N. 810 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile - 5 novembre 1997
N. 810 Ordinanza emessa il 3 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1997) dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il comune di Ussita e la S.r.l. MA.CO.GE. Usi civici - Termine di trenta giorni per l'opposizione contro il progetto di liquidazione degli usi civici - Ritenuta inapplicabilita' dell'istituto della sospensione dei termini processuali per periodo feriale - Disparita' di trattamento dei titolari di identiche posizioni giuridiche a seconda della decorrenza o meno in periodo feriale del termine - Incidenza sul diritto di difesa. (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.48 del 26-11-1997 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di appello iscritta al n. 12/94 del ruolo generale contenzioso e vertente tra il comune di Ussita, in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Rosa del Foro di Camerino e dell'avv. Caterina Mele del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda sito in Roma, via di S. Agatone n. 50, e la soc. MA.CO.GE. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Maida e Maria Luisa Acciari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio n. 20. Oggetto: reclamo avverso la sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Emilia Romagna e Marche del 31 gennaio/1 febbraio 1994. Svolgimento del processo Il sindaco del comune di Ussita, in data 2 maggio 1988, chiedeva alla regione Marche l'autorizzazione alla affrancazione dei diritti di uso civico a favore della popolazione, gravanti su alcuni terreni di proprieta' della s.r.l. MA.CO.GE., siti in localita' Pieve di Ussita e distinti al N.C.T. foglio 17, partt. 662, 71, 72, 77 e al N.C.E.U., foglio 17 part. 73. Il geometra Mario Valenti, nominato perito istruttore con provvedimento dell'assessore agli usi civici per la regione Marche del 26 luglio 1988, con relazione del 31 ottobre 1988, concludeva che il terreno di proprieta' della ditta MA.CO.GE. s.r.l. individuati nel N.C.T. nel foglio 17 con le particelle 71, 72, 77 e 662 della superficie complessiva di mq. 3.005, doveva ritenersi soggetto ad uso civico di pascolo a favore della popolazione utente di Pieve. Determinata il valore complessivo dell'area in L. 75.125.000, pari a L./mq. 25.000, con una quota a favore del demanio civico di L. 10.732.143, pari ad un canone enfiteutico annuo di L. 536.607. La Giunta regionale delle Marche, con delibera n. 1030 del 7 marzo 1989, approvava la relazione del perito istruttore ed il 4 agosto 1989 veniva notificato all'A.U. della s.r.l. MA.CO.GE. l'avvenuto deposito nella segreteria del comune di Ussita degli atti istruttori riguardanti il progetto di affrancazione dei diritti di uso civico. In data 12 settembre 1989 la MA.CO.GE. proponeva opposizione al suddetto progetto innanzi al commissario regionale per gli usi civici di Bologna contestando che gli immobili fossero gravati di uso civico e ritenendo comunque eccessiva la determinazione della quota a favore del demanio pubblico. Con sentenza 31 gennaio/1 febbraio 1994 il commissario dichiarava che l'uso civico di pascolo a favore della popolazione di Ussita esisteva solo sulla particella n. 71 del foglio 17 escludendolo per tutte le altre. Con atto notificato il 14 aprile 1994 il comune di Ussita interponeva reclamo ai sensi dell'art. 32 legge 16 giugno 1992 n. 1766 avverso la citata sentenza eccependo l'inammissibilita' dell'opposizione della MA.CO.GE. avverso il progetto di affrancazione perche' proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 15, quarto comma del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332; nel merito, chiedeva dichiararsi l'esistenza del diritto di uso civico su tutto il territorio di Ussita, da accertarsi mediante C.T.U. Si costituiva la MA.CO.GE. s.r.l. resistendo alle eccezioni di rito e di merito della controparte, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. Interveniva nel giudizio il p.g. che ritenuta l'applicabilita' ai giudizi davanti al commissario della sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969, concludeva per la tempestivita' dell'opposizione proposta dalla MA.CO.GE. avverso il progetto di affrancazione. Nel merito chiedeva disporsi C.T.U. volta ad accertare, con piu' approfondita e qualificata indagine storicogiuridica, l'esistenza o meno su tutto il territorio del comune di Ussita di diritti di