N. 752 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1997
N. 752 Ordinanza emessa il 3 luglio 1997 dal giudice unico presso il tribunale di Saluzzo nel procedimento civile vertente tra Migliore Renato e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a. ed altri Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Mancata previsione della revoca - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al debitore, convenuto in un giudizio ordinario di cognizione - Lesione del diritto di difesa. (C.P.C. art. 649). (Cost., artt. 3 e 24, comma secondo).(GU n.45 del 5-11-1997 )
IL GIUDICE UNICO Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 649 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, nel procedimento civile iscritto al n. 425/96 r.g. del tribunale di Saluzzo per opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Migliore Renato avverso il decreto ingiuntivo n. 70/96 emesso in data 9 agosto 1996 dal presidente del tribunale di Saluzzo a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore; domanda rivolta altresi' contro i convenuti Giraudo Maria Grazia, Bianco Adriano, Bianco Alberto ed Euro Stone S.r.l. Rilevato in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 ottobre 1996, Migliore Renato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, che il presidente del tribunale aveva munito ex art. 642 c.p.c. della clausola di provvisoria esecutivita'. All'esito della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. celebratasi in data 13 giugno 1997, il difensore dell'attore in opposizione chiedeva che questo giudice unico si riservasse sull'istanza di revoca o di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della clausola di provvisoria esecurivita' del decreto ingiuntivo opposto, illustrando le relative ragioni mediante memorie autorizzate che venivano depositate in data 13 e 30 giugno 1997. Atteso che l'art. 649 c.p.c. prevede la sola sospensione (su cui si e' provveduto con separata ordinanza di rigetto in pari data) della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo, nulla disponendo sulla revoca, questo giudice unico ritiene che la suddetta norma sia viziata da illegittimita' costituzionale. Tale questione appare fondata per gli argomenti di cui appresso, nonche' rilevante in quanto l'art. 649 c.p.c., nella sua formulazione qui censurata, non consente al giudice remittente di sciogliere nel merito la riserva in parola, ne' di valutare adeguatamente l'istanza di revoca, che dovrebbe essere ipso iure dichiarata inammissibile. Ritenuto in diritto 1. - Si ravvisa l'incostituzionalita' dell'art. 649 c.p.c. poiche', non prevedendo la revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, impedisce al giudice del procedimento ordinario di cognizione, instaurato a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c., di valutare la sussistenza dei presupposti che avevano legittimato il presidente del tribunale a concedere ex art. 642 c.p.c. la clausola di provvisoria esecutivita'. E' noto che revoca e sospensione sono due istituti affatto diversi, che traggono fondamento da presupposti differenti e che determinano differenti conseguenze giuridiche. La revoca e' un provvedimento che consente il ritiro di un atto allorche' si ravvisino insussistenti le ragioni di fatto o di diritto che ne avevano assistito l'emissione, con la conseguenza che tale atto, se revocato, smette di efficacia ex tunc, cagionando altresi' l'estinzione di tutti gli eventuali e ulteriori atti esecutivi cui il ricorrente avesse proceduto. La sospensione non assume natura di provvedimento di ritiro, potendo essere reclamata e concessa solo quando ricorrano gravi motivi, anche susseguenti; essa determina, per cosi' dire, il "congelamento" ex nunc dell'efficacia dell'atto sospeso e - soprattutto - mantiene inalterata la validita' degli atti esecutivi che fossero stati eventualmente disposti. 