MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 11 novembre 1997 

  Riconoscimento di  idoneita' ad uso speciale  del veicolo allestito
con carrozzeria frantoio compattatore.
(GU n.272 del 21-11-1997)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                direttore della IV Direzione centrale
                           motorizzazione
  Visto il comma 1, lettera  g), dell'art. 54 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", con il quale sono
individuati gli autoveicoli per uso speciale;
  Visto il  comma 2, lettera  d), dell'art. 56 del  medesimo decreto,
con il quale sono individuati i rimorchi ad uso speciale;
  Visto  il comma  2,  lettera  ii), dell'art.  203  del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495 "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", cosi' come
modificato dall'art. 120 del  decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 610, con  il quale il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale  della M.C.T.C. ha facolta' di
riconoscere, attrezzature  montate su  autoveicoli, idonee  per l'uso
speciale;
  Visto  il  comma 2,  lettera  s),  dell'art.  204 del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  16 dicembre  1997, n.  495, cosi'  come
modificato dal  decreto del Presidente della  Repubblica 16 settembre
1996,  n. 610,  con  il  quale il  Ministero  dei  trasporti e  della
navigazione  -  Direzione generale  della  M.C.T.C.,  ha facolta'  di
riconoscere  attrezzature,  montate  su rimorchi,  idonee  per  l'uso
speciale;
  Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento dei tipi di
carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli
autoveicoli e sui loro rimorchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuto idoneo  "ad uso  speciale" il  veicolo, dotato  di
attrezzature permanentemente installate,  atte alla frantumazione, al
taglio  ed  alla compattazione  di  materiali  metallici, legnosi  ed
affini, fatta esclusione per il loro trasporto.
  Sulla carta  di circolazione  alla voce  "categoria ed  uso" verra'
riportata   la   dizione:   "Veicolo  ad   uso   speciale:   frantoio
compattatore".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 novembre 1997
                                      Il dirigente generale: D'Ulisse