N. 761 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1997
N. 761 Ordinanza emessa il 22 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la ICIT s.a.s. di Rossetto Sante e le Officine di Seveso s.p.a. ed altra Notificazione - Notificazioni a mezzo posta (nella specie di decreto ingiuntivo) - Avviso di deposito del piego presso un pubblico ufficio e restituzione al mittente per mancato ritiro decorsi dieci giorni dal deposito - Possibilita' per il destinatario di conoscere natura, contenuto e provenienza dell'atto notificatogli - Preclusione - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3). (Cost., art. 24, comma secondo).(GU n.45 del 5-11-1997 )
LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 987 del r.g. 1995 tra s.a.s. ICIT di Rossetto Sante (gia' s.n.c. ICIT), rappresentata e difesa dagli avv. Mario Lovero e Giovanni Fumarola, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio 125/a, appellante, e s.p.a. Officine di Seveso, rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Palma, presso la stessa elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti 19, appellata, e Finser srl, rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Palma, presso la quale e' elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti, 19, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Fatto e diritto Con decreto del 16/28 luglio 1990, il presidente del tribunale di Milano, su ricorso della s.p.a. Officine di Seveso, ha ingiunto alla s.n.c. ICIT, con sede in Torino, di pagare alla ricorrente la somma di lire 53.434.569, oltre gli interessi ed oltre le spese del procedimento. Il decreto ingiuntivo e' stato notificato alla ICIT a mezzo del servizio postale: in data 4 agosto 1990, il plico, contenente il provvedimento monitorio, e' stato consegnato dall'ufficiale giudiziario di Milano all'ufficio postale per la spedizione; l'agente postale del luogo di destinazione, recatosi, il 7 agosto 1990, presso la sede della ICIT in Torino, e non avendo "trovato nessuno per il ritiro", ha lasciato l'avviso previsto dall'art. 8, comma secondo, u.p., legge n. 890/1982 (cfr. l'attestazione apposta sulla cartolina di ritorno); il successivo 20 agosto 1990, poi, il plico e' stato restituito al mittente, per compiuta giacenza, a norma del terzo comma del cit. art. 8 legge n. 890/1982. Il decreto ingiuntivo, quindi, con provvedimento del 7 novembre 1990, e' stato dichiarato esecutivo a norma dell'art. 647 (primo comma, prima ipotesi) c.p.c., e, in data 1 dicembre 1990, e' stato munito della formula esecutiva. Dopo la notifica del precetto da parte della s.p.a. Officine di Seveso (notifica avvenuta il 31 gennaio 1991), la ICIT, con atto notificato il 19 marzo 1991, ha proposto opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., deducendo di non avere rinvenuto l'avviso, di cui all'art. 8 della legge n. 890/1982, di avere interrotto l'attivita', per le ferie estive, dal 3 al 27 agosto 1990, e di non avere potuto avere, percio', tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio, perche', quando essa ha ripreso l'attivita', il plico era gia' stato restituito al mittente per compiuta giacenza. Con sentenza del 16 marzo/5 maggio 1994, il tribunale di Milano ha dichiarato improponibile l'opposizione, per difetto dei presupposti, di cui all'art. 650 c.p.c. La ICIT ha impugnato davanti a questa Corte tale sentenza, sostenendo che la s.p.a. Officine di Seveso aveva omesso "di lasciare la cartolina di avviso di ricevimento", e ribadendo che essa non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del provvedimento opposto, perche', al momento della ripresa dell'attivita', dopo la "chiusura estiva" (dal 3 al 27 agosto 1990), il plico era gia' stato restituito al mittente. La prima argomentazione appare infondata, perche', in caso di assenza del destinatario (e delle persone abilitate a ricevere il plico), la legge prevede (non gia' che la parte, su richiesta della quale viene effettuata la notificazione, lasci la "cartolina di avviso di ricevimento"), ma che l'agente postale rilasci un avviso al destinatario medesimo: e cio' (come risulta dalla attestazione dell'agente postale, gia' menzionata) e' stato fatto nel caso di specie; e non e' superfluo aggiungere, a questo proposito, che non e' stato acquisito, e neppure e' stato offerto, alcun elemento di prova, atto a sorreggere la tesi che l'avviso non e' stato rinvenuto dalla ICIT. Quanto alla seconda argomentazione, e' sufficiente osservare che la circostanza dedotta dall'appellante non puo' integrare una delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, contemplate dall'art. 650, comma primo, c.p.c., dal momento che e' la stessa legge che prescrive che, compiuto il periodo di giacenza, il plico debba essere restituito al mittente (art. 8 legge n. 890/1982). Tuttavia, non si puo' disconoscere che, una volta che il plico sia stato restituito al mittente, il destinatario della notificazione non ha alcuna possibilita' dl conoscere (e comunque, non ha la possibilita' di conoscere agevolmente) quali siano, esattamente, la natura, il contenuto e la provenienza dell'atto che gli e' stato notificato, perche' nessuna utile indicazione al riguardo e' contenuta nell'avviso rilasciato dall'agente postale (ne' alcuna indicazione sulla natura, sul contenuto e sulla provenienza dell'atto puo' essere data dall'agente postale nell'avviso, dal momento che il plico e' contenuto in una busta chiusa: cfr:, sul punto, Corte costituzionale, ord. n. 904 del 1988). E non e' manifestamente infondato il dubbio che tale sistema non sia conforme al dettato dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Qui, non e' discussione il momento di perfezionamento della notificazione a mezzo posta, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza delle persone legittimate a ricevere il plico (momento che, a norma dell'art. 8, comma quarto, legge n. 890/1982, coincide col compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l'ufficio postale, senza che il plico sia stato ritirato); e', pero', legittimo chiedersi se rispetti il diritto di difesa garantito dalla Costituzione un sistema che non consenta all'interessato di conoscere (e comunque di conoscere agevolmente) tipo, natura, contenuto e provenienza dell'atto che gli e' stato notificato, specie quando, come in questo caso, si tratti di un atto contro il quale debbano essere proposti gravami o opposizioni entro termini di decadenza (nel caso di specie, il problema della conoscibilita' dell'atto si pone, in particolare, con riferimento al periodo che val momento del perfezionamento della notificazione - ossia, dal compimento del decimo giorno dal deposito del plico presso l'ufficio postale - alla data di scadenza del termine per proporre l'opposizione). Ne' si puo' dire che la questione sia stata gia' risolta dalla Corte costituzionale: se e' vero, infatti, che, in altre occasioni, il gudice delle leggi ha dichiarato, con ordinanza, inammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 8 della legge n. 890/1982, e' anche vero che il problema non e' stato esaminato sotto lo specifico profilo qui prospettato. La questione e' anche rilevante, perche' dalla sua soluzione dipende la ammissibilita' dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ICIT. E percio', a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il processo dev'essere sospeso e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo e terzo della legge n. 890 del 1982.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la sospensione del giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo e terzo della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano il 22 aprile 1997. Il presidente: Novita' 97C1207