N. 753 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 agosto 1997
N. 753 Ordinanza emessa il 21 agosto 1997 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bentivogli Alfredo ed altri n.q. e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Contributi I.N.P.S. indebitamente versati dalle imprese artigiane - Prevista restituzione agli assicurati o ai loro aventi causa con esclusione, eccetto il caso di dolo dell'ente, degli interessi anche in caso di colpevole ritardo nella restituzione - Irragionevole deroga del principio della produttivita' di interessi dei crediti previdenziali e dei crediti in generale. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 12). (Cost., art. 3).(GU n.45 del 5-11-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questione di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale nel procedimento r.g.l. n. 4793/95 promosso da Bentivogli Alfredo, Bentivogli Oriano, Bentivogli Mario ed altri, quali eredi di Bentivogli Luigi (avv. Francesco Ventrella) contro l'I.N.P.S. (avv. Rosanna De Lorenzi). Svolgimento del processo 1. - I ricorrenti, soci ed eredi di soci della Autotrasporti Fratelli Bentivogli S.n.c. di Luigi, Remo Bentivogli e C., hanno chiamato in giudizio con ricorso del 7 dicembre 1995 l'INPS ed hanno dedotto che fino al novembre 1985 la societa' aveva versato all'INPS i contributi obbligatori per la invalidita' e la vecchiaia come impresa artigiana. A seguito di una ispezione conclusasi nel novembre 1985 I'INPS aveva accertato che la societa' aveva superato il limite di legge nel numero degli occupati nei periodi dal 1 gennaio al 30 giugno 1978, dal 1 aprile 1979 al 30 settembre 1980 e dal primo gennaio 1980 al 31 agosto 1985, e percio' che la impresa non poteva essere considerata artigiana agli effetti della contribuzione dovuta per i propri dipendenti. In relazione a tale accertamento la societa' il 19 novembre 1985 aveva provveduto a regolarizzare la contribuzione per tali periodi con il pagamento all'INPS di quanto dovuto. Il 30 settembre 1985 i soci Oriano, Alfredo, Mario e Luigi Bentivogli avevano chiesto all'INPS la restituzione della contribuzione obbligatoria versata per il periodo dal 1 gennaio 1978 al 31 agosto 1985 quali soci di una impresa non piu' riconosciuta come artigiana e cancellata come tale dall'elenco dei contribuenti dell'assicurazione I.V.S. Poiche' l'INPS non aveva dato alcuna risposta alla richiesta di ripetizione presentata tramite il patronato il legale dei ricorrenti aveva chiesto il pagamento dell'indebito il 5 dicembre 1994. L'INPS aveva provveduto al rimborso dei contributi ed aveva pagato a ciascuno dei quattro soci L.7.526.676, con versamenti bancari del 20 febbraio 1995 e con assegni trasmessi il 9 marzo 1995. I primi tre soci e gli eredi di Luigi Bentivogli avevano chiesto con lettera dell'11 maggio 1995 che l'INPS corrispondesse loro la ulteriore somma di lire 840.000, come rimborso dei contributi divenuti indebiti ed anche gli interesi legali e la rivalutazione monetaria. Sono state presentate le conclusioni che si trascrivono di seguito: "Piaccia all'Ill.mo sig. pretore; Contrariis rejectis; previe le declaratorie di legge e del caso: condannare l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) al pagamento delle seguenti somme dovute ai ricorrenti nella misura qui di seguito indicata od in quella maggiore o minore somma che verra' ritenuta di giustizia: Bentivogli Alfredo, lire 840.133; Bentivogli Oriano, lire 830.626; Bentivogli Mario, lire 839.626; eredi di Bentivogli Luigi, lire 840.133, a titolo di rimborsi a saldo dei contributi l.V.S. indebitamente pagati per il periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 agosto 1985; condannare altresi' l'I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali come per legge sulle somme restituite e da restituire a titolo di contributi previdenziali indebitamente riscossi, dalla presentazione della domanda amministrativa di rimborso al saldo, nonche' al pagamento per lo stesso periodo dei danni da svalutazione monetaria; in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'lll.mo sig. pretore ritenga applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 12 della legge n. 613/1966 e qualora non ritenga manifestamente infondata l'eccezione di illlegittimita' costituzionale della predetta norma in quanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, voglia emettere ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordinando la sospensione del presente giudizio." 