N. 805 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1996- 5 novembre 1997

                                N. 805
  Ordinanza   emessa  il  26  settembre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  5  novembre  1997)  dalla  commissione  tributaria
 centrale  sul ricorso proposto dalla Conservatoria rr.ii.  di Sondrio
 contro Banca piccolo credito Valtellinese
 Contenzioso tributario -  Processi  pendenti  presso  la  Commissione
    tributaria  centrale  -  Mancata istanza di trattazione - Prevista
    estinzione del processo - Deteriore trattamento  del  contribuente
    rispetto   agli  uffici  finanziari  e  dei  contribuenti  che  si
    difendono  personalmente  rispetto  a  quelli  che  si   avvalgono
    dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.Lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo periodo,
    modificato dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331,  art.  69,  comma  3,
    lett.    h),  convertito  con modificazioni nella legge 20 ottobre
    1993, n.  427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30,  comma  1,
    lettere u) e t)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  dalla
 Conservatoria  rr.ii.  di  Sondrio  contro  Banca   piccolo   credito
 Valtellinese  in  data  20  ottobre  1986,  contro la decisione della
 commissione tributaria di secondo grado di Sondrio sez. 1 n. 281  del
 16 luglio 1985 notificata il 18 ottobre 1985.  Premesso che in fatto
   L'ufficio  ha  proposto  ricorso  avverso  la decisione indicata in
 epigrafe, il quale ricorso era ancora pendente alla data  di  entrata
 in  vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il ricorrente
 era tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre  alla  segreteria
 della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione
 contenente  gli  estremi  della  controversia  e del procedimento. In
 difetto il giudizio dinanzi alla  suddetta  commissione  si  dovrebbe
 estinguere  a  norma  dell'art.  75, comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre
 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h),  del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il prescritto
 provvedimento  dal  presidente  della  sezione   e   non   risultando
 presentata  l'istanza  alternativa di trasmissione del fascicolo alla
 cancelleria della Corte di cassazione a seguito  della  richiesta  di
 esame,  a  norma  del  successivo  comma  3  dello stesso art. 75 del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 803/1997).
 97C1296