N. 770 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1997
N. 770 Ordinanza emessa il 30 luglio 1997 dal pretore di Siracusa nel procedimento di esecuzione nei confronti di Montalto Salvatore Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Non identificabilita', secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita', con la sentenza di condanna - Lamentata omessa pronuncia di responsabilita' dell'imputato - Lesione dei principi della personalita' della responsabilita' penale, della presunzione di non colpevolezza e della finalita' rieducativa della pena. (C.P.P. 1988, art. 444). (Cost., artt. 3, 27, primo, secondo e terzo comma).(GU n.46 del 12-11-1997 )
IL PRETORE Premesso che con ricorso del 15 maggio 1997 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale dopo aver esposto che Montalto Salvatore, nato a Siracusa il 28 giugno 1962 era stato condannato dal pretore di Siracusa in data 15 gennaio 1996 irrevocabile il 17 aprile 1997 alla pena di mesi 4 di reclusione e L. 200.000 di multa, e che lo stesso Montalto era gia' stato condannato con pena sospesa con senenze divenute irrevocabili in data 18 novembre 1992, 12 maggio 1994 e 23 marzo 1995, chiedeva la revoca del beneficio della pena sospea ai sensi dell'art. 168 n. 1 c.p. Si opponeva a tale richiesta la difesa dell'imputato in quanto il motivo di revoca non sarebbe una sentenza di condanna, bensi' una sentenza emessa a seguito di applicazione del c.d. rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Pertanto, secondo la difesa del Montalto, - in ossequio al costante orientamento della Corte di cassazione, - secondo cui la sentenza di patteggiamento non puo' considerarsi sentenza di condanna - ribadito nella decisione delle Sezioni Unite dell'8 maggio 1996, sarebbe illegittima la richiesta di revoca della sospensione della pena gia' concessa in quanto la sentenza a seguito del "patteggiamento" non contiene un giudizio di accertamento della responsabilita' dell'imputato e quindi un giudizio di colpevolezza; in tal modo viene a mancare il presupposto per la revoca della pena precedentemente sospesa. Da parte di questo pretore si osserva che e' ben vero che - come ritenuto dalla Corte di cassazione a SS.UU. - a seguito dle c.d. giudizio di patteggiamento si perviene ad una pronuncia giurisdizionale senza giudizio sia con riguardo alla fondatezza dell'accusa che alla responsabilita' dell'imputato. E peraltro vero che tale circostanza preclude, di fatto, la possibilita' al giudice dell'esecuzione di revocare la pena precedentemente sospesa, in quanto manca il presupposto previsto dall'art. 168 n. 1 c.p., costituito dalla commissione di un ulteriore delitto per cui venga inflitta una pena detentiva. L'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione a SS.UU. a parere di questo pretore porta ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento fra gli imputati - che non trova giustificazione alcuna nel principio di "ragionevolezza" - i quali sono sottoposti a diversi trattamenti a seconda del rito processuale concretamente applicato. Non si puo', infatti, fare a meno di sottolineare la ingiustificata diversita' di trattamento sanzionatorio esistente fra coloro che scelgono, dopo alcune sentenze di condanna con pena sospesa, di aderire al rito del patteggiamento chiedendo l'applicazione di pena non sospesa, rispetto a coloro che, nella medesima situazione, ottengano a seguito giudizio ordinario, una condanna a pena sospesa. Mentre nel primo caso, pur in presenza di una applicazione di pena non sospesa non sussisterebbero i presupposti per la revoca del benefico precedentemente concesso, nel secondo, caso, paradossalmente, pur in presenza di una pena che non si dovrebbe scontare, la pena troverebbe la sua esecuzione a seguito della revoca chiesta in sede di esecuzione con riferimento alle condanne gia' inflitte. E' pertanto evidente la disparita' di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica e di fatto. Peraltro, come gia' rilevato dal pretore di Catania - sez. dist. di Acireale con l'ordinanza del 24 febbraio 1997, n. 264, in Gazzetta Ufficiale n. 21, l'istituto del patteggiamento non consentendo di considerare l'imputato colpevole anche in quelle ipotesi di ammissione di responsabilita' dell'imputato avvenuta nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, privando il giudice del giudizio sull'esistenza della responsabilita' in capo all'imputato, viene, conseguentemente a menomare il principio cardine del diritto penale secondo cui non puo' esservi applicazione di pena senza accertamento di responsabilita' stabilito dall'art. 27 al comma primo ("La responsabilita' penale e' personale") ed al comma secondo ("L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva"). A tale prima violazione si aggiunge quella dell'art. 27, terzo comma, Cost. secondo cui le "pene devono tendere alla rieducazione del condannato". E' evidente che l'effetto rieducativo presuppone un soggetto colpevole, e che pertanto tale principio fondamentale gia' posto a fondamento di diverse pronunce della Corte costituzionale viene violato se si prescinde dalla valutazione circa la colpevolezza del soggetto nei cui confronti si applica la pena.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuto, pertanto non manifestamente infondata e ammissibile la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 444 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, e precisamente nella parte in cui non prevede che la sentenza con la quale il giudice applica la pena concordata fra le parti, accerte la colpevolezza dell'imputato, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice nel pronunziare detta sentenza dichiari l'imputato colpevole del reato attribuitogli, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice su richiesta delle parti "condanni" l'imputato alla pena concordata fra le parti; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalita'; Manda alla cancelleria per la notificazione della presene ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Siracusa ed al difensore dell'imputato, nonche' per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Siracusa, addi' 30 luglio 1997 Il pretore: Bersani 97C1237