Obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e della legge 5 febbraio 1992, n. 91) - prima aggiunta e variante.(GU n.270 del 19-11-1997)
Vigente al: 19-11-1997
Comandi regioni militari Comandi L.R.M. Consigli di leva Consigli di leva presso Maricentro Uffici di leva Distretti militari Uffici di leva delle capitanerie di porto Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero Uffici degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia all'estero Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto del Ministro della difesa - Segr. part. S.S.S. alla Difesa Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Uff. VIII (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero; Ministero dell'interno - D.G. Amministrazione generale e affari personale - Div. cittadinanza Stato maggiore della Difesa Stato maggiore dell'Esercito Stato maggiore della Marina Stato maggiore dell'Aeronautica Ufficio del segretario generale Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali) Corte militare d'appello Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione Direzione generale dei sottufficiali e dei militari di truppa Direzione generale del personale militare della Marina Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica Direzione generale del contenzioso Dipartimenti militari marittimi Comando militare marittimo autonomo della Sicilia Comando militare marittimo autonomo della Sardegna Comandi regioni aeree Il Ministro degli affari esteri ha comunicato che, in data 20 agosto 1996, anche tra l'Italia e l'Olanda e' entrato in vigore il secondo protocollo di emendamento alla convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963. La necessita' di divulgare tale informazione unitamente all'opportunita', ravvisata dal Ministero dell'interno, di fornire ulteriori precisazioni che servano a rendere piu' puntuale e corretta l'applicazione della circolare in oggetto, hanno indotto questa Direzione a diramare la presente aggiunta e variante. Si precisa che le parti aggiunte o variate sono state riportate in grassetto allo scopo di consentire al lettore una immediata percezione delle modifiche al testo precedente. Titolo I para. 2. - Sostituire il secondo comma con il seguente: Al contrario se l'acquisto riguarda la cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 ed ai quali si applichi la parte I della convenzione (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, R.F. di Germania e Svezia, esclusi quindi Regno Unito, Irlanda e Spagna), vige la regola stabilita dall'art. 1, punto 1), della convenzione stessa, secondo cui si determina, per colui che risiede all'estero, la perdita della cittadinanza italiana senza che occorra alcuna dichiarazione di rinuncia. - Sostituire le prime tre righe del terzo comma con la seguenti: Questa regola tuttavia non e' applicabile nei confronti della Francia e dell'Olanda; infatti tra l'Italia e detti Stati e' entrato in vigore rispettivamente in data 24 marzo 1995 e 20 agosto 1996 il secondo protocollo di emendamento alla citata convenzione (ratificato con legge 14 dicembre 1994, n. 703). - Integrare il quarto comma in modo tale che, laddove sono le parole "francese" e "Francia" siano inserite anche "o Olandese" e "o Olanda". para. 3. - Sostituirlo con il seguente: La legge n. 91/1992 non contempla piu' neanche l'ipotesi della perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori di coloro che dismettono la cittadinanza italiana, ipotesi gia' contemplata dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 555/1912. Ne deriva che al verificarsi di questa ultima fattispecie, il minore conserva la cittadinanza italiana pur potendo, divenuto maggiorenne e risiedendo all'estero, ad essa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, giusta quanto previsto dal piu' volte citato art. 11. Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della citata legge n. 91/1992, il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana puo' ad essa rinunciare, divenuto maggiorenne, anche se risiede in Italia. I minorenni che acquistano, in derivazione di entrambi i genitori, la cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 ed ai quali e' applicabile la parte prima della convenzione stessa, perdono, sempreche' risiedono all'estero, la cittadinanza italiana. para. 5. - Sostituirlo con il seguente: Anche gli apolidi, il cui status deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal Ministero dell'interno o da provvedimento del giudice ordinario, possono chiedere di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, qualora siano in possesso dei requisiti e abbiano soddisfatto le condizioni indicate dal precitato art. 4, n. 1 a) della legge n. 91/1992. Titolo II para. 2. - Inserire nella lettera c (2) la seguente aggiunta: ... omissis ... ai sensi dell'art. 11 o 14 della legge n. 91/1992, rilascita rispettivamente ... omissis ... - Continuare la lettera d (1) con la seguente frase: oppure attestazione di perdita della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 91/1992, rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza. - Alle lettere d. e. f., continuare la frase contenente le condizioni, nel seguente modo: ai quali si applica la parte prima della convenzione stessa. Titolo VI para. 1. - Sostituirlo con il seguente: Sono considerati cittadini vaticani, in virtu' degli articoli 9 e 21 del Trattato tra l'Italia e la Santa sede (legge 22 maggio 1929, n. 810) tutti coloro che hanno stabile residenza nella Citta' del Vaticano, i cardinali residenti in Roma e, in virtu' dello scambio di note del 17 agosto 1940, coloro che fanno parte delle Rappresentanze pontificie (Nunziature, Internunziature e Delegazioni apostoliche); peraltro, secondo il parere n. 2499/1988 del 13 dicembre 1989, espresso dal Consiglio di Stato e in base al conseguente scambio di note del 24 maggio 1990, il possesso di tale cittadinanza non determina la perdita della cittadinanza italiana. Titolo IX para. 1. - Sostituire il primo comma con il seguente: Premesso che competente ad esprimersi sull'esatta applicazione della normativa in materia di cittadinanza e' il Ministero dell'interno, spetta, in caso di contenzioso, all'autorita' giudiziaria ordinaria definire le questioni controverse (art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964). Il direttore generale: Distefano