uso civico. Cosi' precisate le posizioni delle parti la causa era ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 6 marzo 1997. Motivi della decisione Pregiudizialmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa del comune di Ussita di inammissibilita' dell'opposizione della MA.CO.GE. avverso il progetto di affrancazione perche' proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 15, quarto comma r.d. 26 febbraio 1928 n. 332. Al riguardo va rilevato, come risulta dagli atti del fascicolo di ufficio del commissario per gli usi civili dell'Emilia Romagna e Marche (doc. 26) e come evidenziato dallo stesso commissario in sentenza, che l'avviso di deposito degli atti istruttori risulta notificato all'A.U. della societa' MA.CO.GE. il 4 agosto 1989 (e non il 14 agosto 1989 come erroneamente sostenuto dall'appellata) onde l'opposizione avverso il progetto di affrancazione pervenuta al commissario il 12 settembre 1989 risulta tardivamente proposta oltre il termine di trenta giorni prescritto dal piu' volte citato art. 15 regio decreto n. 332 del 1928. Per superare tale eccezione la difesa della societa' appellata, la cui tesi e' stata condivisa anche dal p.g., ha sostenuto che trattandosi di termine processuale e' applicabile il regime di sospensione dei termini nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 onde l'opposizione sarebbe tempestiva. L'esposta argomentazione, ad avviso di questa Corte, non puo' esser condivisa per piu' ordini di motivi. Giova innanzitutto evidenziare che a norma dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 la sospensione concerne solo il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e, pertanto, non e' applicabile con riferimento ai termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione di un'azione giudiziaria (Cass. Sez. I 23 agosto 1985 n. 4494), quale e' quella in esame, trattandosi in tal caso di termine sostanziale e non processuale. A cio' si aggiunga l'ulteriore assorbente considerazione che dall'ambito della legge in esame restano escluse le giurisdizioni speciali, quale e' senza dubbio quella del commissario regionale, tant'e' che le questioni che insorgono sul riparto di attribuzioni fra detto commissario ed il giudice ordinario attengono alla giurisdizione e non alla competenza e sono proponibili con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. sez. un. 2810-1982 n. 6373). Tuttavia ritiene questa Corte, che la disciplina sulla sospensione dei termini nel periodo feriale, cosi' interpretata, non sfugge alla censura d'incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. E' noto, infatti, che l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo agli avvocati e procuratori legali: tuttavia la mancata applicazione dell'istituto della sospensione al termine per proporre opposizione contro il progetto di liquidazione degli usi civici comporta una disparita' di trattamento tra titolari di medesime posizioni giuridiche, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, ed ancor piu' incide sul diritto di difesa, con violazione dell'art. 24 della Costituzione, quando, come nel caso, la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto essendo evidente che tale possibilita' per la brevita' del termine, e' fortemente limitata dalla difficolta' di avvalersi dell'opera del difensore nel periodo destinato al riposo degli avvocati. Peraltro non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali da giustificare la rigorosa osservanza del suddetto termine, con esclusione del beneficio del regime della sospensione, onde deve ritenersi non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito a norma dell'art. 15, quarto comma, del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332 per proporre opposizione avverso il progetto di affrancazione. Giova conclusivamente ricordare che la Corte costituzionale in fattispecie analoghe ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 1 della legge n. 742 de 1969 (v. sent. 7 febbraio 1985 n. 40; sent. 22 maggio 1987 n. 255; sent. 22 maggio 1987 n. 278; sent. 2 febbraio 1990 n. 49 e sent. 29 luglio 1992 n. 380).
P. Q. M. Sospende il giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito a norma dell'art. 15, quarto comma, regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al pubblico ministero ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Roma il 3 aprile 1997. Il presidente: Lo Turco 97C1301