N. 320 SENTENZA 16 - 30 ottobre 1997

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Regione Molise - Personale ERSAM -  Inquadramento
 -  Servizio comunque prestato - Riconoscimento agli effetti giuridici
 ed economici della data di entrata in vigore della legge  oggetto  di
 censura  -  Criteri  -  Irragionevole parificazione di situazioni non
 omogenee - Irragionevolezza e  arbitrarieta'  del  passaggio  ad  una
 fascia  funzionale  superiore  in  deroga  al  principio del pubblico
 concorso  e  basato  sul  parametro  automatico  dell'anzianita'   di
 servizio - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Molise riapprovata il 7 maggio 1996, art. 1, commi 1 e
 2).
 
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
 della  legge  della  regione  Molise,  riapprovata  il 7 maggio 1996,
 recante "Disposizioni integrative della legge  regionale  9  novembre
 1977,  n.  40", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri notificato il 7 giugno 1996 depositato in cancelleria il  17
 successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1996;
   Udito  nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio  Francesco  Caramazza  per  il
 ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con ricorso notificato il 7 giugno 1996 e depositato il 17
 giugno 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha  sollevato,
 in  via  principale,  in  riferimento  agli  artt.  97  e  117  della
 Costituzione ed agli artt. 8, 30, 31 e 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993,
 n. 29, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1
 e   2,   della  legge  della  regione  Molise  recante  "Disposizioni
 integrative della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40",  approvata
 il  12  dicembre  1995  e  riapprovata il 7 maggio 1996, a seguito di
 rinvio governativo.
   2. - L'autorita' ricorrente premette che il primo comma della norma
 impugnata, sul dichiarato intento di porre rimedio  a  situazioni  di
 ingiustizia  sostanziale  che  si  sarebbero  determinate in danno di
 alcuni  dipendenti  dell'Ente  regionale  di  sviluppo  agricolo  (di
 seguito:   Ersam), gia' inquadrati ai sensi degli artt. 26 e 27 della
 legge regionale  n.  40  del  1977,  prevede  il  riconoscimento  del
 servizio   comunque   prestato  anteriormente  all'inquadramento  dal
 personale in attivita' alla data del 17 novembre 1977, per un periodo
 continuativo superiore a tre mesi, anche se espletato alle dipendenze
 dello Stato o di altri enti pubblici.
   Il secondo comma  dispone,  altresi',  l'inquadramento  nell'ottavo
 livello  funzionale dei dipendenti dell'Ersam in possesso del diploma
 di laurea e di un'anzianita' di almeno dieci  anni  in  carriera  non
 inferiore  a  quella  di concetto, qualora non abbiano beneficiato di
 alcuna progressione in forza di precedenti norme regionali.
   3. - Il Governo osserva che la  dedotta  finalita'  perequativa  e'
 perseguita   in  modo  indifferenziato  nei  confronti  di  un'intera
 categoria  di  dipendenti,  al  cui  interno  le  diverse  condizioni
 giuridiche del servizio pre-ruolo impongono, invece, una distinzione,
 alla  stregua  di  fondamentali  e  risalenti  principi in materia di
 pubblico impiego e della regola  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione.
   Il  primo  comma  della  norma  impugnata,  secondo  il ricorrente,
 violerebbe gli artt. 97 e 117 della Costituzione, in quanto non tiene
 conto della diversita' delle  situazioni  disciplinate;  prevede  una
 generalizzata  ed  uniforme  ricostruzione  d'anzianita';  omette  di
 valorizzare le  connotazioni  giuridiche  e  di  fatto  del  servizio
 pre-ruolo  del  personale  inquadrato  ex  lege n. 40 del 1977, dalla
 provenienza piu' varia e con diverso status;  unifica,  al  fine  del
 riconoscimento  dell'anzianita'  pregressa,  servizi della piu' varia
 natura, non distinguendo secondo siano stati espletati nell'ambito di
 un rapporto di tirocinio, ovvero in virtu' di incarichi di assistenza
 tecnica ed amministrativa  o,  ancora,  in  base  agli  altri  titoli
 considerati nell'art. 26 della legge regionale n. 40 del 1977.
   4. - La norma impugnata, ad avviso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,   si   porrebbe,  altresi'  in  contrasto  con  il  decreto
 legislativo n. 29 del 1993, che reca principi fondamentali in materia
 di organizzazione degli uffici e di rapporto di pubblico impiego.  In
 particolare,  violerebbe gli artt. 30, 31 e 36, i quali stabiliscono,
 rispettivamente, che le pubbliche amministrazioni  devono  provvedere
 alla  definizione  delle  piante  organiche  secondo  un  criterio di
 ottimale distribuzione delle risorse, allo scopo di razionalizzare le
 funzioni dirigenziali, anche attraverso la riduzione  delle  relative
 dotazioni,  e  che  dette  funzioni  sono conferibili solo attraverso
 meccanismi tipizzati di selezione (concorso pubblico; corso-concorso;
 prove   attitudinali),   onde   consentire    l'accertamento    della
 professionalita'.
