N. 763 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1997

                                N. 763
  Ordinanza  emessa il 18 luglio 1997 dal tribunale di Genova, sezione
 per il riesame sull'istanza proposta da Riccio Michele
 Processo penale - Sequestro da parte di pubblico ministero di appunti
    redatti dall'imputato  finalizzati  alla  difesa  dello  stesso  -
    Mancata previsione di divieto - Disparita' di trattamento rispetto
    al  previsto  divieto  di  sequestro di carte e documenti relativi
    all'oggetto della difesa presso il difensore - Lesione del diritto
    di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 103, comma 6).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                             IL TRIBUANLE
   Ha pronunciato la  seguente    ordinanza  sull'istanza  di  riesame
 proposta  il  7 luglio 1997 dalla difesa di Riccio  Michele contro il
 decreto 3 luglio 1997 con il quale il  procuratore  della  Repubblica
 presso  il  tribunale  di  Genova ha ordinato il sequestro probatorio
 della documentazione  concernente  i  fatti  per  cui  lo  stesso  e'
 indagato,  esistente  nella  cella  del  carcere  ove  il  Riccio  e'
 detenuto;
   Premesso che il Riccio e' indagato per numerosi  reati  d  concorso
 nell'acquisto,  detenzione, cessione a terzi di sostanza stupefacente
 (art. 71 e 74 legge 22 dicembre 1975  n.  685,  73  ed  80  d.P.R.  9
 ottobre  1990  n.  309),  peculato  (art.  314 c.p.p) e falso in atti
 pubblici (art. 476 e 479  c.p.)  commessi  (dal  dicembre  1983  alla
 primavera  del  1984) quali reati-fine nell'ambito di un'associazione
 per delinquere (art. 416 c.p., 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685,  74
 d.P.R.  9 ottobre 1990 n. 309) costituita con Piccolo Angelo, Doneddu
 Gianmario, Del  Vecchio  Giuseppe,  ed  attiva  dal  1983  sino  alla
 primavera  del  1994,  reati  aggravati  dalla  violazione dei doveri
 inerenti una pubblica funzione  (di  ufficiale  -  ora  colonnello  -
 dell'Arma dei carabinieri);
   Rilevato:
     che in data 3 luglio 1997 il provvedimento qui impugnato e' stato
 eseguito,  previa  perquisizione della cella occupata dal col. Riccio
 presso Forte Boccea, con il sequestro di numerosi  fogli  manoscritti
 dall'indagato;
     che  la  motivazione  del provvedimento di sequestro fa esplicito
 riferimento alla natura della  documentazione  ricercata,  precisando
 che  la stessa viene sottoposta a sequestro in quanto predisposta dal
 Riccio,  con  funzione  di  appunti,  al  fine  di  piu'  agevolmente
 rispondere  all'interrogatorio  reso  dallo stesso indagato in data 1
 luglio 1997;
     che  infatti  lo  stesso  p.m.  precisa  il  proprio  intento  di
 "verificare  se  in  detta documentazione siano riportate circostanze
 diverse da quelle poi verbalmente riferite";
     che  il  sequestro  appare  pertanto  rivolto  a  documenti   che
 concernono i reati per cui si procede sol perche' concernono la linea
 di difesa predisposta dall'indagato, con particolare riferimento agli
 interrogatori resi e da  rendere;
     che  dunque  l'oggetto  della  ricerca  probatoria  e' costituito
 direttamente non  dai  fatti  (poiche'  non  si  ricercano  documenti
 preesistenti  e  coevi  ai  comportamenti indagati) ma dalla versione
 che,  sui  fatti,  l'indagato  si  e'   preparato   a   rendere   nel
 procedimento, in vista di attivita' difensive;
     che  la  previsione  dell'art.  103  c.p.p.,  il quale esclude la
 sequestrabilita'  non  solo  della  corrispondenza  tra  imputato   e
 difensore,  ma anche di "carte e documenti relativi all'oggetto della
 difesa" esistenti  presso  il  difensore  (o  i  consulenti  tecnici)
 costituisce   scelta  legislativa  non  discrezionale  e  libera,  ma
 vincolata al rispetto dell'art. 24 della Costituzione, che  riconosce
 la  difesa  come "diritto inviolabile" la norma dunque e' dettata dal
 rispetto per il diritto di difesa, e non da un privilegio  soggettivo
 dei difensori;
     che, in generale, e' del tutto razionale una diversita' di regime
 tra i sequestri presso il difensore ed i sequestri presso l'imputato,
 ben   potendosi  presumere  -  in  linea  generale,  la  destinazione
 difensiva degli atti provenienti dall'imputato per  il  difensore,  e
 non  invece  quella  di  atti  concernenti  i fatti - reato rinvenuti
 presso la persona dell'imputato;
     che,  sebbene   solitamente   sia   facile   presumere   che   la
 documentazione  esistente  presso  l'imputato possa avere con i fatti
 indagati legami piu' intensi  della  semplice  predisposizione  della
 difesa  nel procedimento, nel caso di specie la specifica motivazione
 del provvedimento, e la circostanza che la ricerca abbia  ad  oggetto
 documenti   certamente  formati  dopo  l'inizio  della  carcerazione,
 conferiscono  invece   al   provvedimento   impugnato   una   valenza
 esclusivamente  rivolta  ad  atti  destinati ad aiutare la memoria in
 occasione  degli  interrogatori,  in  esplicito  contrasto   con   la
 "inviolabilita'" della difesa personale dell'indagato;
     che  attribuire  al  p.m.  il  potere  di  sottoporre a sequestro
 appunti  certamente  ed  esclusivamente   finalizzati   alla   difesa
 dell'imputato  (anche  se  solo  personale anziche' tecnica) consente
 all'accusa una palese interferenza nella  gestione  del  procedimento
 della  sua  controparte,  e pone cosi' problemi di violazione di quel
 diritto di difesa che la Costituzione vuole invece "inviolabile";
     che il carattere di inviolabilita' del diritto di difesa non puo'
 essere   riservato  al  solo  difensore,  senza  creare  problemi  di
 illegittimita'  costituzionale  per  violazione  del   principio   di
 uguaglianza tra due momenti - difesa personale e difesa tecnica - che
 costituiscono articolazioni attuative di un unico principio;
     che  tuttavia  il testo dell'art. 103 appare attualmente limitato
 ad una tutela della sfera relativa alla sola difesa  tecnica,  e  non
 consente  un'interpretazione,  estensiva  o  analogica,  che  non sia
 contenuta  in  una  decisione  della  Corte  costituzionale,  cui  la
 questione deve pertanto essere rimessa in via pregiudiziale.
                                P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 103,  comma  6,  c.p.p.,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
 non  prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati
 dall'imputato
  (e dall'indagato) appositamente ed esclusivamente come  appunto  per
 facilitare la difesa negli interrogatori;
   Ordina  la  sospensione del presente procedimento incidentale, e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che  la
 cancelleria   provveda   a   notificare   il  presente  provvedimento
 all'imputato,  al  suo  difensore,  al  p.m.  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri dandone comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Genova, addi' 18 luglio 1997
                     Il presidente est: Martinelli
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