Individuazione degli enti pubblici economici quali soggetti promotori di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilita'.(GU n.267 del 15-11-1997)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1 del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 608 / 1996 che fa espresso riferimento per quanto riguarda i soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili all'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati altri soggetti promotori di lavori socialmente utili; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 26, con particolare riguardo al comma 2, lettera a), che rinvia alle modalita' stabilite nell'art. 1 della legge n. 608 / 1996 per quanto riguarda l'attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, di attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 di definizione di ambiti e tipologie dei progetti di lavori di pubblica utilita'; Considerata la necessita' di realizzare entro il 31 dicembre 1997 l'obiettivo stabilito dalla legge n. 196 / 1997, art. 26, dell'avviamento di 100.000 giovani nelle borse di lavoro e nei lavori di pubblica utilita', obiettivo che richiede un'ampia partecipazione di enti proponenti progetti di pubblica utilita'; Ritenuto di dover individuare, per il raggiungimento dell'obiettivo definito dalla legge n. 196 / 1997, fra i soggetti che possono promuovere lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilita' gli enti pubblici economici; Decreta: Art. 1. I lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilita' previsti dalla legislazione citata nelle premesse possono essere attivati anche dagli enti pubblici economici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 1997 Il Ministro: Treu