N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1997
N. 759 Ordinanza emessa il 30 luglio 1997 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di Orta Nova nel procedimento dell'esecuzione penale nei confronti di Nobile Giovanni Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilita' di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerali di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.45 del 5-11-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 9/97 r.g. esecuzione penale; Rilevato che, con ricorso pervenuto il 25 marzo 1997, il pubblico ministero chiedeva la correzione della sentenza emessa in data 29 marzo 1996 dal pretore di Orta Nova nei confronti di Nobile Giovanni, divenuta irrevocabile il 30 luglio 1996, deducendo l'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato; Rilevato che, con decreto del 20 maggio 1997, il pretore fissava il procedimento in camera di consiglio per il giorno 26 giugno 1997, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato e al difensore dell'imputato; Rilevato che, all'udienza camerale del 26 giugno 1997, compariva il pubblico ministero, il quale si riportava alle proprie richieste; Rilevato che, alla stessa udienza, non compariva il difensore di fiducia dell'imputato e che pertanto veniva designato in sostituzione, ex art. 97, comma 4, c.p.p., l'avv. Domenico Maria Spinelli, il quale chiedeva il rigetto del ricorso; Rilevato che, alla stessa udienza, il pretore, considerata la mancanza di documentazione relativa agli esatti dati anagrafici dell'imputato, rinviava all'udienza del 17 luglio 1997, onde consentirne la produzione da parte del pubblico ministero; Rilevato che, all'udienza del 17 luglio 1997, per il pubblico ministero compariva il dott. Severino Antonucci, uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio, il quale sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 cit. di svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di convalida dell'arresto e del fermo, nonche' di svolgere le altre funzioni ivi elencate, con esclusione delle udienze in camera di consiglio e, in particolare, dell'udienza camerale di cui all'art. 666 c.p.p., deducendo l'illogicita' di tale disciplina rispetto a quella che invece consente ai vice pretori onorari di svolgere, tra l'altro, anche le funzioni di giudice dell'esecuzione penale (artt. 32, 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12); Rilevato che il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Della Croce, designato in sostituzione, ex art. 97, comma 4, c.p.p., nulla eccepiva. O s s e r v a La questione di legittimita' costituzionale sollevata e' rilevante e non manifestamente infondata. 1. - La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale rispetto al presente giudizio dipende dalla circostanza che ad esso non partecipa un magistrato addetto alla procura della Repubblica, ma un uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio, vale a dire uno dei soggetti che, in base all'art. 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, mentre possono essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, non possono partecipare all'udienza camerale di esecuzione. Ne deriva che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata; se infatti tale questione non venisse sottoposta, per i motivi che si esporranno, al vaglio della Corte costituzionale, il procedimento risulterebbe affetto da una nullita' di ordine generale a c.d. regime intermedio rilevabile d'ufficio, in quanto relativa alla partecipazione al procedimento del pubblico ministero (art. 178, lett. b), seconda parte, 180, c.p.p.). 2. - La non manifesta infondatezza della questione sollevata e' invece ricavabile dal raffronto degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, disciplinanti l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero da parte di magistrati onorari, uditori giudiziari con piu' di quattro mesi di tirocinio e ufficiali di polizia giudiziaria, con gli artt. 32, 33, 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, disciplinanti l'esercizio delle funzioni di pretore da parte dei vice pretori onorari. In se' considerata, la disciplina contenuta nell'art. 72 cit. non puo' infatti essere considerata apertamente irrazionale e non puo' pertanto essere censurata, a livello costituzionale, per tale motivo. Essa e' espressione della discrezionalita' del legislatore, il quale e' pienamente libero di individuare i soggetti, estranei alla magistratura, ai quali e' possibile delegare le funzioni di pubblico ministero, di circoscrivere tale possibilita' ai procedimenti davanti al pretore e di limitare ulterioremente l'ambito della delega ad alcune specifiche attribuzioni. Nel conflitto tra le opposte esigenze, di sollevare i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso la pretura da alcune incombenze e quello di garantire un elevato grado di professionalita' nell'amministrazione della giustizia, deve ritenersi che il legislatore sia arbitro nella scelta dei criteri piu' opportuni da seguire nella composizione del conflitto, sottraendo ai soggetti elencati nell'art. 72 cit. la possibilita' di