2. - Questa netta distinzione concettuale e sistematica tra revoca e sospensione aveva gia' da tempo allarmato dottrina e giurisprudenza, che hanno conseguentemente preso coscienza del fatto che nessuna norma processualcivilistica - meno che mai l'art. 649 c.p.c. - preveda la revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto. Mentre la pressoche' unanime dottrina esclude la configurabilita' de iure condito di tale istituto, la giurisprudenza di legittimita' non ha assunto su tale questione una posizione definita e ha preferito piuttosto ribadire la precisa differenziazione giuridica tra la revoca e la sospensione della provvisoria esecutivita' (si vedano, in particolare, Cass. sez. III, 3 maggio 1991, n. 4866; sez. II, 4 giugno 1991, n. 6326; sez. III, 16 ottobre 1992, n. 11342). La giurisprudenza di merito, priva di un comune indirizzo interpretativo, ha sostanzialmente individuato tre soluzioni. La prima (rimasta minoritaria) ritiene che ubi lex tacuit noluit, per cui la revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo, non prevista dall'art. 649 c.p.c. ne' da nessun'altra norma del Codice di rito civile, non possa essere in alcun modo concessa, dovendosi dichiarare inammissibile la relativa istanza (in questo senso, trib. Piacenza, 3 ottobre 1994; trib. Firenze, 12 ottobre 1993; trib. Milano, 10 marzo 1989). La seconda, interpretando estensivamente la norma in questione, ritiene che l'espressione "sospensione" ivi utilizzata minus dicit quam voluit sicche' essa offre un dato semantico da intendersi in senso ampio e atecnico, comprensivo dunque del significato di "revoca" (cosi', pret. Latina, 9 febbraio 1994; trib. Alessandria, 23 dicembre 1994; pret. Roma, 17 luglio 1981; trib. Napoli, ord. 4 aprile 1972). La terza, infine, facendo ricorso all'ermeneutica propria della analogia legis et iuris, ritiene applicabile alla fattispecie il combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c. (nelle versioni anteriori alla "novella" di cui agli artt. 34 e 56 della legge 26 novembre 1990, n. 353), con la conseguenza che la revoca della provvisoria esecutivita' puo' concedersi ben oltre la previsione letterale dell'art. 649 c.p.c. (in questo senso si segnala anche l'ordinanza della Corte costituzionale, 28 luglio 1988, n. 936, che aveva rigettato per manifesta infondatezza una questione analoga alla presente). 3. - Queste interpretazioni (se si esclude la prima, che, negando la proponibilita' della revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo, censura implicitamente d'illegittimita' costituzionale l'art. 649 c.p.c.) appaiono opinabili per le ragioni che seguono. a) il ricorso all'interpretazione estensiva - a parere di questo giudice - non e' corretto nella fattispecie, sia in virtu' della or vista differenza "ontologica" tra revoca e sospensione - che e' di ostacolo a qualsivoglia tentativo di omologazione - sia in considerazione del dato letterale espresso dalla norma de qua: poiche' la sospensione puo' essere concessa in costanza di "gravi motivi", appare evidente che il legislatore ha escluso che in tale espressione possa rientrare la carenza dei presupposti che avevano legittimato ab imis la concessione ex art. 642 c.p.c. della provvisoria esecutivita'. Questo rilievo (che sembra parzialmente avallato dalla citata sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 3 maggio 1991, n. 4866) depone a favore, al contrario, di un'interpretazione restrittiva dell'art. 649 c.p.c., dovendosi intendere i "gravi motivi" come riferiti a circostanze sopravvenute, che rendono opportuno il "congelamento" della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto in attesa della sentenza definitiva; b) il ricorso all'analogia non puo' parimenti condividersi, atteso che l'interpretazione ex art. 12, comma 2, prel. c.c. presuppone una lacuna dell'ordinamento; al contrario, l'analisi sistematica teste' illustrata dell'art. 649 c.p.c. rivela una "omissione ponderata" - come si e' espressa un'autorevole dottrina - da parte del legislatore che, se davvero avesse voluto revocabile la provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe ragionevolmente disposto in merito. Fra l'altro, si rammenta che pure la disciplina delle impugnazioni risulta essenzialmente diversa, giacche' il provvedimento ex art. 649 c.p.c. assume la veste di ordinanza non impugnabile, mentre quello ex art. 351 c.p.c. (nel vigore del "vecchio" rito civile) e' reclamabile ai sensi dell'art. 357 c.p.c. (si argomenti, nel rito ora vigente, anche ex art. 186-ter, comma 3, c.p.c.). 