N. 325 ORDINANZA 16 - 30 ottobre 1997

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione della Repubblica Italiana - Tribunale di Pesaro e Camera
 dei  deputati  -  Procedimento  penale  a  carico  di  Gaspare Nuccio
 imputato del reato di cui all'art. 326 c.p.  -  Legittimazione  delle
 parti nel conflitto di attribuzione - Ammissibilita'.
 
(GU n.45 del 5-11-1997 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Valerio ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    prof.  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  prof.
 Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dal tribunale di  Pesaro  nei  confronti
 della  Camera  dei  deputati,  sorto a seguito della deliberazione di
 detta Camera del 5 marzo 1997, con la quale si e'  stabilito  che  le
 opinioni  espresse  dall'onorevole Gaspare Nuccio devono considerarsi
 insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
 conflitto promosso  con  ricorso  depositato  il  3  giugno  1997  ed
 iscritto al n. 76 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1 ottobre 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che  avanti  il  Tribunale  di  Pesaro  e'  in  corso  un
 procedimento  penale  a  carico  di  Gaspare Nuccio, deputato nell'XI
 legislatura, imputato del  reato  di  cui  all'art.  326  del  codice
 penale,  per avere divulgato i nomi degli iscritti a logge massoniche
 attive nella provincia di Pesaro, benche'  -  ai  sensi  degli  artt.
 25-octies  e  25-novies  della legge 7 agosto 1992, n. 356 - la lista
 fosse coperta da segreto istruttorio ed  acquisita  agli  atti  della
 "Commissione Antimafia";
     che  la  Camera dei deputati, con deliberazione del 5 marzo 1997,
 ha  dichiarato,  su   conforme   proposta   della   Giunta   per   le
 autorizzazioni  a  procedere in giudizio, che i fatti, per i quali e'
 in corso il suddetto procedimento penale, "devono essere  considerati
 insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione";
     che  il  Tribunale  dubita che la Camera abbia fatto corretto uso
 del  proprio  potere,  perche'  sarebbe  pervenuta  "alla   decisione
 suesposta  alla  stregua  di  valutazioni prettamente di merito della
 vicenda  processuale,  ritenendo,   nella   sostanza,   non   provato
 l'elemento  materiale  del  reato,  in quanto gli elenchi diffusi dal
 Nuccio  non  sarebbero  coincisi  con  quelli   in   possesso   della
 Commissione  Antimafia  e,  conseguentemente,  ritenendo  l'attivita'
 contestata  al  predetto   come   rientrante   nell'esercizio   delle
 attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";
     che,  pertanto,  con ordinanza del 4 aprile 1997, il tribunale di
 Pesaro ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato,
 ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,  della
 citata  legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, e' chiamata a
 deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile,  in
 quanto  esista  "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
 alla  sua  competenza",  restando   impregiudicata   ogni   ulteriore
 decisione anche in punto di ammissibilita';
     che  deve  essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di
 Pesaro  a  sollevare  conflitto,  essendo   principio   costantemente
 affermato  da  questa  Corte  che  "i singoli organi giurisdizionali,
 esplicando le loro funzioni  in  situazione  di  piena  indipendenza,
 costituzionalmente   garantita,  sono  da  considerarsi  legittimati,
 attivamente  e  passivamente  -  ad  essere  parti  di  conflitti  di
 attribuzione"  (cfr.    ordinanze  nn.  228 e 229 del 1975, n. 68 del
 1993, nn. 6, 269 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e  sentenze  n.  231
 del 1975, n. 379 del 1996, n. 265 del 1997);
     che,  del  pari,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte del presente conflitto, quale organo  competente  a  dichiarare
 definitivamente  la  propria  volonta'  in  ordine all'applicabilita'
 dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanze n.   68
 del  1993,  nn. 6 e 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n.  1150
 del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996 e n. 265 del 1997);
     che, quanto al profilo  oggettivo  del  conflitto,  il  tribunale
 ricorrente  lamenta  la  lesione di attribuzioni ad esso spettanti in
 base alla Costituzione, assumendo che "la Camera si e' attribuita  un
 potere   sostanzialmente  giurisdizionale,  riservato  esclusivamente
 all'autorita' giudiziaria" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n.
 68 del 1993, n. 339 del 1996, n. 132 del 1997 e sentenze n.  231  del
 1975, n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996, n. 265 del 1997);
     che la forma dell'ordinanza utilizzata dal tribunale per proporre
 il  ricorso  previsto  dall'art.  37 della legge n. 87 del 1953, deve
 ritenersi adeguata per una valida instaurazione del  conflitto,  come
 ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ordinanze nn. 228 e 229
 del  1975,  n.  68  del  1993,  n. 339 del 1996 e sentenza n. 231 del
 1975);
     che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni  del  conflitto"  e
 "le  norme  costituzionali  che  regolano la materia", come richiesto
 dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi  avanti  la  Corte
 costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal  tribunale  di
 Pesaro  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  con  il ricorso
 indicato in epigrafe;
   Dispone:
     che  la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
 presente ordinanza al tribunale di Pesaro ricorrente;
     che, a cura del ricorrente, il ricorso e  la  presente  ordinanza
 siano  notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del suo
 Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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