N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1997

                                N. 759
  Ordinanza emessa il 30 luglio 1997 dal pretore  di  Foggia,  sezione
 distaccata  di  Orta Nova nel procedimento dell'esecuzione penale nei
 confronti di Nobile Giovanni
 Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore  della  Repubblica
    presso  la  pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari,
    ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilita'  di  svolgere  le
    funzioni   di  pubblico  ministero  nelle  udienze  in  camera  di
    consiglio, con  particolare  riguardo  alle  udienze  camerali  di
    esecuzione  penale - Mancata previsione - Irragionevole disparita'
    di trattamento rispetto a  quanto  previsto  per  i  vice  pretori
    onorari  -  Lesione del principio di buon andamento della pubblica
    amministrazione.
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli  atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva  assunta  nel
 procedimento n. 9/97 r.g. esecuzione penale;
   Rilevato  che,  con ricorso pervenuto il 25 marzo 1997, il pubblico
 ministero chiedeva la correzione della sentenza  emessa  in  data  29
 marzo 1996 dal pretore di Orta Nova nei confronti di Nobile Giovanni,
 divenuta   irrevocabile   il  30  luglio  1996,  deducendo  l'erronea
 indicazione della data di nascita dell'imputato;
   Rilevato che, con decreto del 20 maggio 1997, il pretore fissava il
 procedimento in camera di consiglio per il  giorno  26  giugno  1997,
 dandone  avviso  al  pubblico  ministero, all'imputato e al difensore
 dell'imputato;
   Rilevato che, all'udienza camerale del 26 giugno 1997, compariva il
 pubblico ministero, il quale si riportava alle proprie richieste;
   Rilevato che, alla stessa udienza, non compariva  il  difensore  di
 fiducia   dell'imputato   e   che   pertanto   veniva   designato  in
 sostituzione, ex art. 97, comma  4,  c.p.p.,  l'avv.  Domenico  Maria
 Spinelli, il quale chiedeva il rigetto del ricorso;
   Rilevato  che,  alla  stessa  udienza,  il  pretore, considerata la
 mancanza di  documentazione  relativa  agli  esatti  dati  anagrafici
 dell'imputato,   rinviava   all'udienza  del  17  luglio  1997,  onde
 consentirne la produzione da parte del pubblico ministero;
   Rilevato che, all'udienza del  17  luglio  1997,  per  il  pubblico
 ministero  compariva il dott. Severino Antonucci, uditore giudiziario
 con piu' di quattro mesi di tirocinio, il quale  sollevava  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 71 e 72 r.d. 30 gennaio
 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella  parte  in
 cui  consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 cit. di svolgere le
 funzioni   di   pubblico   ministero   nell'udienza   dibattimentale,
 nell'udienza  di  convalida  dell'arresto  e  del  fermo,  nonche' di
 svolgere le altre funzioni ivi elencate, con esclusione delle udienze
 in camera di consiglio e, in particolare,  dell'udienza  camerale  di
 cui  all'art.  666 c.p.p., deducendo l'illogicita' di tale disciplina
 rispetto a quella che invece consente  ai  vice  pretori  onorari  di
 svolgere,  tra  l'altro, anche le funzioni di giudice dell'esecuzione
 penale (artt. 32, 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12);
   Rilevato che il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Della Croce,
 designato in  sostituzione,  ex  art.  97,  comma  4,  c.p.p.,  nulla
 eccepiva.
                             O s s e r v a
   La  questione di legittimita' costituzionale sollevata e' rilevante
 e non manifestamente infondata.
   1. - La rilevanza della questione  di  legittimita'  costituzionale
 rispetto  al  presente giudizio dipende dalla circostanza che ad esso
 non partecipa un magistrato addetto alla procura della Repubblica, ma
 un uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio, vale  a
 dire uno dei soggetti che, in base all'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941,
 n.  12,  mentre  possono  essere  delegati  a svolgere le funzioni di
 pubblico   ministero   nell'udienza   dibattimentale,   non   possono
 partecipare all'udienza camerale di esecuzione.