4. - Inoltre, il soccorso analogico offerto dagli artt. 283 e 351 c.p.c., se poteva apparire giustificato sotto il loro tenore originario (ammesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo fosse sic et simpliciter assimilabile a un'impugnazione, cosa assai discutibile), e' adesso smentito e precluso dalla nuova formulazione assunta dal suddetto combinato disposto per effetto dello ius superveniens rappresentato dagli artt. 34 e 56 della legge 26 novembre 1990, n. 353; il testo ora vigente, infatti, non contempla piu' la revoca della provvisoria esecutivita' della sentenza di primo grado, prevedendone (analogamente all'art. 649 c.p.c.) la sola sospensione per "gravi motivi". Pregevole ma inaccettabile e' pure l'eventuale applicazione analogica della procedura ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. che, secondo autorevoli opinioni dottrinarie, rappresenterebbe un principio generale dell'ordinamento giuridico, estensibile al procedimento monitorio. Come si e' detto, questo argomento non e' condivisibile, ostandovi l'insuperabile limite letterale offerto dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., che esclude l'applicabilita' del rito cautelare al procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. 5. - E' proprio sul tenore "novellato" del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c. che s'incentra - a parere di questo giudice - il denunciato contrasto di costituzionalita' dell'art. 649 c.p.c. con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost.; esso appare ictu oculi laddove si rifletta che il decreto ingiuntivo e' un provvedimento emesso senza previo contraddittorio, che il debitore ingiunto puo' instaurare eventualmente e successivamente muovendo l'opposizione ex art. 645 c.p.c.: ora, se pure la clausola di provvisoria esecutivita' viene emessa inaudita altera parte ai sensi dell'art. 642 c.p.c., colui che proponga opposizione recupera, sullo specifico punto, un contraddittorio claudicante e imperfetto, poiche', in ogni caso, la provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto puo' essere solo sospesa (sempre se ricorrono gravi motivi), ma non puo' essere in alcun modo revocata, ancorche' fosse stata disposta contra legem o addirittura su presupposti rivelatisi erronei. 5.a) - Il vizio di costituzionalita' appare dunque evidente: risulta violato il canone di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, giacche' il debitore che abbia subito un provvedimento monitorio munito di clausola di provvisoria esecutivita' non altrimenti revocabile, rimane inevitabilmente imprigionato in una situazione di sistematico svantaggio rispetto a quella del debitore convenuto in un giudizio ordinario di cognizione; cio' realizzando un'ingiustificata disparita' di trattamento. 5.b) - Massimamente violato risulta quindi il diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, della Costituzione. Il testo "novellato" degli artt. 283 e 351 c.p.c. prevede adesso, in ordine alla sentenza di primo grado, una norma analoga e "parallela" a quella di cui all'art. 649 c.p.c. in ordine al decreto ingiuntivo; ma lo squilibrio costituzionalmente rilevante tra queste due norme risiede nel fatto che la sentenza, benche' dotata di provvisoria esecutivita' non (piu') revocabile, rappresenta pur sempre l'esito di una procedura fin dall'inizio assistita dal contraddittorio tra le parti. Non cosi' il decreto ingiuntivo munito della provvisoria esecutivita', che - emessa inaudita altera parte e in assenza di una norma che ne consenta la revoca - stigmatizza la palese violazione in parte qua del diritto di difesa dell'attore in opposizione, cui invece dovrebbe senz'altro riconoscersi la possibilita' di contestare i presupposti di fatto o di diritto sui quali e' stata concessa ex art. 642 c.p.c. la provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto. 6. - Si ribadisce, infine, la piena convinzione maturata da questo giudice in ordine alla necessita' della declaratoria di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., dell'art. 649 c.p.c. nella parte in cui non prevede, assieme alla sospensione, anche la revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto.
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ritenuta fondata e rilevante la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso relativamente alla riserva sulla revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto; Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Data in Saluzzo, il 3 luglio l997 Il giudice unico: Aprile 97C1198