   Il  secondo  comma  della  disposizione, prevedendo l'inquadramento
 automatico all'ottavo livello (dirigenziale) dei dipendenti Ersam che
 abbiano  un'anzianita'  decennale,  parimenti   violerebbe   siffatti
 principi,  ponendosi  altresi'  in  contrasto  con gli artt. 97 e 117
 della Costituzione.  L'indiscriminata  progressione,  disposta  sulla
 base  del  solo  possesso  del  diploma  di laurea e dell'anzianita',
 lederebbe,    infatti,    il    principio    di    buon     andamento
 dell'amministrazione.
   La    finalita'    perequativa,    evocata   nella   Relazione   di
 accompagnamento del testo regionale, pur se espressiva di un'esigenza
 di giustizia sostanziale,  poiche'  non  tiene  conto  -  secondo  il
 ricorrente - della diversita' delle situazioni disciplinate, dovrebbe
 comunque   considerarsi   recessiva  rispetto  alla  finalita'  della
 migliore organizzazione dell'apparato amministrativo.
   5. - La regione Molise non si e' costituita in giudizio.
                         Considerato in diritto
   1. -  La questione di legittimita' costituzionale, promossa con  il
 ricorso  indicato  in  epigrafe, investe l'art. 1, commi 1 e 2, della
 delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale del Molise  il
 12  dicembre  1995  e,  a seguito del rinvio governativo, riapprovata
 dallo stesso Consiglio il 7 maggio 1996.
   Il primo comma  della  disposizione  impugnata  stabilisce  che  al
 personale  dell'Ersam, inquadrato per effetto della legge regionale 9
 novembre 1977, n. 40,  "il  servizio  comunque  prestato",  ai  sensi
 dell'art.    26  della stessa legge, "... e' interamente riconosciuto
 agli  effetti  giuridici"  dal  1  gennaio 1988 ed a quelli economici
 dalla data di entrata in  vigore  della  legge  oggetto  di  censura.
 Inoltre,  la stessa norma riconosce "ai fini giuridici", e sempre con
 decorrenza  1  gennaio  1988,  anche  il  "servizio   precedentemente
 prestato presso lo Stato o altri Enti pubblici".
   Il  secondo  comma  della  disposizione impugnata stabilisce che il
 suddetto  personale,  in  possesso  del  diploma  di  laurea  e  "con
 anzianita'  di  servizio di anni dieci nella carriera non inferiore a
 quella di concetto, che non ha  beneficiato  di  alcun  passaggio  di
 livello ai sensi delle precedenti leggi regionali", e' inquadrato nel
 livello  funzionale  ottavo,  con  decorrenza  giuridica ed economica
 dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
   Secondo il ricorso del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  la
 norma  impugnata si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art.
 97  della  Costituzione.  Infatti,  la  generalizzata   ed   uniforme
 ricostruzione  dell'anzianita'  di  servizio,  disposta  senza tenere
 conto  della  diversa  natura  giuridica  dei  rapporti   di   lavoro
 preesistenti   all'inquadramento   in   ruolo,  nonche'  l'automatico
 reinquadramento all'ottavo  livello  del  personale,  con  laurea  ed
 anzianita'  di  servizio  in  carriera,  non  inferiore  a  quella di
 concetto, di almeno dieci anni, violerebbero il  principio  del  buon
 andamento  della  pubblica  amministrazione.  Il  secondo comma della
 disposizione impugnata contrasterebbe altresi', oltre che con  l'art.
 97,  anche con l'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt.
 8, 30, 31 e 36 del decreto legislativo n.  29 del  1993,  considerati
 quali  norme  di  riforma  economico-sociale,  in  quanto  dispone la
 progressione del personale ad un livello di inquadramento  superiore,
 in  mancanza  della  previa  definizione  della pianta organica ed in
 difetto   di   ogni   meccanismo   selettivo   idoneo   a   garantire
 l'accertamento  della  professionalita' dei dipendenti ed il possesso
 dei requisiti richiesti per l'esercizio delle mansioni superiori.
   2. - La questione e' fondata.
   Va  premesso  che,  in  generale,  nelle   scelte   relative   alla
 costituzione  e  all'organizzazione  dei  pubblici uffici, secondo il
 costante indirizzo di questa Corte spetta al legislatore,  statale  e
 regionale,   un   ampio   spazio  di  discrezionalita',  peraltro  da
 esercitare  in  conformita'  ai  principi  di  buon  andamento  e  di
 imparzialita'  della pubblica amministrazione e restando naturalmente
 salvo  il  sindacato  di  costituzionalita'  su  questo  margine   di
 apprezzamento,  sotto  i  profili  della  ragionevolezza  e della non
 arbitrarieta' delle scelte (tra le piu' recenti: sentenze n. 153 e n.