2. - L'I.N.P.S. si e' costituito ed ha eccepito che l'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613 esclude il pagamento degli interessi legali nel caso della restituzione di contributi I.V.S. indebitamente versati da artigiani e commercianti all'I.N.P.S. La difesa dell'I.N.P.S. ha sostenuto che non era dovuta nemmeno la rivalutazione monetaria chiesta, ne' alcun ulteriore rimborso in aggiunta a quelli eseguiti prima dell'instaurazione del giudizio. 3. - Nel procedimento e' stato compiuto un accertamento tecnico contabile. Motivi della decisione La questione proposta. 1. - La difesa dei ricorrenti ha proposto, anche se solamente in via subordinata, la eccezione della legittimita' costituzionale dell'art 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613 nella parte in cui esclude gli interessi legali nel caso di restituzione dovuta dall'INPS di contributi indebiti corrisposti da artigiani e da commercianti, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione. La rilevanza della questione. 2. - La questione e' rilevante ai fini della decisione di una parte delle domande proposte nel giudizio. Ove non venisse affermata dalla Corte costituzionale la illegittimita' costituzionale di tale norma la domanda dei ricorrenti di ottenere il pagamento dall'I.N.P.S. degli interessi legali sulle somme che lo stesso istituto aveva dovuto restituire loro, in quanto contributi divenuti oggettivamente non dovuti, dovrebbe essere respinta. Il pretore giudica che non interpreti correttamente la norma l'argomento sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, per cui l'art. 12 della legge 12 luglio 1966 n. 613 non si applicherebbe alla fattispecie, perche' coloro che ora chiedono il rimborso dei contributi divenuti indebiti non avrebbero piu' avuto la qualifica di artigiani al momento della nascita dell'indebito e della domanda di rimborso. Si deve invece ritenere che la norma faccia riferimento, per escludere gli interessi legali nel caso di richieste di ripetizione di contributi non dovuti o divenuti indebiti, alle gestioni prevideii'ziali ove i contributi sono stati versati. Tale interpretazione esclude - ove persistessero la validita' e la efficacia della norma in esame - che le domande possano essere accolte. Il merito della eccezione. 3. - La eccezione proposta non appare manifestamente infondata. 3.1. - Il caso viene sollevato come una diversita' di trattamento normativo, non razionale e non giustificabile sotto il profilo costituzionale, nella disciplina della ripetizione di contributi non dovuti o divenuti indebiti versati all'I.N.P.S. per l'assicurazione della invalidita' e vecchiaia. nelle c.d. gestioni per gli artigiani e i commercianti, rispetto a quanto disposto in ogni caso di ripetizione di indebito, ed anche nelle altre gestioni previdenziali. 3.2. - Molto sommariamente, con considerazioni che si riferiscono a nonne in materia di interessi legali e di ripetizione dell'indebito, si richiama innanzitutto la regola del nostro ordinamento civile, l'art. 1282 c.c., per cui "i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente". Come si rileva il principio affermato dalla norma e' la doverosita' degli interessi legali come costante generale per i crediti di denaro, salvo le specifiche deroghe disposte dalla legge. 3.3. - In tema di indebito oggettivo si richiama la norma dell'art. 2033 c.c. per cui "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda". 3.4. - Si ricorda, sempre come delibazione sommaria della eccezione, che nel molto articolato sistema previdenziale - formatosi con il costituirsi e con l'accavallarsi nel tempo di diverse gestioni dei contributi per le nuove categorie professionali cui veniva estesa la sottoposizione alla previdenza per la invalidita' e la vecchiaia, e nella conseguente pluralita' di norme e di discipline diverse, non ancora ricondotte ad unita' o a una maggiore uniformita' di regolamentazione - non consta che esistano altre categorie sottoposte alla contribuzione per le quali siano stati esclusi gli interessi legali per le ipotesi di restituzione di contributi oggettivamente non dovuti, o divenuti indebiti, che rientrano normalmente nella fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. 