N. 755 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 agosto 1997

                                N. 755
  Ordinanza  emessa  il  4  agosto  1997  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Avezzano nel procedimento penale a
 carico di D'Angelo Alberto
 Processo penale - Richiesta di archiviazione da  parte  del  pubblico
    ministero  per  intervenuta  estinzione  del  reato - Emissione di
    decreto di archiviazione da parte del giudice  -  Possibilita'  di
    dichiarare  con  tale  decreto  la  falsita'  di  un  atto o di un
    documento - Mancata previsione -  Omessa  previsione  altresi'  di
    autonoma   impugnabilita'  di  tale  pronuncia  sulla  falsita'  -
    Disparita' di trattamento tra persone offese dal reato  -  Lesione
    del  principio  di buon andamento della pubblica amministrazione e
    del principio di indipendenza del giudice.
 (C.P.P. 1988, art. 409, commi 1 e 6).
 (Cost., artt. 3, 97, comma primo e 111).
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli atti del procedimento penale  n.  631/1996  r.n.r.  e  n.
 318/1997  g.i.p.,  pendente  presso  questo  ufficio nei confronti di
 D'Angelo Alberto;
   Letta la richiesta di archiviazione del p.m. in data 3 aprile  1997
 con  contestuale  istanza  di  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale  affinche'  esamini  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale nella stessa istanza illustrata;
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  del  p.m. apparendo
 rilevante e non manifestamente infondata la questione stessa, facendo
 proprie, in questa sede, le argomentazioni svolte dal  medesimo  p.m.
 che si allegano alla presente ordinanza;
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87 dispone la
 trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  affinche'  valuti
 l'eccezione  di  costituzionalita'  sollevata  dal  p.m.  in  sede di
 richiesta di archiviazione;
   Sospende il giudizio in  corso  in  attesa  della  decisione  della
 Corte.
     Avezzano, addi' 4 agosto 1997
                           Il giudice: Grieco
                       Richiesta di archiviazione
         (artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 d.lgs. n. 271/1989)
   Il  pubblico  ministero,  dott.  Stefano  Gallo, letti gli atti del
 procedimento penale suindicato nei confronti di D'Angelo Alberto, per
 il reato di cui agli artt. 476, 482, 640 c.p., iscritto nel  registro
 delle notizie di reato in data 11 luglio 1996;
   Ritenuto  che,  dalla  lettura  degli  atti allegati in denuncia ed
 acquisiti e dalle altre  indagini  svolte,  la  vicenda  puo'  essere
 ricostruita  nei  seguenti termini e che comunque questa e' l'ipotesi
 formata dall'accusa:
     1)  Raffaele   D'Angelo   e   Raffaele   Emilio   sono   parenti,
 probabilmente fratelli; entrambi hanno un figlio di nome Domenico; il
 figlio  Domenico  di  Raffaele era nato il 1 novembre 1881; il figlio
 Domenico di Emilio era nato il 7 maggio 1898;
     2) alla morte di Raffaele, suo figlio Domenico eredita i beni  di
 cui all'impianto 716 del Catasto dell'Aquila;
     3)  cio'  e' certo in quanto tra l'altro gli eredi di Domenico fu
 Raffaele succedono in tutto l'asse immobiliare indicato nel  predetto
 impianto (atto di successione n. 774 del 6 settembre 1973);
     4)  Alberto  D'Angelo,  figlio  del  Domenico  fu Emilio, intende
 vendere a Cellini Paolina uno dei beni immobili (foglio n.  54  part.
