Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale)(GU n.44 del 8-11-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 63/1995 e' sostituito dal seguente: "4. A garanzia delle somme erogate, puo' essere richiesta fidejussione". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 63/1995 sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. La Giunta regionale, per il controllo e la certificazione dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale affidati alle agenzie formative di cui all'articolo 11, puo' avvalersi di societa' di revisione iscritte all'albo speciale istituite presso la CONSOB". "5-ter La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione dell'onere di cui al comma 5-bis". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 17 giugno 1997 GHIGO