N. 806 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1996- 5 novembre 1997

                                N. 806
  Ordinanza  emessa  il  26  settembre  1996  (pervenuta  alla   Corte
 costituzionale  il  5  novembre  1997)  dalla  commissione tributaria
 centrale sul ricorso proposto dalla Conservatoria rr.ii.  di  Sondrio
 contro Banca piccolo credito Valtellinese
 Contenzioso  tributario  -  Processi  pendenti  presso la Commissione
    tributaria centrale - Mancata istanza di  trattazione  -  Prevista
    estinzione  del  processo - Deteriore trattamento del contribuente
    rispetto  agli  uffici  finanziari  e  dei  contribuenti  che   si
    difendono   personalmente  rispetto  a  quelli  che  si  avvalgono
    dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo  periodo,
    modificato  dal  d.-l.  30  agosto 1993, n. 331, art. 69, comma 3,
    lett.  h), convertito con modificazioni  nella  legge  20  ottobre
    1993,  n.   427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1,
    lettere u) e t)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto   dalla
 Conservatoria   rr.ii.   di  Sondrio  contro  Banca  piccolo  credito
 Valtellinese in data 4  novembre  1985,  contro  la  decisione  della
 commissione  tributaria di secondo grado di Sondrio sez. 4 n. 282 del
 16 luglio 1985.  Premesso che in fatto
   L'ufficio ha proposto ricorso  avverso  la  decisione  indicata  in
 epigrafe,  il  quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata
 in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il  ricorrente
 era  tenuto,  entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria
 della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione
 contenente gli estremi della  controversia  e  del  procedimento.  In
 difetto  il  giudizio  dinanzi  alla suddetta commissione si dovrebbe
 estinguere a norma dell'art. 75, comma 2,  del  d.-lgs.  31  dicembre
 1992,  n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il prescritto
 provvedimento  dal  presidente  della  sezione   e   non   risultando
 presentata  l'istanza  alternativa di trasmissione del fascicolo alla
 cancelleria della Corte di cassazione a seguito  della  richiesta  di
 esame,  a  norma  del  successivo  comma  3  dello stesso art. 75 del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 803/1997).
 97C1297