MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 17 ottobre 1997, n. 58 

  Obblighi coscrizionali  in relazione alla cittadinanza  (art. 1 del
decreto del  Presidente della Repubblica  14 febbraio 1964, n.  237 e
della legge 5 febbraio 1992, n. 91) - prima aggiunta e variante.
(GU n.270 del 19-11-1997)
 
 Vigente al: 19-11-1997  
 

                                  Comandi regioni militari
                                  Comandi L.R.M.
                                  Consigli di leva
                                  Consigli di leva presso Maricentro
                                  Uffici di leva
                                  Distretti militari
                                  Uffici di leva delle capitanerie di
                                  porto
                                  Rappresentanze    diplomatiche    e
                                  consolari italiane all'estero
                                  Uffici   degli   addetti   militari
                                  presso   le   ambasciate   d'Italia
                                  all'estero
                                  Presidenza della Repubblica - Segr.
                                  affari militari
                                  Presidenza   del   Consiglio    dei
                                  Ministri
                                  Gabinetto del Ministro della difesa
                                   - Segr. part. S.S.S. alla Difesa
                                  Ministero  degli  affari  esteri  -
                                  D.G.E.A.S. - Uff. VIII (con annesse
                                  copie   per    le    rappresentanze
                                  diplomatiche       e      consolari
                                  italiane all'estero;
                                  Ministero   dell'interno  -    D.G.
                                  Amministrazione  generale e  affari
                                  personale - Div. cittadinanza
                                  Stato maggiore della Difesa
                                  Stato maggiore dell'Esercito
                                  Stato maggiore della Marina
                                  Stato maggiore dell'Aeronautica
                                  Ufficio del segretario generale
                                  Procura   generale  militare  della
                                  Repubblica presso la Corte  suprema
                                  di     Cassazione   (con    annesse
                                  copie  per   le  procure   militari
                                  territoriali)
                                  Corte militare d'appello
                                  Procura  generale  militare   della
                                  Repubblica presso la Corte militare
                                  d'appello
                                  Ufficio   centrale  per  gli  studi
                                  giuridici e la legislazione
                                  Direzione       generale        dei
                                  sottufficiali  e  dei  militari  di
                                  truppa
                                  Direzione  generale  del  personale
                                  militare della Marina
                                  Direzione  generale  del  personale
                                  militare dell'Aeronautica
                                  Direzione generale del contenzioso
                                  Dipartimenti militari marittimi
                                  Comando militare marittimo autonomo
                                  della Sicilia
                                  Comando militare marittimo autonomo
                                  della Sardegna
                                  Comandi regioni aeree
  Il  Ministro degli  affari esteri  ha  comunicato che,  in data  20
agosto 1996,  anche tra l'Italia e  l'Olanda e' entrato in  vigore il
secondo protocollo di emendamento  alla convenzione di Strasburgo del
6 maggio 1963.
  La   necessita'   di   divulgare   tale   informazione   unitamente
all'opportunita',  ravvisata dal  Ministero dell'interno,  di fornire
ulteriori precisazioni che servano a rendere piu' puntuale e corretta
l'applicazione  della  circolare  in oggetto,  hanno  indotto  questa
Direzione a diramare la presente aggiunta e variante.
  Si precisa che le parti aggiunte  o variate sono state riportate in
grassetto  allo   scopo  di  consentire  al   lettore  una  immediata
percezione delle modifiche al testo precedente.
                              Titolo I
 para. 2.
