CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 24 settembre 1997 

  Modificazioni agli articoli 13, 14, 15,  24, 83, 85, 116,  118-bis,
119,  125   e 135-bis e introduzione  degli articoli 15-bis,  48-bis,
135-ter,  138-bis  e  139-bis  del  regolamento  della   Camera   dei
deputati.
(GU n.263 del 11-11-1997)

  All'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Alla Conferenza possono  essere invitati i Vicepresidenti della
Camera e i presidenti  delle Commissioni parlamentari. Il Presidente,
ove  la  straordinaria importanza  della  questione  da esaminare  lo
richieda, puo' altresi' invitare  a partecipare un rappresentante per
ciascuna  delle  componenti politiche  del  Gruppo  misto alle  quali
appartengano almeno  dieci deputati, nonche' un  rappresentante della
componente   formata  dai   deputati   appartenenti  alle   minoranze
linguistiche di  cui all'articolo 14,  comma 5. Per  le deliberazioni
concernenti l'organizzazione  dei lavori, di  cui agli articoli  23 e
24, si  considera soltanto  la posizione espressa  a nome  del Gruppo
misto dal suo presidente".
  All'art. 14, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "5. I  deputati appartenenti  al Gruppo  misto possono  chiedere al
Presidente della  Camera di formare  componenti politiche in  seno ad
esso, a  condizione che ciascuna  consista di almeno  dieci deputati.
Possono essere altresi' formate  componenti di consistenza inferiore,
purche' vi aderiscano deputati, in numero  non minore di tre, i quali
rappresentino un partito o movimento  politico la cui esistenza, alla
data  di  svolgimento delle  elezioni  per  la Camera  dei  deputati,
risulti  in  forza  di  elementi  certi e  inequivoci,  e  che  abbia
presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero
candidature  nei collegi  uninominali.  Un'unica componente  politica
all'interno  del  Gruppo misto  puo'  essere  altresi' costituita  da
deputati, in  numero non  inferiore a  tre, appartenenti  a minoranze
linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i
quali siano stati eletti, sulla base  o in collegamento con liste che
di  esse siano  espressione, nelle  zone in  cui tali  minoranze sono
tutelate".
  All'art. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno
o piu'  vicepresidenti e un  comitato direttivo. Nell'ambito  di tali
organi  il Gruppo  indica il  deputato o  i deputati,  in numero  non
superiore a  tre, ai quali affida,  in caso di assenza  o impedimento
del proprio  presidente, l'esercizio  dei poteri a  questo attribuiti
dal  Regolamento. Della  costituzione  di tali  organi  come di  ogni
successivo mutamento nella loro composizione e' data comunicazione al
Presidente della Camera.
  3. Il Presidente della Camera  assicura ai Gruppi parlamentari, per
l'esplicazione  delle loro  funzioni, la  disponibilita' di  locali e
attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera,
tenendo  presenti le  esigenze di  base comuni  ad ogni  Gruppo e  la
consistenza numerica  dei Gruppi  stessi. Le dotazioni  attribuite al
Gruppo  misto  sono determinate  avendo  riguardo  al numero  e  alla
consistenza delle  componenti politiche  in esso costituite,  in modo
tale  da  poter essere  ripartite  fra  le  stesse in  ragione  delle
esigenze  di base  comuni e  della consistenza  numerica di  ciascuna
componente".
  Dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  15-bis. -  1. Gli  organi  direttivi del  Gruppo misto  sono
costituiti nei termini e con le  modalita' di cui all'articolo 15. La
loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del
medesimo  Gruppo. I  membri delle  componenti politiche  cosi' eletti
rappresentano la componente alla  quale appartengono nei rapporti con
gli altri organi della Camera.
  2. Gli organi direttivi del  Gruppo misto assumono le deliberazioni
di loro competenza tenendo  proporzionalmente conto della consistenza
numerica  delle  componenti  politiche in  esso  costituite.  Qualora
alcuna fra le componenti politiche  costituite nel Gruppo ritenga che
da una  deliberazione, assunta  in violazione del  criterio predetto,
risulti pregiudicato  un proprio fondamentale diritto  politico, puo'
ricorrere al  Presidente della Camera avverso  tale deliberazione. Il
Presidente decide,  uditi, ove lo  ritenga, il presidente  del Gruppo
misto  e  i  rappresentanti  delle  altre  componenti  politiche  nel
medesimo  costituite, ovvero  sottopone la  questione all'Ufficio  di
Presidenza".
  All'art. 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  "8. Ove si  proceda alla ripartizione dei tempi  per le discussioni
ai sensi  dei commi  6 e 7,  il tempo attribuito  al Gruppo  misto e'
ripartito  fra le  componenti  politiche in  esso costituite,  avendo
riguardo alla loro consistenza numerica".
  Dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 48-bis.  - 1.  E' dovere dei  deputati partecipare  ai lavori
della Camera.
  2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le
forme e  i criteri per la  verifica della presenza dei  deputati alle
sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.
  3. L'Ufficio di  Presidenza determina, con la  deliberazione di cui
al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo
di rimborso  delle spese di  soggiorno a  Roma, per le  assenze dalle
sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di
Presidenza  determina altresi'  le cause  ammesse di  assenza per  le
quali non si da' luogo a trattenuta".
  All'art. 83, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. La  discussione sulle  linee generali di  un progetto  di legge
consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli
di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di
un  deputato  per Gruppo.  Il  Presidente  concede  la parola  ad  un
deputato  per  ciascuna  delle componenti  politiche  costituite  nel
Gruppo  misto   e  ai   deputati  che  intendano   esporre  posizioni
dissenzienti  rispetto  a quelle  dei  propri  Gruppi, stabilendo  le
modalita' e i limiti di tempo degli interventi ".
  All'art. 85, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli
aggiuntivi ai sensi  del comma 5 dell'articolo 86, su  ognuno di essi
puo' intervenire un deputato per Gruppo  per non piu' di dieci minuti
ciascuno.  Qualora  ne sia  fatta  richiesta,  il Presidente  concede
altresi'  la parola  ad  un deputato  per  ciascuna delle  componenti
politiche costituite  nel Gruppo misto,  stabilendo le modalita'  e i
limiti di tempo degli interventi".
  All'art. 85, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Su ciascun  articolo, emendamento,  subemendamento e  articolo
aggiuntivo e'  consentita una dichiarazione  di voto per non  piu' di
cinque minuti  ad un deputato  per Gruppo. Non possono  effettuare la
dichiarazione   di   voto   i  presentatori   dell'emendamento,   del
subemendamento  o  dell'articolo  aggiuntivo gia'  intervenuti  nella
discussione  sull'articolo,  sempre  che   il  testo  non  sia  stato
modificato  dalle  votazioni  precedenti. Il  Presidente  concede  la
parola  ad  un  deputato  per  ciascuna  delle  componenti  politiche
costituite nel Gruppo misto e  ai deputati che intendano esprimere un
voto  diverso  rispetto  a  quello  dichiarato  dal  proprio  Gruppo,
stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi".
  All'art. 116, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Sulla  questione di  fiducia si vota  per appello  nominale non
prima di  ventiquattro ore,  salvo diverso accordo  fra i  Gruppi. Ha
facolta' di  rendere dichiarazione  di voto  un deputato  per ciascun
Gruppo. Il Presidente  concede altresi' la parola ad  un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite  nel Gruppo misto e ai
deputati che  intendano esprimere un  voto diverso rispetto  a quello
dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo  le modalita' e i limiti di
tempo degli interventi".
 All'art. 118 -bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Qualora  lo richiedano  eventi imprevisti, il  Governo presenta
alla Camera,  prima dell'approvazione  della legge finanziaria  e del
bilancio, un  documento recante  una proposta di  aggiornamento degli
obiettivi e  delle regole contenuti nel  documento approvato. L'esame
ha luogo secondo le disposizioni del  comma 2, ma deve concludersi in
ogni caso  nel termine massimo  di cinque giorni  dalla presentazione
del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga
opportuno, per non  oltre cinque giorni. La  discussione in Assemblea
e' organizzata  con l'intervento di  un deputato per  ciascun Gruppo.
Sono altresi' riservati  tempi per gli interventi di  un deputato per
ciascuna  delle  componenti,  costituite  nel Gruppo  misto,  che  ne
facciano  richiesta, nonche'  dei  deputati  che intendano  esprimere
posizioni dissenzienti dai rispettivi  Gruppi. Se l'Assemblea ha gia'
iniziato  la discussione  del  disegno  di legge  di  bilancio e  del
disegno di legge finanziaria, questa  e' sospesa e si passa all'esame
del  documento  presentato  dal   Governo  e  della  relazione  della
Commissione bilancio".