 59 del 1997). In  particolare,  l'orientamento  di  questa  Corte  e'
 costante  nel  negare forme di omologazione o di assimilazione tra il
 rapporto di pubblico impiego di ruolo e quello non di ruolo (sentenza
 n. 52 del 1981), in considerazione delle differenze di presupposti  e
 di   disciplina   giuridica   (sentenza  n.  212  del  1983).    Tale
 assimilazione e'  ancor  piu'  decisamente  esclusa  con  riguardo  a
 dipendenti titolari di un rapporto di pubblico impiego e a coloro che
 svolgono  invece  la  loro attivita' in favore dell'ente pubblico, in
 base a rapporti di diversa natura giuridica.
   Cio' premesso, appare dunque in contrasto con i principi  dell'art.
 97  della  Costituzione  l'art.  1, comma 1, della legge regionale in
 esame, che appunto disponendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed
 economici, con decorrenza da esso stabilita, del  "servizio  comunque
 prestato"  anteriormente  all'inquadramento  in ruolo e sulla base di
 rapporti giuridici della piu' varia natura, finisce con lo  stabilire
 una   equiparazione   arbitraria   ed   irragionevole  di  situazioni
 disomogenee.  La giurisprudenza di questa Corte e' infatti ferma  nel
 ritenere  contrastante  con  il  principio  del  buon andamento della
 pubblica amministrazione la norma  che  consente  il  riconoscimento,
 agli  effetti  economici,  del  servizio  prestato  sulla  base di un
 rapporto di lavoro a tempo determinato (sentenza n.  380  del  1990),
 ovvero  che  equipara,  a  tutti  gli  effetti,  il servizio comunque
 prestato a quello espletato  nell'ambito  del  rapporto  di  pubblico
 impiego di ruolo, estendendo al primo il regime giuridico proprio del
 secondo.  La  disposizione  che  ha tale contenuto, infatti, non solo
 parifica irragionevolmente situazioni non omogenee, ma si risolve  in
 un  ingiustificato privilegio, suscettibile anche di compromettere la
 posizione di coloro  che  siano  stati  sin  dall'origine  assunti  a
 seguito di regolare concorso pubblico (sentenza n. 59 del 1996).
   3.  -  E' altresi' fondata la censura che investe l'art. 1, comma 2
 della legge regionale in esame, in quanto tale norma, che prevede  un
 inquadramento  automatico nel superiore livello funzionale ottavo per
 i dipendenti che abbiano diploma di laurea e anzianita'  di  servizio
 di almeno dieci anni, viola l'art. 97 della Costituzione.
   Il  passaggio  ad  una fascia funzionale superiore comporta infatti
 l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni  piu'
 elevate  ed e' soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla
 regola del pubblico concorso (ex plurimis: sentenze n. 528 del  1995,
 n.  313 del 1994). Il legislatore regionale, peraltro, nell'esercizio
 della sua discrezionalita',  puo'  ragionevolmente  derogare  a  tale
 regola,  in  presenza pero' di peculiari situazioni giustificatrici e
 con il  limite  della  necessita'  di  garantire  il  buon  andamento
 dell'amministrazione   pubblica.   E'   pertanto   irragionevole   ed
 arbitrario il passaggio ad una fascia funzionale superiore, in deroga
 al principio del pubblico concorso, basato sul  parametro  automatico
 dell'anzianita'  di servizio, senza alcun altro criterio di selezione
 - tale non  potendosi  considerare  la  laurea,  priva  di  qualsiasi
 riferimento    all'area   professionale   nonche'   al   periodo   di
 conseguimento, - in particolare,  senza  una  valutazione  congrua  e
 razionale   dell'attivita'   pregressa  del  dipendente,  diretta  ad
 accertare che egli  sia  in  possesso  dei  requisiti  necessari  (ex
 plurimis: sentenza n. 161 del 1990).
   Nel  quadro  di  tali  principi, la norma in esame, che non prevede
 alcun  criterio  selettivo,  funzionale  alla  congrua  e   razionale
 valutazione dell'attivita' pregressa al fine di accertare il possesso
 in ciascuno dei dipendenti dei requisiti necessari per l'espletamento
 delle  mansioni  superiori,  e'  irragionevole  e  contrastante con i
 principi dell'art.  97 della Costituzione.
   4. - L'accoglimento della questione per i  motivi  esposti  assorbe
 gli altri profili sotto i quali la questione stessa e' stata dedotta.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
 della legge  della  regione  Molise  riapprovata  il  7  maggio  1996
 (Disposizioni  integrative  della  legge regionale 9 novembre 1977 n.
 40).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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