N. 805 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1996- 5 novembre 1997
N. 805 Ordinanza emessa il 26 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1997) dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dalla Conservatoria rr.ii. di Sondrio contro Banca piccolo credito Valtellinese Contenzioso tributario - Processi pendenti presso la Commissione tributaria centrale - Mancata istanza di trattazione - Prevista estinzione del processo - Deteriore trattamento del contribuente rispetto agli uffici finanziari e dei contribuenti che si difendono personalmente rispetto a quelli che si avvalgono dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo periodo, modificato dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 69, comma 3, lett. h), convertito con modificazioni nella legge 20 ottobre 1993, n. 427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettere u) e t)). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.48 del 26-11-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Conservatoria rr.ii. di Sondrio contro Banca piccolo credito Valtellinese in data 20 ottobre 1986, contro la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Sondrio sez. 1 n. 281 del 16 luglio 1985 notificata il 18 ottobre 1985. Premesso che in fatto L'ufficio ha proposto ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, il quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. In difetto il giudizio dinanzi alla suddetta commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'estinzione, non essendo stato adottato il prescritto provvedimento dal presidente della sezione e non risultando presentata l'istanza alternativa di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso art. 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa sede.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 803/1997). 97C1296