N. 323 ORDINANZA 16 - 30 ottobre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti - Smaltimento - Violazione della normativa in materia - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata conversione in legge del decreto-legge oggetto di censura - Ius superveniens: d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Mutamento del quadro normativo - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e seguenti).(GU n.45 del 5-11-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Urbano Andreotti ed altri, iscritta al n. 1357 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti (d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1995, ma pervenuta alla Corte il 17 dicembre 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti); che il decreto-legge denunciato - che segue a una serie di decreti-legge reiterati con contenuto parzialmente diverso - ad avviso del giudice rimettente contrasterebbe con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, perche' la reiterazione per circa un anno di diversi decreti-legge nella stessa materia denoterebbe la mancanza dei requisiti costituzionali di necessita' ed urgenza e sottrarrebbe al Parlamento la esclusiva competenza a disciplinare la materia penale, con carattere di stabilita' e durevolezza, ed a regolare con legge i rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti, la cui sostanziale protrazione attraverso la reiterazione potrebbe, invece, determinare effetti definitivi, quale il giudicato; Considerato che il decreto-legge denunciato non e' stato convertito in legge nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione ed i suoi effetti sono stati poi sanati con la legge 11 novembre 1996, n. 575; che, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti e' stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato per dare attuazione, tra l'altro, alle direttive della Comunita' economica europea 91/156 e 91/689; che la disciplina della materia risulta per piu' aspetti mutata rispetto a quella considerata nell'ordinanza di rinvio, essendo stato in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e di sanzioni (artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (art. 56); che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili attinenti alla decretazione d'urgenza, e' opportuno che gli atti siano restituiti al giudice rimettente perche' possa valutare se, essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997, il quadro normativo complessivo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al pretore di Ferrara. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1231