   Ne  deriva  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevata;  se  infatti  tale  questione  non venisse
 sottoposta, per i motivi che si esporranno,  al  vaglio  della  Corte
 costituzionale,  il procedimento risulterebbe affetto da una nullita'
 di ordine generale a c.d. regime intermedio rilevabile d'ufficio,  in
 quanto  relativa  alla  partecipazione  al  procedimento del pubblico
 ministero (art.  178, lett. b), seconda parte, 180, c.p.p.).
   2. - La non manifesta infondatezza  della  questione  sollevata  e'
 invece  ricavabile dal raffronto degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio
 1941, n. 12, disciplinanti l'esercizio  delle  funzioni  di  pubblico
 ministero da parte di magistrati onorari, uditori giudiziari con piu'
 di  quattro mesi di tirocinio e ufficiali di polizia giudiziaria, con
 gli artt. 32, 33, 34, r.d. 30  gennaio  1941,  n.  12,  disciplinanti
 l'esercizio  delle  funzioni  di  pretore  da  parte dei vice pretori
 onorari.
   In se' considerata, la disciplina contenuta nell'art. 72  cit.  non
 puo'  infatti  essere  considerata apertamente irrazionale e non puo'
 pertanto essere censurata, a livello costituzionale, per tale motivo.
 Essa e' espressione della discrezionalita' del legislatore, il  quale
 e'  pienamente  libero  di  individuare  i  soggetti,  estranei  alla
 magistratura, ai quali e' possibile delegare le funzioni di  pubblico
 ministero, di circoscrivere tale possibilita' ai procedimenti davanti
 al  pretore  e  di  limitare  ulterioremente l'ambito della delega ad
 alcune  specifiche  attribuzioni.  Nel  conflitto  tra   le   opposte
 esigenze,  di  sollevare  i  magistrati  addetti  alla  procura della
 Repubblica presso  la  pretura  da  alcune  incombenze  e  quello  di
 garantire  un  elevato grado di professionalita' nell'amministrazione
 della giustizia, deve ritenersi che il legislatore sia arbitro  nella
 scelta  dei  criteri piu' opportuni da seguire nella composizione del
 conflitto, sottraendo ai soggetti elencati  nell'art.    72  cit.  la
 possibilita'  di  partecipare  alle udienze di esecuzione penale, ove
 ritenga tale compito cosi' delicato da consigliare  l'affidamento  ai
 magistrati togati.
   Tale  giudizio  non sembra modificabile neppure evidenziando alcune
 incongruenze che pure esistono nella disciplina finora descritta.  Se
 pure infatti puo' non apparire del tutto convincente la scelta di non
 consentire ai soggetti elencati dall'art. 72 la  partecipazione  alla
 fase di esecuzione penale e di consentire loro, invece, in mateire di
 altrettanta  delicatezza,  lo  svolgimento delle funzioni di pubblico
 ministero nella materia civile o la proposizione  delle  impugnazioni
 contro  le sentenze penali (cosi' come si ricava dall'art. 570 c.p.p.
 - Cass., III, 2 febbraio 1995, De Tutti; Cass., II,  2  agosto  1994,
 Zagolin;  Cass.,  III, 1 dicembre 1994, Tomasoni; Cass., VI, 2 giugno
 1992, Serafini), cio' non  costituisce  tuttavia  una  irrazionalita'
 tale  da  sollecitare  il giudizio di legittimita' costituzionale per
 tale via.
   La contrarieta' alla Costituzione degli  artt.  71  e  72  cit.  si
 coglie  invece,  ad  avviso di questo giudicante, nella diversita' di
 regolamentazione sopra segnalata.
   L'art. 72 circoscrive infatti i compiti che  il  procuratore  della
 Repubblica presso la pretura puo' delegare ai soggetti sopra elencati
 e  non  include  tra  tali  compiti la partecipazione alle udienze in
 camera  di  consiglio;  viceversa,  l'art.  34,   nel   regolare   le
 attribuzioni  dei vice pretori onorari, nominati in base all'art. 32,
 non opera alcuna distinzione tra le  funzioni  loro  assegnabili,  ma
 implicitamente  consente  che  essi  svolgano  tutte  quelle elencate
 nell'art. 33, compresa la partecipazione alle udienze camerali.