  - Sostituire il secondo comma con il seguente:
  Al  contrario se  l'acquisto riguarda  la cittadinanza  di uno  dei
Paesi che hanno ratificato la  convenzione di Strasburgo del 6 maggio
1963 ed ai  quali si applichi la parte I  della convenzione (Austria,
Belgio,  Danimarca,  Francia,  Italia, Lussemburgo,  Norvegia,  Paesi
Bassi, R.F. di Germania e Svezia, esclusi quindi Regno Unito, Irlanda
e  Spagna), vige  la regola  stabilita dall'art.  1, punto  1), della
convenzione stessa, secondo  cui si determina, per  colui che risiede
all'estero, la perdita della  cittadinanza italiana senza che occorra
alcuna dichiarazione di rinuncia.
  - Sostituire le prime tre righe del terzo comma con la seguenti:
  Questa  regola  tuttavia non  e'  applicabile  nei confronti  della
Francia e dell'Olanda; infatti tra  l'Italia e detti Stati e' entrato
in vigore rispettivamente  in data 24 marzo 1995 e  20 agosto 1996 il
secondo protocollo di emendamento alla citata convenzione (ratificato
con legge 14 dicembre 1994, n. 703).
  -  Integrare il  quarto comma  in modo  tale che,  laddove sono  le
parole "francese" e "Francia" siano  inserite anche "o Olandese" e "o
Olanda".
 para. 3.
  - Sostituirlo con il seguente:
  La  legge n.  91/1992 non  contempla piu'  neanche l'ipotesi  della
perdita  della cittadinanza  italiana da  parte dei  figli minori  di
coloro  che   dismettono  la  cittadinanza  italiana,   ipotesi  gia'
contemplata dall'art. 12, secondo comma,  della legge n. 555/1912. Ne
deriva che  al verificarsi  di questa  ultima fattispecie,  il minore
conserva la cittadinanza italiana pur potendo, divenuto maggiorenne e
risiedendo all'estero,  ad essa rinunciare,  se in possesso  di altra
cittadinanza, giusta quanto  previsto dal piu' volte  citato art. 11.
Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della citata legge
n.  91/1992,  il  figlio  minore  di chi  acquista  o  riacquista  la
cittadinanza italiana puo' ad  essa rinunciare, divenuto maggiorenne,
anche  se  risiede   in  Italia.  I  minorenni   che  acquistano,  in
derivazione di entrambi i genitori,  la cittadinanza di uno dei Paesi
che hanno ratificato  la convenzione di Strasburgo del  6 maggio 1963
ed ai quali  e' applicabile la parte prima  della convenzione stessa,
perdono, sempreche' risiedono all'estero, la cittadinanza italiana.
 para. 5.
  - Sostituirlo con il seguente:
  Anche  gli  apolidi,  il  cui   status  deve  risultare  da  idonea
certificazione   rilasciata   dal   Ministero   dell'interno   o   da
provvedimento del  giudice ordinario, possono chiedere  di acquistare
la cittadinanza  italiana con  la prestazione del  servizio militare,
qualora  siano in  possesso dei  requisiti e  abbiano soddisfatto  le
condizioni indicate  dal precitato  art. 4,  n. 1  a) della  legge n.
91/1992.
                              Titolo II
 para. 2.
 - Inserire nella lettera c (2) la seguente aggiunta:
  ... omissis ... ai sensi dell'art.  11 o 14 della legge n. 91/1992,
rilascita rispettivamente ... omissis ...
 - Continuare la lettera d (1) con la seguente frase:
  oppure  attestazione  di  perdita  della  cittadinanza  italiana  a
seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 11 della
legge n.  91/1992, rilasciata dall'autorita' diplomatica  o consolare
italiana del luogo di residenza.
  -  Alle  lettere  d.  e.  f., continuare  la  frase  contenente  le
condizioni, nel seguente modo:
  ai quali si applica la parte prima della convenzione stessa.
                              Titolo VI
 para. 1.
  - Sostituirlo con il seguente:
  Sono considerati cittadini  vaticani, in virtu' degli  articoli 9 e
21 del Trattato  tra l'Italia e la Santa sede  (legge 22 maggio 1929,
n. 810)  tutti coloro  che hanno stabile  residenza nella  Citta' del
Vaticano, i cardinali residenti in Roma e, in virtu' dello scambio di
note del 17 agosto 1940,  coloro che fanno parte delle Rappresentanze
pontificie (Nunziature,  Internunziature e  Delegazioni apostoliche);
peraltro,  secondo  il parere  n.  2499/1988  del 13  dicembre  1989,
espresso dal Consiglio  di Stato e in base al  conseguente scambio di
note  del  24 maggio  1990,  il  possesso  di tale  cittadinanza  non
determina la perdita della cittadinanza italiana.
                              Titolo IX
 para. 1.
  - Sostituire il primo comma con il seguente:
  Premesso  che  competente  ad esprimersi  sull'esatta  applicazione
della  normativa   in  materia   di  cittadinanza  e'   il  Ministero
dell'interno,   spetta,  in   caso   di  contenzioso,   all'autorita'
giudiziaria ordinaria definire le  questioni controverse (art. 54 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964).
 Il direttore generale: Distefano