N. 773 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio - 20 ottobre 1997
N. 773 Ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 1997) dal pretore di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sparvoli Gina ed altra e l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilita' - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.46 del 12-11-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 14 settembre 1995 da Sparvoli Gina, nata il 6 dicembre 1919 a Camerino (Macerata), ivi residente in via Le Mosse n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Ciciani, del Foro di Camerino, elettivamente domiciliata in Camerino (Macerata), piazza Garibaldi n. 10, presso e nello studio legale del proprio patrono, giusta delega a margine del ricorso e Forti Lucia, nata il 7 luglio 1923 a Serravalle di Chienti (Macerata), ivi residente in contrada Attolini, rappresentata e difesa dall'avv. Pacifico Servili, del Foro di Camerino, elettivamente domiciliata in San Severino Marche (Macerata), viale Mazzini n. 7, presso e nello studio legale del proprio patrono, giusta delega a margine del ricorso, ricorrenti, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Italo Pierdominici, in forza di procura generale alle liti n. 22927, del 7 ottobre 1993, per atti notaio dott. Franco Lupo di Roma, elettivamente domiciliato in Camerino (Macerata), via Favorino n. 11 presso il Centro operativo INPS, resistente. Conclusioni ricorrente e resistente Le parti concludevano come dai rispettivi atti introduttivi. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 14 settembre 1995, Sparvoli Gina ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di reversibilita' goduta integrata al trattamento minimo, secondo il disposto della sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale. La Sparvoli esponeva di godere di pensione di reversibilita' in conseguenza del decesso del coniuge, Fanelli Francesco; aggiungeva la Sparvoli che il trattamento pensionistico era stato calcolato in ragione del 60% della pensione goduta dal coniuge deceduto, peraltro senza il computo dell'integrazione al trattamento minimo, gia' concesso al coniuge deceduto. Nel febbraio 1995 la Sparvoli avanzava domanda amministrativa al competente ufficio dell'INPS affinche', in ossequio al dettato della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, la pensione di reversibilita' fosse liquidata in ragione del 60% del trattamento pensionistico originario integrato al trattamento minimo, ma la richiesta non veniva presa in esame. Da queste vicende personali discende, secondo l'assunto della ricorrente, il titolo della proposta domanda. L'INPS si costituiva in giudizio, rilevando, nell'ordine, l'assenza di interesse concreto della ricorrente alla formulazione della domanda, la decadenza per decorrenza del termine di cui al combinato disposto degli artt. 47 della legge n. 639/1970, 6 della legge n. 166/1991 e 4 della legge n. 438/1992, l'inaccoglibilita' della domanda di arretrati in ragione della prescrizione decennale. Nel merito, l'ente resistente eccepiva che il de cuius della ricorrente percepiva redditi, negli anni 1983 e seguenti, superiori ai limiti di legge, che non era dovuta rivalutazione monetaria; l'ente, inoltre, chiedeva l'estinzione del giudizio alla stregua del disposto dell'art. 1, comma 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In via ulteriormente gradata, l'ente resistente chiedeva l'effettuazione di perizia contabile. In data 12 settembre 1995 Forti Lucia depositava ricorso, che prospettava analoghe ragioni a quelle addotte dalla Sparvoli: il tenore dell'istanza era tutt'affatto identico a quello della Sparvoli. Si costituiva in giudizio l'INPS., muovendo identiche eccezioni rispetto a quelle sollevate in relazione al ricorso presentato da Sparvoli Gina. La due cause venivano riunite all'odierna udienza e discusse. Si rilevava il conflitto della normativa invocata dall'INPS a fondamento dell'eccezione di estinzione del procedimento. Si sottolinea, anzitutto, come alle fattispecie sottoposte all'odierno vaglio di questo giudicante dovrebbe applicarsi il disposto dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996. Peraltro, la normativa in disamina appare contrastare con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. In primo luogo, e' dato ravvisare il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "... il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita'". Tale disciplina, infatti, realizza, sotto un duplice aspetto, una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perche' consente all'Ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualita', precludendo al creditore la possibilita' di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perche' prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli eventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittimando cosi l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una datio in solutum, a prescindere dal consenso del creditore. E' opinione di questo giudicante che tale sistema di adempimento sia inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e, per di piu', dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato; tale situazione appare tanto piu' grave allorche' si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo. Sembra, inoltre, ragionevole ravvisare un contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che "... nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria", in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparita' di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate. In relazione al comma 182, si ravvisa, ancora, il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "... il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 aspetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996 ...": tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita' di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di eta' avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento "... avviene in sei annualita' ...", appare poi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere le somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata eta' di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale. Infine, appare ragionevole prospettare il contrasto con l'art. 24 della Costituzione del comma 183, norma che dispone: "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Si consideri, infatti, che in tanto puo' dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo, teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, in quanto la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente, soddisfatta ovvero comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale. Ritiene, dunque, questo pretore che le prospettate questioni di costituzionalita' oltre che rilevanti al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si e' esposto, la materia che e' oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti, sia singolarmente considerati che nel loro complesso.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 1 comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualita'"; dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria"; dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996"; dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Camerino, addi' 27 gennaio 1997. Il pretore: Semeraro 97C1240