N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1997
N. 760 Ordinanza emessa il 30 luglio 1997 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di Orta Nova nel procedimento dell'esecuzione penale nei confronti di Cortese Pasquale Ordinamento giudiziario - Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria) - Possibilita' di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, con particolare riguardo alle udienze camerali di esecuzione penale - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per i vice pretori onorari - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.45 del 5-11-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 12/97 r.g. esecuzione penale; Rilevato che, con ricorso pervenuto il 23 giugno 1997, l'avv. Pietro Barbaro, in qualita' di difensore di fiducia di Cortese Pasquale, chiedeva a questo pretore dichiararsi la nullita' della sentenza emessa dal pretore di Orta Nova il 27 settembre 1996 nei confronti del proprio assistito e la conseguente revoca dell'ordine di esecuzione eseguito nei confronti del medesimo il 29 maggio 1997, osservando che la sentenza era stata pronunciata da giudice-persona fisica diverso da quello che aveva iniziato il processo e che cio' era avvenuto dopo la rinnovazione del dibattimento, disposta tuttativa in assenza dell'imputato; Rilevato che, con decreto del 26 giugno 1997, il pretore fissava il procedimento in camera di consiglio per il giorno 17 luglio 1997, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato e al difensore dell'imputato; Rilevato che, all'udienza camerale del 17 luglio 1997, compariva l'imputato, il quale aveva chiesto di essere sentito personalmente, nonche' il difensore dell'imputato, Giovanni Della Croce, in sostituzione del difensore di fiducia, riportandosi alle richieste di cui al ricorso; Rilevato che, per il pubblico ministero, compariva il dott. Severino Antonucci, uditore giudiziario con piu' di quattro mesi di tirocinio, il quale sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 cit. di svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di convalida dell'arresto e del fermo, nonche' di svolgere le altre funzioni ivi elencate, con esclusione delle udienze in camera di consiglio e, in particolare, dell'udienza camerale di cui all'art. 666 c.p.p., deducendo l'illogicita' di tale disciplina rispetto a quella che invece consente ai vice pretori onorari di svolgere, tra l'altro, anche le funzioni di giudice dell'esecuzione penale (artt. 32, 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12); Rilevato che il difensore dell'imputato si associava alle richieste del pubblico ministero in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata; Rilevato che il pubblico ministero, nel merito, si opponeva alla richiesta del difensore dell'imputato. O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 759/1996). 97C1206