N. 766 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 1997
N. 766 Ordinanza emessa l'11 settembre 1997 dal pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati nel procedimento civile vertente tra la Carrozzeria Regina di Carpineti Franco C. s.n.c. e il prefetto di Macerata Circolazione stradale - Violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria - Responsabilita' in solido del proprietario del veicolo con l'autore della violazione, per il pagamento della somma dovuta - Esclusione di tale responsabilita', in caso di inosservanza da parte del conducente non proprietario, dell'invito ad esibire la patente di guida - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della personalita' della responsabilita' penale. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385, art. 196, comma 1, recte: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.45 del 5-11-1997 )
IL VICE PRETORE Letti gli atti del giudizio n. 2843/96 ruolo generale, promosso da Carpineti Franco, amministratore della Carrozzeria Regina s.n.c., contro il prefetto della provincia di Macerata, O s s e r v a In data 14 giugno 1996 la Polizia Stradale di Macerata, con verbale n. 9999002552 notificato in data 27 giugno 1996, contestava alla Carrozzeria Regina s.n.c., in qualita' di obbligata in solido ex art. 196 C.d.s. con il responsabile sig. Arbotto Tonino, la violazione dell'art. 180, comma 8, del C.d.s. ed applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 540.000 oltre spese. Il verbale e' stato emesso in seguito all'accertamento, avvenuto il 14 febbraio 1996 da parte dello stesso organo, della violazione in capo al sig. Arbotto Tonino dell'art. 180, commi 3 e 7 C.d.s. in quanto circolava alla guida del veicolo Fiat 127 tg. AN304443 di proprieta' della suddetta carrozzeria senza avere con se' la patente di guida. L'Arbotto, benche' espressamente invitato, non si era presentato ad esibire nei termini di legge il documento in questione. Avverso il verbale suindicato proponeva opposizione il sig. Carpineti Franco, nella qualifica, deducendo che l'auto concessa in uso al sig. Arbotto non era stata restituita con le modalita' pattuite, tanto che era stato necessario richiedere provvedimento di sequestro, eseguito dai Carabinieri di Loreto, e che non era stato possibile rintracciare l'Arbotto, resosi responsabile anche del mancato pagamento dei lavori effettuati dalla Carrozzeria e del protesto di un asssegno rilasciato in acconto. Non poteva pertanto richiedersi al ricorrente un comportamento chiaramente impossibile (portare in visione la patente di guida del sig. Arbotto). Veniva sollevata altresi' eccezione di incostituzionalita' degli artt. 196, primo comma, C.d.s., e 180, ottavo comma, C.d.s. in quanto viene estesa al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa anche su ipotesi di mancato invito ad esibire il documento di guida, in violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione. Ritiene il giudicante che la questione di illegittimita' sollevata non sia manifestamente infondata. Infatti, il principio di solidarieta' stabilito dall'art. 6 legge n. 689/81 e dall'art. 196 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 viene escluso solo ove il responsabile in solido provi che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'. Se cio' ha una ragione d'essere nella funzione di vigilanza che le persone chiamate a rispondere del fatto altrui debbono svolgere e che, nella fattispecie, si concretizza nella verifica preventiva della sussistenza della abilitazione alla guida in capo al conducente, non puo' pero' condurre a rispondere di un comportamento successivo a tale controllo che sfugge alla effettiva possibilita' di intervento per il proprietario del veicolo, tale da parificarsi alla forza maggiore. La sanzione in oggetto non attiene infatti ad infrazioni relative al veicolo o alla guida dello stesso, ma ad una omissione successiva al fatto della guida e della circolazione e ad un obbligo al quale puo' essere tenuto solo il titolare della patente di guida. La violazione afferente il mancato possesso della patente di guida durante la conduzione del veicolo mira a punire il conducente che non porti con se il documento ottenuto: il comportamento sanzionato e' tipico e l'attivita' richiesta (esibizione del documento) puo' essere svolta solo dal titolare del documento, non potendo avere il presunto responsabile in solido la disponibilita' di un cosa che non gli appartiene e che non e' tenuto a detenere. L'aver previsto come unica esimente il fatto della circolazione contro la volonta' del proprietario viola il principio di uguaglianza e quello della personalita' della responsabilita' penale poiche' non esclude la solidarieta' nelle ipotesi in cui oltre all'obbligo di vigilanza viene richiesta una condotta tipica al di la' dei canoni di ragionevolezza e di possibilita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 196, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 385 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Recanati, addi' 11 settembre 1997 Il vice pretore onorario: Bertini 97C1212