N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 1997

                                 N. 66
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  18  ottobre  1997  (del Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione  Lombardia  -  Modifiche
    alla  legge  regionale  n.  32  del  1996  - Norme transitorie per
    l'esercizio  della  caccia  nel  Parco  regionale   delle   Orobie
    Valtellinesi  -  Inosservanza  delle  disposizioni  concernenti il
    piano territoriale  di  coordinamento  -  Violazione  del  divieto
    assoluto  di  attivita'  venatoria nei parchi regionali, stabilito
    dalla legge quadro sulle aree protette n. 394  del  1991  e  dalla
    legge  quadro  sulla  caccia  n. 157 del 1992 - Irragionevolezza -
    Disparita' di trattamento.
 (Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).
 (Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n.  394,  art.
    22,  comma  6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. b);
    Cost., art. 3).
(GU n.46 del 12-11-1997 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui  uffici
 domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12, contro la regione
 Lombardia, in  persona  del  presidente  della  Giunta  regionale  in
 carica,  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 delibera legislativa "norme transitorie per il Parco regionale  delle
 Orobie Valtellinesi", approvata dal Consiglio regionale della regione
 Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997, rinviata a nuovo esame con
 atto   29   agosto   1997,  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  a
 maggioranza assoluta nella seduta del 17 settembre 1997.
   1. - La delibera legislativa approvata il 30  luglio  1997  prevede
 una  modifica  dell'art.  13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n.
 32 "Integrazioni e modifiche  alla  l.r.  30  novembre  1983,  n.  86
 ''Piano   generale   delle   aree   regionali   protette.  Norme  per
 l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
 naturali, nonche' delle aree  di  particolare  rilevanza  naturale  e
 ambientale''  e  regime  transitorio  per  l'esercizio dell'attivita'
 venatoria".
   Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con
 la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare  a
 parco  naturale.  Tale  modifica  viene proposta in recepimento della
 deliberazione dell'assemblea del Consorzio  del  Parco  delle  Orobie
 Valtellinesi   n.   3   del  5  maggio  1997  e  in  via  transitoria
 "anticipando"  il   piano   territoriale   di   coordinamento   (PTC)
 permettendo la caccia all'interno del parco regionale.
   2.  -  Detta delibera e' stata fatta oggetto di rinvio con il quale
 il Governo ha rilevato che: "la legge contrasta  con  gli  artt.  22,
 comma  6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art.
 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia  di
 protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia
 nei  parchi  regionali. E' inoltre censurabile sotto il profilo della
 irragionevolezza, della disparita' di trattamento e per contrasto con
 i principi generali della legge n. 394/1991 per  i  seguenti  motivi:
 atteso  che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge
 regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere
 conto  di  tutte  le  componenti  ivi  elencate,  e  non  solo  della
 componente  ''fauna''  -  sotto  il  solo  profilo della caccia -, la
 delimitazione provvisoria del territorio non e' in  grado  di  tenere
 conto del complesso delle componenti da tutelare.
   Ne'  la  legge  n.  32/1996  che  ha  modificato  in parte la legge
 regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree  regionali  protette.
 Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
 monumenti  naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza
 naturale ed ambientale) prevede procedure di ''anticipazone del piano
 territoriale di coordinamento del parco'' al fine di definire le aree
 da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter  della  legge
 regionale  n.  86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).
 L'art.  13, comma 3, stabilisce invece che  ''l'individuazione  delle
 aree  a parco naturale e' effettuata in sede di approvazione del PTC,
 secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori
 e  le  competenti  province  ...''  con  evidente  salvaguardia   del
 principio  del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la
 caccia in aree istituite a fini di protezione delle  specie  animali,
 mediante  la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad
 altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa  del  PTC.  La
 riproposizione  di  tale procedura non puo' essere ammessa come mezzo
 per la parziale regolamentazione di una fattispecie  che  costituisce
 un tutt'uno inscindibiIe e che trova la sua naturale regolamentazione
 del  Piano  territoriale  di  coordinamento con tutte le garanzie che
 esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe  I'intero  sistema
 posto a difesa del patrimonio naturale".
   3.  -  Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha
 riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.
   Il Consiglio dei Ministri, nella seduta  del  9  ottobre  1997,  ha
 deliberato  l'impugnazione  dinanzi  alla  Corte  costituzionale, che
 viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.
   La delibera legislativa e' illegittima per contrasto con gli  artt.
 22,  comma  6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e
 art. 21, comma 1, lettera b) (legge quadro in materia  di  protezione
 della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi
 regionali.   E'   inoltre   censurabile   sotto   il   profilo  della
 irragionevolezza della disparita' di trattamento e per contrasto  con
 i  principi  generali  della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi:
 atteso che l'art.  1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge
 regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere
 conto  di  tutte  le  componenti  ivi  elencate,  e  non  solo  della
 componente "fauna" - sotto il profilo dela caccia -, la delimitazione
 provvisoria  del  territorio  non  e'  in  grado  di tenere conto del
 complesso delle componenti da tutelare. Ne' la legge n.  32/1996  che
 ha  modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale
 delle aree di particolare rilevanza naturale ed  ambientale)  prevede
 procedure  di  "anticipazione del piano territoriale di coordinamento
 del parco" al fine di definire le aree da destinare a parco  naturale
 previste  dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto
 dall'art. 8 della legge n. 32/1996).
   L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che  "l'individuazione  delle
 aree a parco naturale e' effettuata, in sede di approvazione del PTC,
 secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori
 e le competenti province ..." con evidente salvaguardia del principio
 del  contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in
 aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la
 riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre  norme
 che   dovevano   essere   transitorie,   in  attesa  del  PTC.     La
 riproposizione di tale procedura non puo' essere ammessa  come  mezzo
 per  la  parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce
 un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione
 nel piano territoriale di coordinamento con  tutte  le  garanzie  che
 esso  prevede.  Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema
 posto a difesa del patrimonio naturale.
   Per gli esposti motivi chiede che  la  Corte  in  accoglimento  del
 presente   ricorso,   dichiari   fondata  la  proposta  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  impugnata  delibera  legislativa
 della regione Lombardia.
     Roma, addi' 10 ottobre 1997
               Pier Giorgio Ferri - avvocato dello Stato
 97C1216