N. 761 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1997

                                N. 761
  Ordinanza  emessa  il 22 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Milano
 nel procedimento civile vertente tra la ICIT s.a.s. di Rossetto Sante
 e le Officine di Seveso s.p.a. ed altra
 Notificazione - Notificazioni a mezzo posta (nella specie di  decreto
    ingiuntivo)  -  Avviso  di  deposito  del piego presso un pubblico
    ufficio e restituzione al  mittente  per  mancato  ritiro  decorsi
    dieci  giorni  dal  deposito - Possibilita' per il destinatario di
    conoscere natura, contenuto e provenienza dell'atto  notificatogli
    - Preclusione - Incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3).
 (Cost., art. 24, comma secondo).
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella causa civile in grado di
 appello, iscritta al n. 987  del  r.g.  1995  tra    s.a.s.  ICIT  di
 Rossetto  Sante (gia' s.n.c. ICIT), rappresentata e difesa dagli avv.
 Mario Lovero e Giovanni Fumarola, presso  quest'ultimo  elettivamente
 domiciliato  in  Milano,  via  Boccaccio  125/a, appellante, e s.p.a.
 Officine di Seveso, rappresentato e difeso dall'avv. Anna  De  Palma,
 presso  la  stessa  elettivamente  domiciliato  in Milano, via Cesare
 Battisti  19,  appellata,  e  Finser  srl,  rappresentato  e   difeso
 dall'avv. Anna De Palma, presso la quale e' elettivamente domiciliato
 in  Milano, via Cesare Battisti, 19, avente ad oggetto: opposizione a
 decreto ingiuntivo.
                             Fatto e diritto
   Con decreto del 16/28 luglio 1990, il presidente del  tribunale  di
 Milano,  su ricorso della s.p.a. Officine di Seveso, ha ingiunto alla
 s.n.c. ICIT, con sede in Torino, di pagare alla ricorrente  la  somma
 di  lire  53.434.569,  oltre  gli  interessi  ed  oltre  le spese del
 procedimento.
   Il decreto ingiuntivo e' stato notificato alla  ICIT  a  mezzo  del
 servizio  postale:  in  data  4  agosto 1990, il plico, contenente il
 provvedimento   monitorio,   e'   stato   consegnato   dall'ufficiale
 giudiziario di Milano all'ufficio postale per la spedizione; l'agente
 postale del luogo di destinazione, recatosi, il 7 agosto 1990, presso
 la  sede  della  ICIT in Torino, e non avendo "trovato nessuno per il
 ritiro", ha lasciato l'avviso previsto dall'art.  8,  comma  secondo,
 u.p.,  legge n. 890/1982 (cfr. l'attestazione apposta sulla cartolina
 di ritorno); il successivo 20 agosto 1990, poi,  il  plico  e'  stato
 restituito  al  mittente,  per  compiuta  giacenza, a norma del terzo
 comma del cit.  art. 8 legge n. 890/1982.
   Il  decreto  ingiuntivo,  quindi,  con provvedimento del 7 novembre
 1990, e' stato dichiarato esecutivo  a  norma  dell'art.  647  (primo
 comma,  prima  ipotesi)  c.p.c., e, in data 1 dicembre 1990, e' stato
 munito della formula  esecutiva.
   Dopo la notifica del precetto da parte  della  s.p.a.  Officine  di
 Seveso  (notifica  avvenuta  il  31  gennaio 1991), la ICIT, con atto
 notificato il 19 marzo 1991, ha proposto opposizione tardiva, a norma
 dell'art. 650 c.p.c., deducendo di non avere rinvenuto  l'avviso,  di
 cui   all'art.  8  della  legge  n.  890/1982,  di  avere  interrotto
 l'attivita', per le ferie estive, dal 3 al 27 agosto 1990, e  di  non
 avere  potuto avere, percio', tempestiva conoscenza del provvedimento
 monitorio, perche', quando essa ha ripreso l'attivita', il plico  era
 gia' stato restituito al mittente per compiuta  giacenza.
   Con  sentenza del 16 marzo/5 maggio 1994, il tribunale di Milano ha
 dichiarato improponibile l'opposizione, per difetto dei  presupposti,
 di cui all'art. 650 c.p.c.
   La  ICIT  ha  impugnato  davanti  a  questa  Corte  tale  sentenza,
 sostenendo che la s.p.a. Officine di Seveso aveva omesso "di lasciare
 la cartolina di avviso di ricevimento",  e  ribadendo  che  essa  non
 aveva  potuto  avere tempestiva conoscenza del provvedimento opposto,
 perche', al momento della ripresa dell'attivita', dopo  la  "chiusura
 estiva" (dal 3 al 27 agosto 1990), il plico era gia' stato restituito
 al mittente.