3.5. - In base alle sommarie enunciazioni fatte si considera che la esclusione degli interessi legali prevista dall'art. 12 della legge 12 luglio 1966, n. 613, costituisce una significativa deroga ai richiamati criteri delle norme civili in materia di interessi legali e di ripetizione dell'indebito, ed una rilevante diversita' di trattamento rispetto alla disciplina data in proposito per altre categorie di contribuenti lavoratori autonomi, ed anche a quella che riguarda le assicurazioni dei dipendenti dell'industria e dell'agricoltura. 3.6. - La deroga e la difformita' sono state disposte con legge, da applicarsi fino all'eventuale dichiarazione della sua illegittimita' costituzionale. Si deduce e si sospetta che la diversita' di disciplina disposta dal legislatore non abbia avuto o non conservi, secondo i parametri costituzionali tratti dalla norma dell'art. 3 della Costituzione, idonee e valide ragioni, che derivino dalle caratteristiche specifiche del rapporto assicurativo-previdenziale delle categorie come regolato dalla legge, sopratutto ove si consideri che la esclusione dal pagamento degli interessi legali riguarda un aspetto del tutto marginale della disciplina previdenziale ed una ipotesi eventuale, di scarsa importanza oggettiva per il bilancio dell'istituto, mentre rappresenta un sensibile strappo alla osservanza di regole normali dei rapporti economici civili, per gli interessati alla restituzione di somme. 4. - Quanto si e' constatato sotto il profilo della delibazione della non manifestata infondatezza e' sufficiente a rimettere la eccezione alla Corte. Si ritiene opportuno esporre alcune altre considerazioni che possono concorrere al giudizio sulla denunciata irrazionalita' e sulla disparita' di trattamento della norma, spettante alla Corte costituzionale. I fatti del processo mettono in evidenza come di fronte ad una impresa che aveva provveduto a mettersi in regola con la piu' elevata contribuzione accertata dall'I.N.P.S. e che aveva chiesto nel corso dello stesso 1985 la ripetizione dei contributi versati, divenuti indebitamente corrisposti, l'istituto abbia provveduto al rimborso solo quando le e' pervenuto il sollecito formale al pagamento inviato da un legale, come prodromo di un'azione giudiziaria, al limite della prescrizione decennale. La vicenda non costituisce affatto un caso isolato: esso si inserisce nel quadro di un fenomeno frequente nell'ultimo decennio nelle aule delle Preture del lavoro. Si e' constatato e si constata, tra l'altro, come l'I.N.P.S. ritardi il pagamento dei propri debiti, non solo quando le pretese riguardano somme dovute quali differenze per ratei arretrati di pensione, ma anche in molti casi di rimborso di contributi e dei relativi interessi legali accertati con sentenza passata in giudicato, in altre gestioni. In molti casi la difesa in giudizio da parte dell'I.N.P.S. per quanto riguarda il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per somme di denaro pagate in ritardo, sulla cui doverosita' sarebbe inutile discutere sotto il profilo tecnico-giuridico, viene condotta dal servizio legale in maniera sistematica e strenua. In tali casi appaiono metodi tipici dei "cattivi debitori", che si giovano dell'intasamento degli uffici giudiziari del lavoro, che essi stessi concorrono in misura rilevante a determinare. Tale tendenza - che appare essere il frutto di una linea di politica gestionale e giudiziaria dell'I.N.P.S. - ha trovato del resto recenti importanti e reiterate conferme da parte del legislatore, il quale ha emesso norme che escludono anche il pagamento degli interessi legali e degli stessi diritti di credito; norme tutte sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui prevede "che i contributi previsti dalla stessa legge, indebitamente versati ..., salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'interessato", per il denunciato contrasto con i principi normativi di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina che la presente ordinanza sia comunicata alle parti, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Sospende la trattazione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 21 agosto 1997 Il pretore: Governatori 97C1199