 190)  indicati  nel predetto impianto ed approfittando della fortuita
 circostanza dell'ononimia del padre con il parente, con  il  concorso
 probabilmente  di  compiacenti  impiegati  e/o tecnici e comunque del
 padre che dall'Argentina firma a suo favore  una  procura  a  vendere
 proprio  quell'immobile,  altera  il  foglio  catastale  del predetto
 impianto ed il corrispondente foglio del catasto  di  Avezzano  (cfr.
 allegato  1)  depennando  il  nome Raffaele ed aggiungendo la data di
 nascita del nonno Emilio in modo da far risultare il  padre  Domenico
 fu Emilio legittimo erede e proprietario dell'immobile;
     5)  che  si  tratti  di  una  dolosa  falsificazione e non di una
 correzione ad  opera  degli  addetti  al  Catasto  e'  provato  dalla
 singolare coincidenza della corrispondenza del preteso errore sia nel
 catasto  di  Avezzano  che  in quello dell'Aquila e soprattutto dalla
 circostanza che se si fosse trattato  di  una  correzione,  l'addetto
 dopo  averla eseguita, avrebbe proceduto all'annotazione di voltura a
 favore di Emilio a fianco del  foglio  di  catasto  ed  apponendo  la
 propria  firma; da ultimo che si tratti di premeditata falsificazione
 e' dimostrato dall'atto di successione di cui al punto 3;
     6) quindi Alberto D'Angelo procede alla vendita, per procura  del
 padre,   dell'immobile  a  favore  di  Cellini  Paolina,  dichiarando
 falsamente nell'atto  di  compravendita  redatto  davanti  al  notaio
 Stornelli  che "a seguito di errore commesso all'impianto del vigente
 catasto rustico, il venditore e' stato  indicato  con  la  paternita'
 ''fu  Raffaele''  anziche'  ''fu Emilio''. Sara' esibito con la copia
 destinata alla  voltura,  un  certificato  rilasciato  dall'ufficiale
 dello  stato  civile di Avezzano, attestante che D'Angelo Domenico fu
 Raffaele e D'Angelo Domenico fu Emilio, sono la stessa persona e  che
 le  vere  generalita' sono: D'Angelo Domenico fu Emilio, nato a Massa
 d'Albe, il 7 maggio 1898" (certificato di cui si sconosce l'esistenza
 in quanto andato al macero scaduto  il  termine  di  conservazione  e
 comunque, se esistente, probabilmente falso oppure redatto in modo da
 attestare  semplicemente che D'Angelo Domenico fu Emilio e' nato il 7
 maggio  1898,  circostanza  ovviamente  pacifica,  ma  necessaria  ad
 integrare  il  reato di truffa attesa la data di nascita del 7 maggio
 1898 apposta dopo la cancellazione del fu Raffaele nei due  fogli  di
 catasto); l'atto di vendita e' del 19 agosto 1967;
   da  tutto  quanto precede discende che D'Angelo Alberto in concorso
 con ignoti e con il deceduto padre Domenico ha comesso due ipotesi di
 falso in pubblici registri ed una truffa, appropriandosi in tal  modo
 di un bene immobile che non gli spettava;
    discende  anche che tutti e tre i reati sono ampiamenti prescritti
 in quanto i primi due commessi in epoca anteriore e  prossima  al  19
 agosto 1967 e l'ultimo perfezionatosi proprio in tale giorno;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 411, c.p.p., trattandosi di
 reati estinti, il p.m. non puo' esercitare l'azione  penale  ma  deve
 obbligatoriamente chiedere l'archiviazione del procedimento;
     che  la  falsita'  dell'atto puo' essere dichiarata dal g.u.p. ai
 sensi del combinato disposto degli artt. 425, 537 c.p.p. ma  non  dal
 g.i.p. perche' non espressamente previsto;
     che  la  ratio sottostante la mancata previsione espressa, attesa
 la cognizione piena degli atti  del  fascicolo  del  p.m.  tanto  del
 g.i.p.  quanto del g.u.p. e la possibile manifesta falsita' dell'atto
 accertata   sia   dal  p.m.  che  dal  g.i.p.  pur  nell'assenza  del
 contraddittorio  con  la  difesa,  va  dunque  vista   esclusivamente
