N. 328 ORDINANZA 27 ottobre - 7 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione  forzata  -  Riscossione  delle  imposte non pagate -
 Figlio maggiorenne non convivente con i  genitori  -  Opposizione  di
 terzo  all'esecuzione  per i beni da esso acquistati e consegnati per
 l'uso ai  propri  ascendenti  -  Potere  del  giudice  di  sospendere
 l'esecuzione  -  Omessa  previsione  -  Ius  superveniens: d.-l.   31
 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge  28
 febbraio  1997,  n.  30  -  Esigenza  di  nuova  valutazione circa la
 rilevanza  della  questione  da  parte  del  giudice   rimettente   -
 Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (D.P.R.  29  settembre 1973, n. 602, artt. 52, secondo comma, lettera
 b) e 54).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 24, 42 e 113).
 
(GU n.46 del 12-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  52,  secondo  comma,  lettera  b),  e  54 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
 sul  reddito),  promosso  con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal
 pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, nel procedimento
 civile vertente tra Marco Roma ed il Servizio riscossione tributi  di
 Frosinone,  iscritta  al  n.  1339  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 ottobre 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 nel corso  di
 un  giudizio  di  opposizione al pignoramento di mobili sottoposti ad
 espropriazione forzata per la riscossione di imposte non  pagate,  il
 pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, ha sollevato, in
 riferimento  agli  artt.  2,  3,  24,  42  e  113 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma,
 lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni  sulla
 riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  nella  parte  in cui non
 prevede che il figlio maggiorenne, non  convivente  con  i  genitori,
 stabilito  in  altro  nucleo familiare, possa proporre opposizione di
 terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati,  per
 l'uso,  ai  propri  ascendenti,  con  atto  di data certa anteriore a
 quello di consegna del  ruolo  all'esattore,  e  dell'art.  54  dello
 stesso  decreto  del  Presidente della Repubblica, nella parte in cui
 non prevede, in tale ipotesi, il potere  del  giudice  di  sospendere
 l'esecuzione;
     che le disposizioni denunciate, nel disciplinare l'opposizione di
 terzi che pretendono di avere la proprieta' o altro diritto reale sui
 beni  pignorati  dall'esattore  che procede alla riscossione coattiva
 delle   imposte   non    pagate,    escludono    la    proponibilita'
 dell'opposizione  da  parte del coniuge e dei parenti ed affini entro
 il terzo  grado  del  contribuente,  per  quanto  riguarda  i  mobili
 pignorati  nella  casa  di abitazione del contribuente debitore (art.
 52), e prevedono che la procedura esecutiva non possa essere  sospesa
 dall'esattore  se  la sospensione non sia disposta dall'intendente di
 finanza o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo (art. 54);
     che  il  giudice  rimettente,   richiamando   la   giurisprudenza
 costituzionale  (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), ritiene
 che tali norme siano dirette ad impedire frodi da parte del  debitore
 d'imposta sottoposto a riscossione coattiva, ma che tale esigenza non
 puo'  precludere  ad  una  categoria  di cittadini la possibilita' di
 ricorrere  al  giudice,  al  quale  e'  demandato  ordinariamente  il
 giudizio  sull'opposizione  di  terzi all'esecuzione esattoriale, per
 accertare la proprieta' del bene sottoposto ad espropriazione;
   Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,  sono
 state  emanate  nuove  disposizioni  in  materia di riscossione delle
 imposte e l'intero secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. n.  602  del
 1973  e'  stato sostituito con l'art. 5, comma 4, lettera b-bis), del
 d.-l. 31 dicembre 1996,  n.  669  (Disposizioni  urgenti  in  materia
 tributaria,  finanziaria e contabile a completamento della manovra di
 finanza pubblica per l'anno  1997),  convertito,  con  modificazioni,
 nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;
     che,  a  seguito  delle innovazioni apportate dal legislatore, il
 coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado  del  contribuente  o
 dei  coobbligati  possono  proporre  opposizione di terzi, per quanto
 riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del  debitore  o
 del  coobbligato  e  negli altri luoghi a loro appartenenti, non solo
 quando  si  tratti  di  beni  costituiti  in  dote  ma  anche  quando
 dimostrino  la  proprieta'  acquisita  con  atto pubblico o scrittura
 privata  di  data  certa  o  per  atto  di  donazione  anteriori alla
 presentazione della dichiarazione  o  alla  notifica  dell'avviso  di
 accertamento dell'imposta;
     che  e'  stata  modificata  la norma denunciata che precludeva la
 proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione e, pertanto, gli  atti
 vanno  restituiti  al  giudice  rimettente perche' valuti se, in base
 alla nuova disciplina, la questione sollevata sia  tuttora  rilevante
 nel  giudizio  principale  (vedi,  in  fattispecie analoga, a seguito
 delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di
 terzi all'esecuzione esattoriale, ordinanza n. 140 del 1997).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al pretore di Frosinone,  sezione
 distaccata di Ceccano.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C1272