N. 322 ORDINANZA 16 - 30 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e  assistenza  -  Inquadramento  di  imprese  ad  opera
 dell'INPS nel settore  industriale  -  Criteri  -  Ius  superveniens:
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 234 e art. 2, comma 215
 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da
 parte  del  giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).
 
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,   prof. Cesare MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof. Gustavo ZAGREBELSKY; prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Piero
 Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 49, comma 3,
 della legge 9 marzo 1989, (Ristrutturazione  dell'Istituto  nazionale
 della    previdenza    sociale    e   dell'lstituto   nazionale   per
 l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro),  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  20  marzo  1966  dal tribunale di Firenze, nel
 procedimento civile vertente tra M.EDIL s.r.l. e I.N.P.S. iscritta al
 n. 492 del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale, dell'anno
 1996 ed il 25 ottobre 1996 dal pretore di Lecce sul ricorso  proposto
 da Sveviapol s.r.l. contro I.N.P.S.  iscritta al n. 1345 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli atti di costituzione della M.EDIL s.r.l. e dell'I.N.P.S.
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  30  settembre  1997  il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Udito l'avvocato Arturo Maresca per la M.EDIL s.r.l.  e  l'avvocato
 dello  Stato  Giuseppe  O.  Russo per il Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale  in  grado
 d'appello  avente  ad  oggetto il pagamento di contributi da parte di
 un'impresa classificata  nel  settore  industriale  anteriormente  al
 marzo  1989,  il  tribunale  di  Firenze  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 49,  comma  3,  seconda  parte,
 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88 (Ristrutturazione dell'Istituto
 nazionale della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli
 artt. 1, 3 e 41 della Costituzione;
     che  il giudice a quo ha premesso che nella controversia posta al
 suo esame la  societa'  appellante  ha  contestato  di  essere  stata
 inquadrata  dall'I.N.P.S. nel settore industriale, laddove, secondo i
 criteri fissati dal citato art. 49,  comma  1,  le  sarebbe  spettato
 l'inquadramento nel settore terziario;
     che ad avviso del rimettente la questione e' rilevante perche', a
 seguito  della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
 n. 4837 del 1994, la norma oggi impugnata va interpretata  nel  senso
 che  gli  inquadramenti fissati in data anteriore a quella di entrata
 in vigore della legge n. 88 del 1989 mantengono la propria  validita'
 anche  in  seguito,  con  la  conseguenza  che  la nuova normativa si
 applica solo alle  imprese  che  hanno  iniziato  l'attivita'  in  un
 momento successivo;
     che  una simile interpretazione viene oggettivamente a creare una
 discriminazione tra imprese che  svolgono  la  stessa  attivita'  nel
 medesimo territorio sulla base della sola differenza costituita dalla
 data  di  inizio dell'attivita', discriminazione gia' riconosciuta da
 questa  Corte  con  la  sentenza  n.  378   del   1994;   la   quale,
 nell'affrontare  il  problema  alla  luce della citata sentenza della
 Cassazione, ha  rivolto  al  legislatore  un  monito,  avvertendo  la
 necessita'  che  la  norma  transitoria  in  questione non protraesse
 indefinitamente la propria efficacia;
     che questa sentenza, unita all inerzia del legislatore, impone, a
 detta  del  rimettente,  che  la questione di costituzionalita' venga
 nuovamente proposta, stante la sua non manifesta infondatezza;
     che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituita  la  societa'  appellante,  chiedendo  che  la prospettata
 questione venga accolta o che, in subordine, la  Corte  pronunci  una
 sentenza  interpretativa  idonea  a  superare l'orientamento proposto
 dalle Sezioni unite della Cassazione;
     che si e'  costituito  in  giudizio  l'Istituto  nazionale  della
 previdenza sociale, rimettendosi alle decisioni di questa Corte;
     che   e'  intervenuto  anche  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che la questione venga dichiarata inammissibile o,
 comunque, infondata;
     che nel corso di un'altra controversia previdenziale  il  pretore
 di   Lecce   ha   sollevato   identica   questione   di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
     che anche  in  questo  giudizio  si  e'  costituito  l'.I.N.P.S.,
 rilevando  che la questione prospettata deve ritenersi ormai superata
 dopo l'entrata in vigore dell'art.  1,  comma  234,  della  legge  23
 dicembre 1996, n.  662, secondo cui con decorrenza dal 1 gennaio 1997
 la  norma impugnata cessa di avere efficacia e la classificazione dei
 lavoratori va compiuta sulla sola base del primo comma  dello  stesso
 art. 49 della legge n. 88 del 1989;
     che   e'  intervenuto  anche  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che la questione venga dichiarata inammissibile o,
 comunque, infondata;
   Considerato che i due giudizi possono essere  riuniti,  concernendo
 identiche questioni;
     che,  successivamente  alla proposizione delle presenti questioni
 di  legittimita'  costituzionale,  la  materia  in  esame  e'   stata
 modificata  dall'art.  1,  comma 234, e dall'art. 2, comma 215, della
 legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i  quali  hanno  disposto  in  modo
 identico  che  a  decorrere dal 1 gennaio 1997 la classificazione dei
 datori di lavoro debba essere effettuata  esclusivamente  sulla  base
 dei  criteri  di  inquadramento  stabiliti dall'art. 49 della legge 9
 marzo 1989, n.  88;
     che l'art. 10, comma 4-ter, del d.-l. 31 dicembre 1996,  aggiunto
 in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito
 l'abrogazione  dell'art.  1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996,
 n. 662;
     che, alla luce del diverso quadro normativo, e' evidente come, in
 base a tale ius superveniens, l'ultrattivita' del regime  transitorio
 di  classificazione  delle  imprese,  peraltro  mantenuta  in  alcune
 ipotesi eccezionali, sia stata limitata nel suo campo di applicazione
 e nella sua durata;
     che, pertanto, e' opportuno che le questioni vengano  rimesse  ai
 giudici  a  quibus,  onde  i medesimi possano valutarne la perdurante
 rilevanza alla stregua delle concrete fattispecie sottoposte al  loro
 giudizio.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
 di Firenze ed al pretore di Lecce.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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