MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.267 del 15-11-1997)

   Con decreto ministeriale n. 23569 del 16 ottobre 1997:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  10 maggio  1996,  con
effetto dal 1  settembre 1995, in favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. C.M.C.  - Cantieri meridionali Castellammare,
con  sede   in  Castellammare   di  Stabia   (Napoli)  e   unita'  di
Castellammare di Stabia  (Napoli), per un massimo  di 128 dipendenti,
per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 24 aprile 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
di cui sopra e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto
dal 1  marzo 1996, in  favore dei lavoratori  interessati, dipendenti
dalla S.p.a. Pirelli  cavi, con sede in Milano e  unita' di Siracusa,
per un massimo di 88 dipendenti,  per il periodo dal 1 settembre 1997
al 28 febbraio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla Direzione  del
lavoro competente, in data 5 settembre 1997, come da protocollo dello
stesso.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
di cui sopra e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  Con decreto  ministeriale n. 23570  del 17 ottobre 1997,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Federcostante, con  sede in
Ancona  e unita'  nazionali, per  un  massimo di  119 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 3
dicembre 1997 al 2 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23571  del 17 ottobre 1997,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Gara Armando industriale, con
sede in Roma e  unita' di Latina, per un massimo  di 36 dipendenti, e
Roma,  per   un  massimo   di  11   dipendenti,  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
febbraio 1998 all'11 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23572  del 17 ottobre 1997,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. Sannio  strade, con sede
in Casagiove (Caserta)  e unita' di Cerreto  Sannita (Benevento), per
un massimo  di 26  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997
all'8 gennaio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
gennaio 1998 all'8 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23573  del 17 ottobre 1997,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Felma, con sede in  Napoli e
unita' di Benevento, per un massimo  di 7 dipendenti, e Napoli per un
massimo  di  32  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 29  maggio
1997 al 28 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 29
novembre 1997 al 28 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23574  del 17 ottobre 1997,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Fidia Research  Sud, con sede
in Siracusa e unita' in Siracusa, per un massimo di 27 dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23575  del 17 ottobre 1997,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Luzzi Pietro,  con sede  in
Sansepolcro (Arezzo) e unita' in Sansepolcro (Arezzo), per un massimo
di 15  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 1  febbraio 1997  al 31
luglio 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23576 del 17 ottobre 1997:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla S.p.a.  Saldotecnica, con sede  in Siracusa e unita'  di Priolo
(Siracusa), per  un massimo di  29 dipendenti,  per il periodo  dal 7
agosto 1997 al 6 febbraio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro  competente, in  data 24  settembre 1997,  come da  protocollo
dello stesso.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
di cui sopra e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  16 maggio  1997,  con
effetto  dal29 ottobre  1995, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  Selenia, con  sede in  Crotone e  unita' di
Crotone,  per un  massimo di  43 dipendenti,  per il  periodo dal  29
aprile 1997 al 28 ottobre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 12 giugno 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
di cui sopra e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  Con decreto  ministeriale n.  23577 del 17  ottobre 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  21  marzo  1997,  con effetto  dal  7
febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a.  Saldotecnica,  con  sede  in  Siracusa  e  unita'  di  Priolo
(Siracusa), per  un massimo di  29 dipendenti,  per il periodo  dal 7
febbraio 1997 al 6 maggio 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 7
maggio 1997 al 6 agosto 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro  competente, in  data 29  settembre 1997,  come da  protocollo
dello stesso.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale n. 23578 del 17 ottobre 1997, e' approvata
la proroga  complessa del  programma per  riorganizzazione aziendale,
relativa al  periodo dal 23  gennaio 1997  al 22 gennaio  1998, della
ditta S.p.a.  Impregilo gruppo Fiat, con  sede in Milano e  unita' di
Milano, Rho (Milano) e cantieri  nel Lazio-Lombardia, Roma e Sesto S.
Giovanni (Milano).
  Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 13  febbraio 1996  con effetto  dal 23
gennaio 1995,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Impregilo gruppo Fiat, con  sede in Milano e  unita' di
Milano, Rho (Milano) e cantieri  nel Lazio-Lombardia, Roma e Sesto S.
Giovanni (Milano),  per il periodo dal  23 gennaio 1997 al  22 luglio
1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1997 con decorrenza 23
gennaio 1997.
  Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23579  del 17 ottobre 1997,  a seguito
dell'approvazione  della   proroga  complessiva  del   programma  per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 28  luglio 1997, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 17  dicembre 1993  con effetto  dal 19
aprile 1993,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. O.A.N. Officine aeronavali  Venezia - Gruppo alenia, con
sede in  Tessera (Venezia) e  unita' di Capodichino (Napoli),  per il
periodo dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1995 con  decorrenza 19
aprile 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23580 del 17 ottobre 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1997 al
31 dicembre  1997, della ditta  S.p.a. Firema trasporti, con  sede in
Napoli e unita' operativa di Casaralta-Bologna (Bologna).
  Parere comitato tecnico del 16 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 28  dicembre  1994 con  effetto dal  1
gennaio 1994,  in favor  dei lavoratori interessati  dipendenti dalla
ditta S.p.a. Firema trasporti, con  sede in Napoli e unita' operativa
di Casaralta-Bologna (Bologna), per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al
30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 28 dicembre 1994 con  effetto dal 1 gennaio 1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Firema  trasporti,  con   sede  in  Napoli  e   unita'  operativa  di
Casaralta-Bologna (Bologna), per  il periodo dal 1 luglio  1997 al 31
dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  luglio 1997  con decorrenza  1
luglio 1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1997, n. 14;
  3)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dal 29 dicembre 1996
al 28 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema
trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta.
  Parere comitato tecnico del 16 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 9  febbraio  1995 con  effetto dal  29
dicembre 1993, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Officine casertane  ora Firema  trasporti, con  sede in
Napoli e unita' di Caserta, per il periodo dal 29 dicembre 1996 al 28
giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1997  con decorrenza 29
dicembre 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23581 del 17 ottobre 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1996
al  18 settembre  1997, della  ditta S.p.a.  Firema trasporti  unita'
produttiva  Metalmeccanica lucana,  con sede  in Napoli  e unita'  di
Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza).
  Parere comitato tecnico del 2 settembre 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  1  giugno  1996  con effetto  dal  19
settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa Metalmeccanica lucana,
con  sede in  Napoli e  unita'  Metalmeccanica lucana  di Tito  Scalo
(Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 9  ottobre 1996 con  decorrenza 19
settembre 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 1 giugno 1996 con  effetto dal 19 settembre 1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Firema trasporti unita' operativa  Metalmeccanica lucana, con sede in
Napoli e unita' Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il
periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  aprile 1997 con  decorrenza 19
marzo 1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23582 del 17 ottobre 1997, e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  4 maggio
1997 al  3 novembre 1997,  della ditta  S.p.a. S.I.T.E., con  sede in
Bologna e unita' di Campobasso e Carpinone (Isernia).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1  ottobre 1997 con effetto dal 4  novembre 1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
S.I.T.E.,  con sede  in Bologna  e unita'  di Campobasso  e Carpinone
(Isernia), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  30 aprile  1997 con  decorrenza 4
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23583 del 17 ottobre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  7 gennaio  1997 al  6 gennaio  1998, della  ditta S.p.a.
Palmera, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Genova.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palmera, con sede in Olbia
(Sassari) e unita' di Genova, per il  periodo dal 7 gennaio 1997 al 6
luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 27 febbraio 1997  con decorrenza 7
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia'  disposta con effetto  dal 7 gennaio 1997,  in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Palmera,
con sede in Olbia (Sassari) e unita'  di Genova, per il periodo dal 7
luglio 1997 al 6 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  31 luglio  1997 con  decorrenza 7
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.