessa  in  costanza  di  "gravi
 motivi",  appare  evidente  che il legislatore ha escluso che in tale
 espressione possa rientrare la carenza dei  presupposti  che  avevano
 legittimato   ab  imis  la  concessione  ex  art.  642  c.p.c.  della
 provvisoria esecutivita'. Questo  rilievo  (che  sembra  parzialmente
 avallato dalla citata sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 3
 maggio   1991,   n.   4866)   depone   a  favore,  al  contrario,  di
 un'interpretazione  restrittiva  dell'art.  649   c.p.c.,   dovendosi
 intendere  i "gravi motivi" come riferiti a circostanze sopravvenute,
 che   rendono   opportuno   il   "congelamento"   della   provvisoria
 esecutivita'  del decreto ingiuntivo opposto in attesa della sentenza
 definitiva;
     b) il  ricorso  all'analogia  non  puo'  parimenti  condividersi,
 atteso  che  l'interpretazione  ex  art.  12,  comma  2,  prel.  c.c.
 presuppone  una  lacuna  dell'ordinamento;  al  contrario,  l'analisi
 sistematica   teste'  illustrata  dell'art.  649  c.p.c.  rivela  una
 "omissione ponderata" - come si e' espressa un'autorevole dottrina  -
 da  parte del legislatore che, se davvero avesse voluto revocabile la
 provvisoria esecutivita'  del  decreto  ingiuntivo  opposto,  avrebbe
 ragionevolmente disposto in merito. Fra l'altro, si rammenta che pure
 la  disciplina  delle  impugnazioni  risulta  essenzialmente diversa,
 giacche' il provvedimento ex art.  649  c.p.c.  assume  la  veste  di
 ordinanza  non  impugnabile,  mentre  quello  ex art. 351 c.p.c. (nel
 vigore del "vecchio" rito civile) e' reclamabile ai  sensi  dell'art.
 357  c.p.c.  (si  argomenti,  nel  rito  ora  vigente,  anche ex art.
 186-ter, comma 3, c.p.c.).
   4. - Inoltre, il soccorso analogico offerto dagli artt. 283  e  351
 c.p.c.,   se  poteva  apparire  giustificato  sotto  il  loro  tenore
 originario (ammesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse  sic
 et   simpliciter   assimilabile   a   un'impugnazione,   cosa   assai
 discutibile), e' adesso smentito e precluso dalla nuova  formulazione
 assunta  dal  suddetto  combinato  disposto  per  effetto  dello  ius
 superveniens rappresentato  dagli  artt.  34  e  56  della  legge  26
 novembre  1990,  n. 353; il testo ora vigente, infatti, non contempla
 piu' la revoca della provvisoria esecutivita' della sentenza di primo
 grado,  prevedendone  (analogamente  all'art.  649  c.p.c.)  la  sola
 sospensione per "gravi motivi".
   Pregevole   ma   inaccettabile  e'  pure  l'eventuale  applicazione
 analogica della procedura ex art. 669-sexies, comma  2,  c.p.c.  che,
 secondo   autorevoli   opinioni   dottrinarie,   rappresenterebbe  un
 principio  generale  dell'ordinamento   giuridico,   estensibile   al
 procedimento  monitorio.    Come si e' detto, questo argomento non e'
 condivisibile,  ostandovi  l'insuperabile  limite  letterale  offerto
 dall'art.  669-quaterdecies  c.p.c., che esclude l'applicabilita' del
 rito cautelare al procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633  e
 ss. c.p.c.
   5. - E' proprio sul tenore "novellato" del combinato disposto degli
 artt.  283 e 351 c.p.c. che s'incentra - a parere di questo giudice -
 il denunciato contrasto di  costituzionalita'  dell'art.  649  c.p.c.
 con  gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost.; esso appare ictu oculi laddove
 si rifletta che il decreto  ingiuntivo  e'  un  provvedimento  emesso
 senza   previo   contraddittorio,   che  il  debitore  ingiunto  puo'
 instaurare eventualmente e successivamente muovendo l'opposizione  ex
 art. 645 c.p.c.: ora, se pure la clausola di provvisoria esecutivita'
 viene  emessa  inaudita  altera  parte ai sensi dell'art. 642 c.p.c.,
 colui che proponga opposizione recupera, sullo  specifico  punto,  un
 contraddittorio  claudicante  e imperfetto, poiche', in ogni caso, la
 provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto  puo'  essere
 solo  sospesa  (sempre se ricorrono gravi motivi), ma non puo' essere
 in alcun modo revocata, ancorche' fosse stata disposta contra legem o
 addirittura su presupposti rivelatisi erronei.
   5.a) -  Il  vizio  di  costituzionalita'  appare  dunque  evidente:
 risulta   violato   il   canone   di  uguaglianza  ex  art.  3  della
 Costituzione, giacche' il debitore che abbia subito un  provvedimento
 monitorio   munito   di  clausola  di  provvisoria  esecutivita'  non
 altrimenti revocabile, rimane  inevitabilmente  imprigionato  in  una
 situazione  di  sistematico svantaggio rispetto a quella del debitore
 convenuto in un giudizio ordinario di  cognizione;  cio'  realizzando
 un'ingiustificata disparita' di trattamento.
   5.b)  -  Massimamente  violato  risulta quindi il diritto di difesa
 garantito  dall'art.  24,  comma  2,  della  Costituzione.  Il  testo
 "novellato"  degli  artt.  283 e 351 c.p.c. prevede adesso, in ordine
 alla sentenza di primo grado,  una  norma  analoga  e  "parallela"  a
 quella  di  cui all'art.  649 c.p.c. in ordine al decreto ingiuntivo;
 ma lo squilibrio costituzionalmente rilevante tra  queste  due  norme
 risiede  nel  fatto  che  la  sentenza, benche' dotata di provvisoria
 esecutivita' non (piu') revocabile, rappresenta pur sempre l'esito di
 una procedura fin dall'inizio assistita dal  contraddittorio  tra  le
 parti.  Non  cosi'  il  decreto  ingiuntivo  munito della provvisoria
 esecutivita', che - emessa inaudita altera parte e in assenza di  una
 norma  che   ne consenta la revoca - stigmatizza la palese violazione
 in parte qua del diritto di difesa dell'attore  in  opposizione,  cui
 invece dovrebbe senz'altro riconoscersi la possibilita' di contestare
 i  presupposti  di  fatto o di diritto sui quali e' stata concessa ex
 art. 642 c.p.c. la provvisoria esecutivita'  del  decreto  ingiuntivo
 opposto.
   6.  - Si ribadisce, infine, la piena convinzione maturata da questo
 giudice   in   ordine   alla   necessita'   della   declaratoria   di
 illegittimita'  costituzionale,  per  contrasto con gli artt. 3 e 24,
 comma 2, Cost., dell'art. 649 c.p.c. nella parte in cui non  prevede,
 assieme   alla   sospensione,   anche  la  revoca  della  provvisoria
 esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, comma 3, della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  e
 ritenuta   fondata   e   rilevante  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 649 c.p.c. per violazione degli  artt.  3  e
 24, comma secondo, della Costituzione;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti relativi alla Corte
 costituzionale e sospende il procedimento in corso relativamente alla
 riserva sulla  revoca  della  provvisoria  esecutivita'  del  decreto
 ingiuntivo opposto;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  si notifichi il superiore
 provvedimento  alle  parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente   del
 Consiglio dei Ministri;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata, a cura della
 cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Data in Saluzzo, il 3 luglio l997
                        Il giudice unico: Aprile
 97C1198