   La  prima  argomentazione  appare  infondata,  perche',  in caso di
 assenza del destinatario (e delle persone  abilitate  a  ricevere  il
 plico),  la  legge prevede (non gia' che la parte, su richiesta della
 quale viene effettuata  la  notificazione,  lasci  la  "cartolina  di
 avviso di ricevimento"), ma che l'agente postale rilasci un avviso al
 destinatario  medesimo:  e  cio'  (come  risulta  dalla  attestazione
 dell'agente postale, gia' menzionata) e'  stato  fatto  nel  caso  di
 specie; e non e' superfluo aggiungere, a questo proposito, che non e'
 stato acquisito, e neppure e' stato offerto, alcun elemento di prova,
 atto  a  sorreggere la tesi che l'avviso non e' stato rinvenuto dalla
 ICIT. Quanto alla seconda argomentazione,  e'  sufficiente  osservare
 che  la  circostanza  dedotta  dall'appellante non puo' integrare una
 delle  ipotesi  di  caso  fortuito  o  forza  maggiore,   contemplate
 dall'art.  650,  comma  primo,  c.p.c.,  dal momento che e' la stessa
 legge che prescrive che, compiuto il periodo di  giacenza,  il  plico
 debba essere restituito al mittente (art. 8 legge n. 890/1982).
   Tuttavia,  non si puo' disconoscere che, una volta che il plico sia
 stato restituito al mittente, il destinatario della notificazione non
 ha  alcuna  possibilita'  dl  conoscere  (e  comunque,  non   ha   la
 possibilita'  di  conoscere agevolmente) quali siano, esattamente, la
 natura, il contenuto e la provenienza  dell'atto  che  gli  e'  stato
 notificato,   perche'   nessuna  utile  indicazione  al  riguardo  e'
 contenuta nell'avviso  rilasciato  dall'agente  postale  (ne'  alcuna
 indicazione sulla natura, sul contenuto e sulla provenienza dell'atto
 puo'  essere data dall'agente postale nell'avviso, dal momento che il
 plico e' contenuto in  una  busta  chiusa:  cfr:,  sul  punto,  Corte
 costituzionale, ord. n. 904 del 1988).
   E  non  e'  manifestamente infondato il dubbio che tale sistema non
 sia  conforme  al  dettato  dell'art.  24,   comma   secondo,   della
 Costituzione,  che  garantisce  il  diritto di difesa in ogni stato e
 grado del procedimento.
   Qui,  non  e'  discussione  il  momento  di  perfezionamento  della
 notificazione a mezzo posta, nel caso di assenza del  destinatario  e
 di  mancanza  delle  persone legittimate a ricevere il plico (momento
 che, a norma dell'art. 8, comma quarto, legge n.  890/1982,  coincide
 col  compimento  del  decimo  giorno  dal  deposito  del plico presso
 l'ufficio postale, senza che il plico sia stato ritirato); e', pero',
 legittimo chiedersi se rispetti il diritto di difesa garantito  dalla
 Costituzione un sistema che non consenta all'interessato di conoscere
 (e  comunque  di  conoscere  agevolmente)  tipo,  natura, contenuto e
 provenienza dell'atto che gli e'  stato  notificato,  specie  quando,
 come  in  questo  caso,  si tratti di un atto contro il quale debbano
 essere proposti gravami o opposizioni entro termini di decadenza (nel
 caso di specie, il problema della conoscibilita' dell'atto  si  pone,
 in  particolare,  con  riferimento  al  periodo  che  val momento del
 perfezionamento della  notificazione  -  ossia,  dal  compimento  del
 decimo  giorno dal deposito del plico presso l'ufficio postale - alla
 data di scadenza del termine per proporre l'opposizione).
   Ne' si puo' dire che la questione  sia  stata  gia'  risolta  dalla
 Corte  costituzionale:  se e' vero, infatti, che, in altre occasioni,
 il gudice delle leggi ha dichiarato, con ordinanza, inammissibile  la
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 8 della legge n. 890/1982,
 e' anche vero che  il  problema  non  e'  stato  esaminato  sotto  lo
 specifico profilo qui prospettato.
   La  questione  e'  anche  rilevante,  perche'  dalla  sua soluzione
 dipende  la  ammissibilita'  dell'opposizione  a  decreto  ingiuntivo
 proposta dalla ICIT.
   E  percio',  a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 il processo dev'essere sospeso e gli atti  debbono  essere  trasmessi
 alla   Corte   costituzionale   per   il   giudizio  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 8, comma secondo e terzo della legge n.  890
 del 1982.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina la sospensione del giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il
 giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo e
 terzo della legge 20 novembre 1982, n.  890,  in  relazione  all'art.
 24, comma secondo, della  Costituzione;
   Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Milano il 22 aprile 1997.
                         Il presidente: Novita'
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