REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997, n. 34 

Modifiche alla legge regionale 13  aprile  1995,  n.  63  (Disciplina
delle attivita' di formazione e orientamento professionale)
(GU n.44 del 8-11-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25
                         del 25 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il    comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 63/1995 e'
sostituito dal seguente:
  "4.  A  garanzia  delle  somme  erogate,  puo'   essere   richiesta
fidejussione".
  2.  Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale  63/1995
sono aggiunti i seguenti commi:
  "5-bis. La Giunta regionale, per il controllo e  la  certificazione
dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale
affidati   alle  agenzie  formative  di  cui  all'articolo  11,  puo'
avvalersi  di  societa'  di  revisione  iscritte  all'albo   speciale
istituite presso la CONSOB".
  "5-ter  La  Giunta  regionale annualmente stabilisce i criteri e le
modalita' per la determinazione dell'onere di cui al comma 5-bis".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 17 giugno 1997
                                GHIGO