 nell'impossibilita'   per  l'indagato  di  impugnare  il  decreto  di
 archiviazione in merito alla pronuncia sulla falsita' del documento;
     che nell'ipotesi in  cui  la  parte  offesa,  come  nel  caso  in
 questione,  non abbia chiesto di essere avvisata ex art. 408, secondo
 comma, c.p.p., si puo' verificare l'eventualita' che  la  stessa  non
 messa  in  grado  di conoscere l'avvenuto accertamento della falsita'
 dell'atto, non promuova azioni civili dirette alla declaratoria della
 sua falsita' di talche' l'atto, pur falso, continua a svolgere  tutti
 i  suoi  effetti, circostanza tanto piu' contraria a giustizia quando
 questo  sia  un  atto  pubblico,  un  certificato,  un'autorizzazione
 amministrativa o comunque un atto di fede privilegiata;
     che  tale  normativa  appare  in  contrasto  con  l'art.  3 della
 Costituzione perche' prevede  una  disparita'  di  trattamento  della
 persona  offesa  che  in  caso  di  richiesta  di  archiviazione  pur
 nell'accertata falsita' dell'atto che lo danneggia non puo'  ottenere
 la declaratoria di falsita' di quest'ultimo e con gli artt. 97, primo
 comma,  101, della Costituzione in quanto si consentirebbe ad un atto
 pubblico manifestamente  falso  e  tale  riconosciuto  dall'autorita'
 giudiziaria  di continuare a svolgere tutti gli effetti inerenti alla
 propria qualita' con eventuale detrimento del  buon  andamento  della
 pubblica amministrazione;
     che  l'indagato,  non  sempre  a conoscenza di procedimenti a suo
 carico che si concludano  con  un'archiviazione,  deve  essere  messo
 nella  possibilita'  (ove venga accolta la fondatezza della questione
 di  costituzionalita')  di  impugnare  il  disposto  del  decreto  di
 archiviazione  che  contenga  la declaratoria di falsita' dell'atto e
 percio' deve essere messo in grado di conoscere l'esistenza  di  tale
 pronuncia;
   Ritenuto  pertanto  non  conforme  al  dettato costituzionale degli
 artt. 3, 97, primo comma, 101 della Costituzione l'art. 409,  c.p.p.,
 primo  comma,  nella  parte  in  cui non prevede che il g.i.p. con il
 decreto di archiviazione possa dichiarare la falsita' di un atto o di
 un documento ed ultimo comma nella parte in cui non prevede che  tale
 declaratoria   vada   notificata  all'indagato  e  sia  autonomamente
 impugnabile;
     che la questione non e' manifestamente infondata ed e'  rilevante
 ai  fini del decidere in quanto in tale contesto normativo il g.i.p.,
 pur potendo conoscere della falsita' dell'atto non  puo'  dichiararlo
 in  accoglimento  di una richiesta di archiviazione che non sia, come
 per il caso in esame, per infondatezza della notizia di reato perche'
 atto genuino;
   Considerato che il g.i.p. viene con il presente atto investito  sia
 della  richiesta di archiviazione che della questione di legittimita'
 costituzionale e che pertanto appare  rispettata  la  condizione  del
 giudizio in corso dinanzi ad una autorita' giurisdizionale.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Visti gli artt. 408/411 del c.p.p. e 125 del decreto legislativo n.
 271/1989,  chiede  che il giudice per le indagini preliminari in sede
 voglia  disporre  l'archiviazione  del  procedimento  dichiarando  la
 falsita'   dell'impianto   716   del   Catasto   dell'Aquila   e  del
 corrispondente impianto del Catasto di Avezzano  nella  part  in  cui
 sono  state  depennate  le parole "fu Raffaele" ed aggiunte le parole
 "nato il 7 maggio 1898"; che previamente,  emetta  ordinanza  con  la
 quale   disporre  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale sospendendo il giudizio in corso.
     Avezzano, addi' 5 marzo 1997
                      Il pubblico ministero: Gallo
 97C1201