N. 766 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 1997

                                N. 766
  Ordinanza emessa  l'11  settembre  1997  dal  pretore  di  Macerata,
 sezione  distaccata  di Recanati nel procedimento civile vertente tra
 la Carrozzeria Regina di Carpineti Franco  C. s.n.c. e il prefetto di
 Macerata
 Circolazione   stradale   -   Violazioni   punibili   con    sanzione
    amministrativa   pecuniaria   -   Responsabilita'  in  solido  del
    proprietario del veicolo con l'autore  della  violazione,  per  il
    pagamento della somma dovuta - Esclusione di tale responsabilita',
    in  caso di inosservanza da parte del conducente non proprietario,
    dell'invito ad esibire la patente di guida - Mancata previsione  -
    Lesione  del  principio  di eguaglianza - Violazione del principio
    della personalita' della responsabilita' penale.
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385, art.  196,  comma  1,  recte:  Codice
    della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                            IL VICE PRETORE
   Letti  gli atti del giudizio n. 2843/96 ruolo generale, promosso da
 Carpineti Franco, amministratore  della  Carrozzeria  Regina  s.n.c.,
 contro il prefetto della provincia di Macerata,
                             O s s e r v a
   In data 14 giugno 1996 la Polizia Stradale di Macerata, con verbale
 n.  9999002552  notificato  in  data  27 giugno 1996, contestava alla
 Carrozzeria Regina s.n.c., in qualita' di obbligata in solido ex art.
 196 C.d.s. con il responsabile sig.  Arbotto  Tonino,  la  violazione
 dell'art.   180,  comma  8,  del  C.d.s.  ed  applicava  la  sanzione
 amministrativa pecuniaria di L. 540.000 oltre spese.
   Il verbale e' stato emesso in seguito all'accertamento, avvenuto il
 14  febbraio  1996  da parte dello stesso organo, della violazione in
 capo al sig. Arbotto Tonino dell'art. 180, commi 3 e  7  C.d.s.    in
 quanto  circolava  alla  guida  del  veicolo Fiat 127 tg. AN304443 di
 proprieta' della suddetta carrozzeria senza avere con se' la  patente
 di guida.
   L'Arbotto, benche' espressamente invitato, non si era presentato ad
 esibire nei termini di legge il documento in questione.
   Avverso   il  verbale  suindicato  proponeva  opposizione  il  sig.
 Carpineti Franco, nella qualifica, deducendo che l'auto  concessa  in
 uso  al  sig.  Arbotto  non  era  stata  restituita  con le modalita'
 pattuite, tanto che era stato necessario richiedere provvedimento  di
 sequestro,  eseguito  dai  Carabinieri di Loreto, e che non era stato
 possibile  rintracciare  l'Arbotto,  resosi  responsabile  anche  del
 mancato  pagamento  dei  lavori  effettuati  dalla  Carrozzeria e del
 protesto di un asssegno rilasciato in acconto.
   Non poteva pertanto  richiedersi  al  ricorrente  un  comportamento
 chiaramente  impossibile  (portare in visione la patente di guida del
 sig. Arbotto).
   Veniva sollevata altresi' eccezione  di  incostituzionalita'  degli
 artt. 196, primo comma, C.d.s., e 180, ottavo comma, C.d.s. in quanto
 viene  estesa  al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa
 anche su ipotesi di mancato invito ad esibire il documento di  guida,
 in violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione.
   Ritiene  il giudicante che la questione di illegittimita' sollevata
 non sia manifestamente infondata.
   Infatti, il principio di solidarieta' stabilito dall'art.  6  legge
 n. 689/81 e dall'art. 196 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 viene escluso
 solo  ove  il  responsabile  in  solido provi che la circolazione del
 veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
   Se cio' ha una ragione d'essere nella funzione di vigilanza che  le
 persone  chiamate  a  rispondere  del fatto altrui debbono svolgere e
 che, nella fattispecie,  si  concretizza  nella  verifica  preventiva
 della   sussistenza   della   abilitazione  alla  guida  in  capo  al
 conducente, non puo' pero' condurre a rispondere di un  comportamento
 successivo a tale controllo che sfugge alla effettiva possibilita' di
 intervento  per il proprietario del veicolo, tale da parificarsi alla
 forza maggiore.
   La sanzione in oggetto non attiene infatti ad  infrazioni  relative
 al  veicolo o alla guida dello stesso, ma ad una omissione successiva
 al fatto della guida e della circolazione e ad un  obbligo  al  quale
 puo' essere tenuto solo il titolare della patente di guida.
   La  violazione afferente il mancato possesso della patente di guida
 durante la conduzione del veicolo mira a punire il conducente che non
 porti con se il documento ottenuto: il  comportamento  sanzionato  e'
 tipico e l'attivita' richiesta (esibizione del documento) puo' essere
 svolta solo dal titolare del documento, non potendo avere il presunto
 responsabile  in  solido  la  disponibilita'  di  un cosa che non gli
 appartiene e che non e' tenuto a detenere.
   L'aver previsto come unica esimente  il  fatto  della  circolazione
 contro la volonta' del proprietario viola il principio di uguaglianza
 e  quello della personalita' della responsabilita' penale poiche' non
 esclude la solidarieta' nelle ipotesi in  cui  oltre  all'obbligo  di
 vigilanza viene richiesta una condotta tipica al di la' dei canoni di
 ragionevolezza e di possibilita'.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 196, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.  385
 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Recanati, addi' 11 settembre 1997
                   Il vice pretore onorario: Bertini
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