Modificazioni agli articoli 13, 14, 15, 24, 83, 85, 116, 118-bis, 119, 125 e 135-bis e introduzione degli articoli 15-bis, 48-bis, 135-ter, 138-bis e 139-bis del regolamento della Camera dei deputati.(GU n.263 del 11-11-1997)
All'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, puo' altresi' invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonche' un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente". All'art. 14, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresi' formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi' costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate". All'art. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o piu' vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione e' data comunicazione al Presidente della Camera. 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilita' di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente". Dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente: "Art. 15-bis. - 1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche cosi' eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera. 2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, puo' ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza". All'art. 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica". Dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente: "Art. 48-bis. - 1. E' dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera. 2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. 3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresi' le cause ammesse di assenza per le quali non si da' luogo a trattenuta". All'art. 83, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi ". All'art. 85, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi puo' intervenire un deputato per Gruppo per non piu' di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi". All'art. 85, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo gia' intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi". All'art. 116, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facolta' di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi". All'art. 118 -bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea e' organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresi' riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonche' dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha gia' iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa e' sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio". All'art. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea e' organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge e' suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione e' altresi' determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti". All'art 125, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito puo' concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117". L'art. 135 -bis e' sostituito dal seguente: "Art. 135-bis. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledi'. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualita' politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti. 5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo. 6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis. 7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie". Dopo l'art. 135 -bis e' aggiunto il seguente: "Art. 135-ter. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedi'. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualita' politica. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti. 5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo e' disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. 6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie". Dopo l'art. 138 e' aggiunto il seguente: "Art. 138-bis. - 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo puo' sottoscrivere non piu' di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato puo' sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo. 2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedi' precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedi' mattina. 3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138". Dopo l'art. 139 e' aggiunto il seguente: "Art. 139-bis. - 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresi' l'ammissibilita' di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilita' propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonche' alla tutela della sfera personale e dell'onorabilita' dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare". Le presenti modificazioni al regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente: Violante ALLEGATO LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 15). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 20 dicembre 1996 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 2, 3, 10, 15, 17 ottobre e 26 novembre 1996, e ulteriormente discusso il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997. (Documento II, n. 17). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 20 dicembre 1996 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 4 e 12 luglio, 2, 3, 10 e 22 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre 1996. Discusso ancora presso la Giunta il 10 giugno 1997, da essa riformulato nella seduta del 22 luglio 1997 e ulteriormente discusso il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei principi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997. (Documento II, n. 20). Presentato dalla Giunta per il regolamento l'11 marzo 1997 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 23 e 28 gennaio, 19, 26 e 27 febbraio 1997. Discusso ancora presso la Giunta il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei principi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997. (Documento II, n. 27). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 2 ottobre 1997 a seguito della discussione svoltasi in pari data presso la medesima. Riformulato dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 30 ottobre 1997. Esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 novembre 1997. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.