N. 324 ORDINANZA 16 - 30 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione  stradale  -  Pagamento  di  somma a titolo di sanzione
 amministrativa per violazione delle norme in  materia  -  Ricorso  al
 pretore  -  Potere  del  giudice dell'opposizione di rideterminare la
 sanzione amministrativa - Identica questione gia' decisa dalla  Corte
 con  sentenza n. 366/1994 e ordinanza n. 268/1996 nel senso che anche
 nel caso in cui il  giudice  respinga  l'opposizione  questi  non  e'
 vincolato  da  alcun  limite  per  la determinazione della sanzione -
 Riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in  materia
 - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 24 e 113).
 
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda  CONTRI,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del d.lgs.
 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  23 maggio 1996 dal pretore di Salerno, sezione
 distaccata di Eboli, il  7  maggio  1996  dal  pretore  di  Siracusa,
 sezione  distaccata  di  Noto  ed  il 22 dicembre 1994 dal pretore di
 Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, rispettivamente  iscritte  ai
 nn.  974,  1139 e 1370 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  41  e  43,  prima  serie
 speciale,  dell'anno 1996 ed al n. 3, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1 ottobre 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione  ad  ordinanza
 ingiunzione  prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una
 somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle  norme
 del  codice  della  strada, il pretore di Salerno, sez. distaccata di
 Eboli, con ordinanza emessa il  23  maggio  1996,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  2,  3  e  24,  primo e secondo comma, della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  204
 del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 nella parte in cui
 prevede che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,  ingiunge
 il  pagamento  di una somma determinata nella misura non inferiore al
 doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  di  dover  riproporre   la
 questione,  gia'  decisa  dalla  Corte costituzionale nel senso della
 infondatezza, dal momento che non sarebbe stato  considerato  che  il
 potere  del  giudice  dell'opposizione  di  rideterminare la sanzione
 amministrativa  puo'  operare   soltanto   in   conseguenza   di   un
 accertamento  dell'illegittimo  uso,  da  parte  dell'amministrazione
 irrogante, dei criteri indicati nell'art. 11 della legge n.  689  del
 1981 ovvero in altre disposizioni speciali;
     che  pertanto, dovendo escludersi che al giudice dell'opposizione
 siano conferibili poteri discrezionali di rideterminare in modo nuovo
 ed autonomo la sanzione, la norma impugnata si porrebbe in  contrasto
 con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto il
 timore del raddoppio nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso
 si connoterebbe come un "deterrente" alla proposizione del rimedio in
 via amministrativa;
     che  inoltre  apparirebbe  violato  l'art.  3  della Costituzione
 poiche' solo chi  si  trova  in  piu'  agiate  condizioni  economiche
 potrebbe "rischiare" di intraprendere il percorso dell'opposizione in
 via    giurisdizionale    proponendo   preventivamente   un   ricorso
 amministrativo   destinato,   ove   respinto,  all'irrogazione  della
 sanzione nella misura del doppio del minimo;
     che identica questione di legittimita'  costituzionale  e'  stata
 sollevata,  con  ordinanza  emessa  il  7 maggio 1996, dal pretore di
 Siracusa, sez. distaccata di  Noto  e  dal  pretore  di  Lecce,  sez.
 distaccata  di  Gallipoli,  con  ordinanza emessa in data 22 dicembre
 1994, ma pervenuta alla Corte costituzionale  il  20  dicembre  1996,
 nella  quale  si  denuncia  anche  il  contrasto con l'art. 113 della
 Costituzione;
     che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e'  intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo  per  la  manifesta
 infondatezza   della  questione,  rilevando  che  la  pur  articolata
 motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione  emessa  dal  pretore  di
 Salerno,  sez.    distaccata  di Eboli, non offre argomenti nuovi che
 possano indurre la Corte ad un diverso convincimento;
   Considerato  che  data  l'identita'  delle  questioni  sollevate  i
 relativi   giudizi   devono   essere   riuniti   per   essere  decisi
 congiuntamente;
     che identica questione e' stata gia' decisa con  la  sentenza  n.
 366  del  1994  e,  da ultimo, con la ordinanza n. 268 del 1996 nelle
 quali si e' rilevato, contrariamente a quanto sostenuto  dal  pretore
 di Eboli, che il giudice, anche quando respinge l'opposizione, non e'
 vincolato  da  alcun limite per la determinazione della sanzione, che
 ben  puo'  essere  fissata  nella  misura  corrispondente  a   quella
 "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;
     che negli stessi sensi appare orientata la recente giurisprudenza
 della   Corte   di  cassazione,  secondo  la  quale  il  procedimento
 amministrativo  di  determinazione   della   sanzione   puo'   essere
 interamente  sostituito  dal  giudice  dell'opposizione cui spetta il
 potere di rideterminare autonomamente, prescindendo dalle valutazioni
 compiute dall'amministrazione, l'entita' della sanzione dovuta per la
 concreta violazione;
     che infine, con particolare riguardo alla  denunciata  violazione
 del principio di uguaglianza sotto il profilo che solo gli "abbienti"
 potrebbero   "rischiare"   di   intraprendere   la  via  del  ricorso
 amministrativo, va rilevato che questa Corte, con la sentenza n.  366
 del  1994,  ha  precisato che l'opposizione all'autorita' giudiziaria
 non e' subordinata al previo ricorso amministrativo;
     che pertanto,  non  essendo  stati  addotti  nuovi  od  ulteriori
 profili,   la   questione   deve   essere  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del d.lgs. 30
 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada)  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore
 di  Salerno,  sez. distaccata di Eboli, dal pretore di Siracusa, sez.
 distaccata di Noto  e  dal  pretore  di  Lecce,  sez.  distaccata  di
 Gallipoli con le ordinanze di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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