  All'art. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7. La discussione in  Assemblea deve concludersi nell'ambito della
sessione di  bilancio con  le votazioni finali  sul disegno  di legge
finanziaria e  sul disegno  di legge di  approvazione dei  bilanci di
previsione   dello  Stato,   con  le   variazioni  conseguenti   alle
disposizioni contenute nel  disegno di legge finanziaria.  A tal fine
la  discussione  in Assemblea  e'  organizzata  dalla Conferenza  dei
presidenti di Gruppo,  che determina il tempo da  riservare a ciascun
Gruppo. Qualora la Conferenza dei  presidenti di Gruppo non raggiunga
l'accordo,   all'organizzazione   della   discussione   provvede   il
Presidente  della Camera.  Il  tempo complessivo  disponibile per  la
discussione dei disegni di legge e' suddiviso per una parte in misura
eguale fra tutti  i Gruppi, per l'altra in  misura proporzionale alla
consistenza dei Gruppi stessi. Il  tempo riservato al Gruppo misto e'
ripartito  fra  le componenti  politiche  in  esso costituite,  avuto
riguardo  alla loro  consistenza  numerica. In  tale ripartizione  e'
altresi'  determinato il  tempo  riservato ai  deputati che  chiedano
d'intervenire   e  non   appartengano   ad   alcuna  delle   predette
componenti".
  All'art 125, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Su richiesta  del Governo, di un rappresentante di  Gruppo o di
un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul
documento un dibattito limitato ad  un oratore per Gruppo. Qualora ne
sia fatta richiesta,  il Presidente concede altresi' la  parola ad un
deputato  per  ciascuna  delle componenti  politiche  costituite  nel
Gruppo  misto, stabilendo  le modalita'  e  i limiti  di tempo  degli
interventi. Il  dibattito puo'  concludersi con  la votazione  di una
risoluzione a norma dell'articolo 117".
 L'art. 135 -bis e' sostituito dal seguente:
  "Art. 135-bis.  - 1.  Lo svolgimento  di interrogazioni  a risposta
immediata ha luogo una volta  alla settimana, di norma il mercoledi'.
Alle sedute  dedicate allo  svolgimento di interrogazioni  a risposta
immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori,
per due  volte il  Presidente o il  Vicepresidente del  Consiglio dei
Ministri e per  una volta il Ministro o i  Ministri competenti per le
materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
  2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e'
previsto lo  svolgimento delle interrogazioni  di cui al comma  1, un
deputato per ciascun Gruppo  puo' presentare un'interrogazione per il
tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.
  3. Le  interrogazioni di cui al  comma 1 debbono consistere  in una
sola domanda, formulata  in modo chiaro e conciso su  un argomento di
rilevanza  generale, connotato  da urgenza  o particolare  attualita'
politica.  Quando  sia  previsto  che  la  risposta  venga  resa  dal
Presidente  o   dal  Vicepresidente   del  Consiglio   dei  Ministri,
l'argomento  delle  interrogazioni  presentate deve  rientrare  nella
competenza propria  del Presidente  del Consiglio dei  Ministri, come
definita  dall'articolo 95,  primo comma,  della Costituzione.  Negli
altri  casi,  il  Presidente  della Camera  invita  a  rispondere  il
Ministro o i Ministri competenti per  le materie sulle quali verta il
maggior  numero di  interrogazioni presentate:  i Gruppi  che abbiano
presentato  interrogazioni  vertenti  su differenti  materie  possono
presentarne altre,  rivolte ai Ministri invitati  a rispondere, entro
un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
  4.  Il  presentatore  di  ciascuna interrogazione  ha  facolta'  di
illustrarla   per  non   piu'  di   un  minuto.   A  ciascuna   delle
interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per
non  piu'  di tre  minuti.  Successivamente,  l'interrogante o  altro
deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di
due minuti.
  5. Il  Presidente della  Camera dispone la  trasmissione televisiva
dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
  6. Restano fermi  i poteri attribuiti al  Presidente dagli articoli
139 e 139-bis.
  7. Le  interrogazioni svolte  con la procedura  di cui  al presente
articolo   non  possono   essere  ripresentate   come  interrogazioni
ordinarie".
 Dopo l'art. 135 -bis e' aggiunto il seguente:
  "Art. 135-ter.  - 1.  Lo svolgimento  di interrogazioni  a risposta
immediata in  Commissione ha  luogo due  volte al  mese, di  norma il
giovedi'.
  2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e'
previsto lo  svolgimento delle interrogazioni  di cui al comma  1, un
componente  della  Commissione  per ciascun  Gruppo  puo'  presentare
un'interrogazione  per il  tramite del  rappresentante del  Gruppo al
quale  appartiene. Il  presidente della  Commissione invita  quindi a
rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.
  3. Le  interrogazioni di cui al  comma 1 debbono consistere  in una
sola  domanda, formulata  in modo  chiaro e  conciso su  un argomento
rientrante nell'ambito di competenza  della Commissione, connotato da
urgenza o particolare attualita' politica.
  4.  Il  presentatore  di  ciascuna interrogazione  ha  facolta'  di
illustrarla   per  non   piu'  di   un  minuto.   A  ciascuna   delle
interrogazioni presentate risponde  il Ministro, per non  piu' di tre
minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo
Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti.
