N. 349 SENTENZA 13 - 21 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Veicoli privi della carta di circolazione  -
 Accertamento   della  violazione  -  Conseguente  applicazione  della
 sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del  veicolo  -
 Presunta  irragionevolezza  e  non  proporzionalita'  della  confisca
 obbligatoria - Riferimento alle sentenze della Corte nn.  371/1994  e
 110/1996   -   Richiesta  di  sentenza  additiva  -  Discrezionalita'
 legislativa - Non fondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 93, comma 7).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, del
 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  promossi
 con ordinanze emesse:
     1)  il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da
 Gerard Michel Andre' ed  altra  contro  il  presidente  della  Giunta
 regionale  della  regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al n. 1108
 del registro ordinanze 1996 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;
     2)  il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da
 Darlet Martine contro il  presidente  della  Giunta  regionale  della
 regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  iscritta  al n. 1109 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti   gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  giugno 1997 il giudice
 relatore Francesco Guizzi.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il pretore di Aosta, in giudizi  di  opposizione  promossi  ai
 sensi  dell'art.  22  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, con due
 ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento  all'art.
 3   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
 codice della strada).
   Premette  il  giudice a quo che l'infrazione contestata riguarda un
 veicolo  sprovvisto  di  carta  di  circolazione,   munito   di   una
 provvisoria  di tipo "WW", non regolare per la stessa legge francese,
 perche' proveniente dall'acquirente. L'accertamento della  violazione
 descritta  comporta la confisca del veicolo (art. 93, comma 7, codice
 della strada), ma il pretore ritiene che l'automatica applicazione di
 tale sanzione violi  il  principio  di  ragionevolezza,  perche'  non
 consente  di  discriminare situazioni differenti; vi sarebbe altresi'
 lesione del canone di ragionevolezza sotto il profilo  dell'eccessiva
 gravita' della sanzione.
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato    dall'Avvocatura    dello    Stato,     nel     senso
 dell'inammissibilita'   -   perche'   l'ordinanza   non   motiverebbe
 congruamente  sul  parametro  invocato  -  e,  comunque,  della   non
 fondatezza:  il  legislatore  non ha infatti oltrepassato l'ambito di
 discrezionalita' che gli compete, e la confisca amministrativa non e'
 assimilabile a quella penale,  dal  momento  che  il  ricavato  dalla
 vendita  del  veicolo  sequestrato  e'  devoluto  all'avente diritto,
 previa detrazione delle somme corrispondenti alla sanzione pecuniaria
 e alle spese di trasporto e di  custodia.  In  ogni  caso,  la  norma
 denunciata - conclude l'Avvocatura - trae origine dalla necessita' di
 impedire  la  circolazione  di veicoli che non siano in regola con le
 norme di sicurezza,  in  particolare  quelle  sull'omologazione  e  i
 collaudi.
                         Considerato in diritto
   Il  pretore  di  Aosta,  con due ordinanze di analogo contenuto che
 vanno  riunite  e  decise  con  unica  sentenza,  ha  sollevato,   in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992,  n.
 285  (Nuovo  codice  della  strada),  nella  parte in cui dispone che
 all'accertamento della violazione consegua l'applicazione  automatica
 della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
   La questione non e' fondata.
   Non  e'  pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla
 ragionevolezza e proporzionalita' della  confisca  obbligatoria,  che
 riguardano  veicoli  privi,  si',  della  carta  di  circolazione, ma
 immatricolati, e dunque in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti
 dalla  normativa vigente (sentenza n. 371 del 1994) o comunque dotati
 di  carta di circolazione prorogabile (sentenza n. 110 del 1996). Nel
 caso in esame i veicoli confiscati erano provvisti  soltanto  di  una
 carta  provvisoria  proveniente  dall'acquirente, non regolare per la
 stessa legge francese, secondo  quanto  risulta  dalle  ordinanze  di
 rimessione,  si'  che  non  vale  la   ratio decidendi delle sentenze
 menzionate.
   Ne' puo' trovare accoglimento la richiesta del  giudice  rimettente
 di  apprezzare  le  diverse  situazioni, distinguendo l'ipotesi della
 circolazione di un veicolo oggettivamente pericoloso, o  di  cui  sia
 palese  la  provenienza  delittuosa, rispetto a quella di altri per i
 quali sia possibile ottenere l'autorizzazione alla circolazione:  per
 superare  il  lamentato  "automatismo"  sanzionatorio,   bisognerebbe
 rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo  alcuni canoni
 essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale  della  sanzione
 amministrativa  produca  disparita'  di  trattamento. Ma e' del tutto
 evidente che  siffatta  pronuncia  additiva  finirebbe  per  invadere
 l'ambito riservato alla discrezionalita' legislativa.
   Il  giudice  a  quo  accenna,  infine, all'eccessiva gravita' della
 sanzione accessoria rispetto alla  violazione  riscontrata:  se  tale
 controllo  di  ragionevolezza e proporzionalita' e', in via generale,
 ammissibile (v. la citata sentenza n. 371 del 1994), e' pur vero  che
 il  rimettente    non  offre,  in  concreto,  elementi a supporto del
 ventilato profilo di illegittimita' costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  93,  comma  7,  del  decreto
 legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
 di Aosta, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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