   Ne deriva che  all'udienza  di  esecuzione  puo'  partecipare,  con
 funzioni  di  pretore, un vice pretore onorario, ma non, con funzioni
 di pubblico ministero,  un  vice  procuratore  onorario,  un  uditore
 giudiziario  con  piu' di quattro mesi di tirocinio o un ufficiale di
 polizia giudiziaria.
   Questa diversa disciplina non  appare  ragionevole  e  si  pone  in
 contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione, in quanto assoggetta in
 modo ingiustificato a  diversa  disciplina  situazioni  che  appaiono
 certamenteo comparabili.
   Se   infatti   le  udienze  di  esecuzione  penale  possono  essere
 addirittura presiedute da vice pretori onorari,    pur  appositamente
 delegati,  i quali saranno chiamati a decidere sui ricorsi presentati
 ex art.   666  c.p.p.,  deve    concludersi  che  l'esclusione  dalle
 funzioni  di pubblico ministero, nelle medesime udienze, dei soggetti
 elencati
  nell'art. 72 cit.  non  e'  dettata  dalla  particolare  importanza,
 delicatezza   o   tecnicita'   della   materia  trattata,  ma  e'  da
 considerarsi una disomogeneita'  del  sistema,  contrastante  con  il
 principio contenuto nell'art. 3 Cost.
   Tra  i vice pretori onorari e i soggetti elencati nell'art. 72 cit.
 non  esiste  infatti  una  differenza  di   professionalita'   o   di
 indipendenza  che possa giustificare una simile disparita': cio' vale
 tanto per i  vice  procuratori  onorari,  nominati  -  in  attuazione
 dell'art.  106,  secondo  comma,  Cost.  -  con  le  stesse modalita'
 previste per i vice pretori onorari (art. 71, secondo  comma,  cit.),
 quanto  per  gli  uditori  giudiziari  che  abbiano svolto un congruo
 periodo di tirocinio ovvero per gli ufficiali di polizia giudiziaria.
   2. - Le norme in esame appaiono inoltre in contrasto con l'art.  97
 Cost., in quanto determinano una organizzazione dei  pubblici  uffici
 in contrasto con il principio di buon andamento degli stessi.
   La  necessita'  di partecipare alle udienze camerali di esecuzione,
 anche presso le sezioni di  pretura,  sottrae  infatti  i  magistrati
 addetti   alla  procura  della  Repubblica  presso  la  pretura  allo
 svolgimento del lavoro piu' importante e urgente e,  in  particolare,
 all'attivita'  di  indagine,  e  finisce  con  il frustrare la stessa
 finalita' del  citato  art.  72,  laddove  prevede  la  delegabilita'
 dell'esercizio  di  alcune funzioni di pubblico ministero proprio per
 consentire il raggiungimento di tale obiettivo.
   4. - Puo'  aggiungersi  conclusivamente  che  l'illegittimita'  non
 appare  neppure superabile attraverso una interpretazione delle norme
 impugnate  diversa  da  quella  indicata  e  conforme   ai   principi
 costituzionali.
   Cosi'  come  affermato  ripetutamente  dalla  Corte  di  cassazione
 (Cass., I, 15 novembre 1995, Iuvara; Cass.,   sez. fer.,  15  ottobre
 1993,  Azzolina;  Cass.,  I,  10  gennaio 1992, Manco), l'elencazione
 contenuta nell'art. 72 e' da considerarsi tassativa: ad impedirne una
 interpretazione estensiva sta, da un lato, la netta  distinzione  che
 il  codice  di  procedura  penale  opera tra udienze dibattimentali e
 udienze in camera di consiglio, dall'altro lato, l'art. 4,  comma  1,
 d.lgs.  28  luglio  1989,  n. 273, che, nel determinare le indennita'
 spettanti ai vice pretori onorari per lo svolgimento  delle  udienze,
 precisa  che  l'indennita'  spetta  anche  se  l'udienza e' tenuta in
 camera di consiglio, specificando una estensione non prevista  per  i
 vice procuratori onorari.
   5.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale sollevata non
 appare  dunque  manifestamente  infondata  e  deve  essere   pertanto
 sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei
 sensi e nei limiti di cui in motivazione;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al pubblico ministero, nonche' al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Orta Nova, addi' 30 luglio 1997.
                           Il pretore: Armone
 97C1205