  5.  Dello  svolgimento  delle  interrogazioni di  cui  al  presente
articolo e' disposta la  trasmissione attraverso impianti audiovisivi
a circuito chiuso.
  6. Le  interrogazioni svolte  con la procedura  di cui  al presente
articolo   non  possono   essere  ripresentate   come  interrogazioni
ordinarie".
  Dopo l'art. 138 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 138-bis.  - 1. I  presidenti dei Gruppi parlamentari,  a nome
dei rispettivi Gruppi,  ovvero un numero di deputati  non inferiore a
trenta possono  presentare interpellanze urgenti.  Ciascun presidente
di Gruppo  puo' sottoscrivere non  piu' di due  interpellanze urgenti
per  ogni   mese  di  lavoro  parlamentare;   ciascun  deputato  puo'
sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo.
  2.  Le  interpellanze urgenti,  presentate  ai  sensi del  presente
articolo  entro la  seduta del  martedi' precedente,  sono svolte  di
norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedi' mattina.
  3. Lo  svolgimento delle interpellanze  urgenti di cui  al presente
articolo ha luogo a norma dell'articolo 138".
  Dopo l'art. 139 e' aggiunto il seguente:
  "Art.   139-bis.  -  1.  Ai fini  della  pubblicazione di  mozioni,
interpellanze  e  interrogazioni,  il   Presidente  verifica  che  il
contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato
secondo  quanto  previsto   dagli  articoli  110,  128   e  136;  ove
necessario,   provvede    alla   corretta    titolazione   dell'atto,
informandone   il  presentatore.   Il   Presidente  valuta   altresi'
l'ammissibilita' di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie
parti dei documenti, alla  competenza e alla connessa responsabilita'
propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonche' alla tutela
della sfera personale e dell'onorabilita' dei singoli e del prestigio
delle  istituzioni.  Non  sono   comunque  pubblicati  gli  atti  che
contengano espressioni sconvenienti.
  2.  Le disposizioni  di  cui al  comma 1  si  applicano, in  quanto
compatibili,  anche  nei confronti  degli  altri  atti di  iniziativa
parlamentare".
  Le presenti modificazioni al regolamento entrano in vigore quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                              Il Presidente: Violante
                                                             ALLEGATO
                              LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 15).
            Presentato  dalla    Giunta  per  il    regolamento il 20
          dicembre   1996  a  seguito  della    discussione  svoltasi
          presso  la medesima   Giunta nelle sedute  del  2,  3,  10,
          15,  17  ottobre  e  26  novembre  1996,   e  ulteriormente
          discusso    il 28   luglio 1997.   Esaminato dall'Assemblea
          nelle sedute del 23,   24 e 31 luglio  1997,  e    da  essa
          approvato nella seduta del 24 settembre 1997.
           (Documento II, n. 17).
            Presentato  dalla    Giunta  per  il    regolamento il 20
          dicembre   1996  a  seguito  della    discussione  svoltasi
          presso la medesima  Giunta nelle sedute del  4 e 12 luglio,
          2,  3,  10 e   22 ottobre, 26 novembre  e 17 dicembre 1996.
          Discusso ancora presso la Giunta il 10 giugno 1997, da essa
          riformulato  nella    seduta  del    22  luglio    1997   e
          ulteriormente   discusso   il  28  luglio  1997.  Esaminato
          dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24  e 31  luglio  1997,
          e   da essa approvato  nella seduta  del 24 settembre 1997,
          nel testo  riformulato dalla Giunta,  l'11 settembre  1997,
          sulla      base   dei   principi   e    criteri   direttivi
          approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.
           (Documento II, n. 20).
            Presentato  dalla   Giunta per   il   regolamento    l'11
          marzo   1997  a seguito della  discussione svoltasi  presso
          la medesima  Giunta nelle sedute  del 23   e 28    gennaio,
          19,    26 e   27 febbraio   1997. Discusso ancora presso la
          Giunta il 28 luglio  1997. Esaminato  dall'Assemblea  nelle
          sedute  del 23,   24 e 31 luglio 1997, e  da essa approvato
          nella  seduta  del    24  settembre    1997,  nel     testo
          riformulato    dalla  Giunta, l'11   settembre 1997,  sulla
          base    dei  principi    e  criteri    direttivi  approvati
          dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.
           (Documento II, n. 27).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento il   2
          ottobre  1997 a seguito della discussione  svoltasi in pari
          data  presso la medesima.  Riformulato  dalla Giunta    per
          il  regolamento    nella    seduta  del    30 ottobre 1997.
          Esaminato e approvato dall'Assemblea  nella  seduta  del  4
          novembre 1997.
          Avvertenza:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.