partecipare alle udienze di esecuzione penale, ove ritenga tale compito cosi' delicato da consigliare l'affidamento ai magistrati togati. Tale giudizio non sembra modificabile neppure evidenziando alcune incongruenze che pure esistono nella disciplina finora descritta. Se pure infatti puo' non apparire del tutto convincente la scelta di non consentire ai soggetti elencati dall'art. 72 la partecipazione alla fase di esecuzione penale e di consentire loro, invece, in mateire di altrettanta delicatezza, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nella materia civile o la proposizione delle impugnazioni contro le sentenze penali (cosi' come si ricava dall'art. 570 c.p.p. - Cass., III, 2 febbraio 1995, De Tutti; Cass., II, 2 agosto 1994, Zagolin; Cass., III, 1 dicembre 1994, Tomasoni; Cass., VI, 2 giugno 1992, Serafini), cio' non costituisce tuttavia una irrazionalita' tale da sollecitare il giudizio di legittimita' costituzionale per tale via. La contrarieta' alla Costituzione degli artt. 71 e 72 cit. si coglie invece, ad avviso di questo giudicante, nella diversita' di regolamentazione sopra segnalata. L'art. 72 circoscrive infatti i compiti che il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' delegare ai soggetti sopra elencati e non include tra tali compiti la partecipazione alle udienze in camera di consiglio; viceversa, l'art. 34, nel regolare le attribuzioni dei vice pretori onorari, nominati in base all'art. 32, non opera alcuna distinzione tra le funzioni loro assegnabili, ma implicitamente consente che essi svolgano tutte quelle elencate nell'art. 33, compresa la partecipazione alle udienze camerali. Ne deriva che all'udienza di esecuzione puo' partecipare, con funzioni di pretore, un vice pretore onorario, ma non, con funzioni di pubblico ministero, un vice procuratore onorario, un uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio o un ufficiale di polizia giudiziaria. Questa diversa disciplina non appare ragionevole e si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto assoggetta in modo ingiustificato a diversa disciplina situazioni che appaiono certamenteo comparabili. Se infatti le udienze di esecuzione penale possono essere addirittura presiedute da vice pretori onorari, pur appositamente delegati, i quali saranno chiamati a decidere sui ricorsi presentati ex art. 666 c.p.p., deve concludersi che l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero, nelle medesime udienze, dei soggetti elencati nell'art. 72 cit. non e' dettata dalla particolare importanza, delicatezza o tecnicita' della materia trattata, ma e' da considerarsi una disomogeneita' del sistema, contrastante con il principio contenuto nell'art. 3 Cost. Tra i vice pretori onorari e i soggetti elencati nell'art. 72 cit. non esiste infatti una differenza di professionalita' o di indipendenza che possa giustificare una simile disparita': cio' vale tanto per i vice procuratori onorari, nominati - in attuazione dell'art. 106, secondo comma, Cost. - con le stesse modalita' previste per i vice pretori onorari (art. 71, secondo comma, cit.), quanto per gli uditori giudiziari che abbiano svolto un congruo periodo di tirocinio ovvero per gli ufficiali di polizia giudiziaria. 2. - Le norme in esame appaiono inoltre in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto determinano una organizzazione dei pubblici uffici in contrasto con il principio di buon andamento degli stessi. La necessita' di partecipare alle udienze camerali di esecuzione, anche presso le sezioni di pretura, sottrae infatti i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso la pretura allo svolgimento del lavoro piu' importante e urgente e, in particolare, all'attivita' di indagine, e finisce con il frustrare la stessa finalita' del citato art. 72, laddove prevede la delegabilita' dell'esercizio di alcune funzioni di pubblico ministero proprio per consentire il raggiungimento di tale obiettivo. 4. - Puo' aggiungersi conclusivamente che l'illegittimita' non appare neppure superabile attraverso una interpretazione delle norme impugnate diversa da quella indicata e conforme ai principi costituzionali. Cosi' come affermato ripetutamente dalla Corte di cassazione (Cass., I, 15 novembre 1995, Iuvara; Cass., sez. fer., 15 ottobre 1993, Azzolina; Cass., I, 10 gennaio 1992, Manco), l'elencazione contenuta nell'art. 72 e' da considerarsi tassativa: ad impedirne una interpretazione estensiva sta, da un lato, la netta distinzione che il codice di procedura penale opera tra udienze dibattimentali e udienze in camera di consiglio, dall'altro lato, l'art. 4, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, che, nel determinare le indennita' spettanti ai vice pretori onorari per lo svolgimento delle udienze, precisa che l'indennita' spetta anche se l'udienza e' tenuta in camera di consiglio, specificando una estensione non prevista per i vice procuratori onorari. 5. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata non appare dunque manifestamente infondata e deve essere pertanto sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Orta Nova, addi' 30 luglio 1997. Il pretore: Armone 97C1205