Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 - Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.(GU n.281 del 2-12-1997)
Vigente al: 2-12-1997
Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita'- Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale L'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, offre la facolta' ai lavoratori, iscritti all'AGO ovvero alle forme di previdenza esclusive o sostitutive di quella obbligatoria, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 (destinatari, pertanto di un sistema di calcolo pensionistico retributivo o prorata) di optare per l'integrale liquidazione della pensione con il metodo di calcolo contributivo. L'esercizio dell'opzione e' subordinato al conseguimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque maturati successivamente al 31 dicembre 1995. Di conseguenza, la possibilita' di optare per il sistema contributivo potra' essere esercitata solo a partire dal 1 gennaio 2001. Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997 sono state emanate le norme recanti disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati all'esercizio dell'opzione. Per gli aspetti che qui interessano, si ricorda che la liquidazione dei trattamenti pensionistici con un sistema di calcolo contributivo dovra' essere effettuata secondo le modalita' gia' indicate da questo istituto con circolare n. 21 del 29 marzo 1996. In particolare, la base di calcolo per l'applicazione integrale del suddetto sistema sara' costituita da un montante contributivo individuale, ottenuto moltiplicando la retribuzione imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%. Il montante cosi' determinato verra' rivalutato annualmente al 31 dicembre su base composta (con esclusione della contribuzione relativa al medesimo anno) mediante apposito tasso di capitalizzazione, costituito dalla variazione media del PIL nazionale, calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. L'importo del trattamento pensionistico si otterra' applicando al montante contributivo cosi' ottenuto un coefficiente di trasformazione il cui valore varia a seconda dell'eta' di pensionamento (da cinquantasette a sessantacinque anni - allegata tabella A legge di riforma n. 335/1995). Ai dipendenti che optino per l'integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo, si trattera', pertanto, di rideterminare la posizione assicurativa gia' acquisita trasformandola in montante contributivo individuale. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 180/1997 specifica che tale montante sara' costituito dalla somma di due quote: 1) la prima, relativa ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; 2) la seconda, riguardante l'anzianita' contributiva conseguita successivamente. Per la determinazione della quota di cui al punto 1) si dovranno individuare i seguenti elementi: A)Anzianita' contributiva maturata dall'interessato fino al 31 dicembre 1995. A tal fine dovra' essere valutato, oltre al servizio effettivamente prestato, anche eventuali periodi riscattati o ricongiunti che si collochino temporalmente entro la suddetta data. B) Periodo di riferimento. In virtu' di quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 503/1992, andra' operata una distinzione tra i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 avevano maturato un'anzianita' contributiva inferiore a quindici anni e quelli con anzianita' superiore o pari a detto limite. Per i primi, il periodo di riferimento andra' ricercato nell'intero arco temporale compreso tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995. Per i secondi il corrispondente periodo andra' ridotto nella misura del 50%. In questa sede non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995, che eleva il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media imponibile dal 50% al 66,6%, in quanto tale incremento si riferisce a periodi successivi al 31 dicembre 1995. C) Retribuzione contributiva annua. Per ogni anno di riferimento, come sopra individuato, andra' ricercata la retribuzione imponibile che, per espressa previsione normativa (art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 180/1997), coincidera' con quella indicata nell'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, nonostante che tale ampliamento si applichi, per i pubblici dipendenti, solo a decorrere dal 1 gennaio 1996. Pertanto, ai fini dell'esercizio di opzione, la retribuzione contributiva annua da considerare sara' quella comprensiva di tutti gli emolumenti che il lavoratore ha percepito in costanza del rapporto di lavoro, escludendo le voci tassativamente indicate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992 ed art. 2, commi 15-18, della legge n. 335/1995. Si precisa che tale retribuzione imponibile non puo' comunque eccedere l'importo del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 in riferimento all'anno considerato; poiche' il citato articolo introduce il concetto di "massimale contributivo" solo a decorrere dal 1 gennaio 1996, per gli anni di riferimento 1993, 1994 e 1995 sara' cura dell'Istat calcolare il tetto contributivo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. D) Aliquota di finanziamento. Per ciascun anno di riferimento, si utilizzera' l'aliquota di finanziamento prevista per il versamento contributivo a questo Istituto, fino a concorrenza dell'aliquota contributiva vigente nel medesimo periodo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 180/1997). Quest'ultima verra' direttamente assunta per i dipendenti statali, tenuto conto che fino al 1 gennaio 1996 non era prevista alcuna aliquota a carico dello Stato (in qualita' di datore di lavoro), il quale si limitava ad intervenire finanziariamente in sede di erogazione dei trattamenti di quiescenza. In virtu' di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 180/1997, una volta acquisiti i suddetti elementi, per ogni anno di riferimento, si dovra' moltiplicare la retribuzione contributiva per l'aliquota di finanziamento vigente nello stesso anno; il prodotto cosi' ottenuto andra' rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, determinata dall'ISTAT e pubblicata in data 28 marzo 1997 (pari a 1,088611 per l'anno 1993, a 1,072990 per l'anno 1994 ed a 1,065726 per l'anno 1995). La somma delle contribuzioni cosi' calcolate e rivalutate, rilevate nell'arco temporale 1 gennaio 1993/31 dicembre 1995, andra' divisa per il numero degli anni o frazione di anni relativi allo stesso periodo di riferimento (3 anni, qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni ovvero 18 mesi, qualora in possesso di un'anzianita' pari o superiore a tale limite). Per ottenere il montante individuale da imputare sulla posizione assicurativa dell'interessato fino al 31 dicembre 1995, bastera' moltiplicare la media delle contribuzioni annue cosi' ottenute per l'anzianita' contributiva complessiva posseduta alla stessa data. Al riguardo occorre precisare che qualora nel periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo della media della contribuzione annua si verifichino interruzioni dal servizio (esempio: aspettative non retribuite o frequenze a corsi di studio finalizzate al conseguimento dei relativi diplomi) la retribuzione annua contributiva cui fare riferimento sara' quella cui l'interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, compresi eventuali benefici derivanti dall'applicazione dei CCNL di comparto e con esclusione degli emolumenti accessori strettamente legati all'attivita' lavorativa. La seconda quota del montante relativo ai periodi contributivi maturati dopo il 31 dicembre 1995, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 del decreto legislativo in esame, si calcolera' applicando le regole vigenti nel sistema contributivo cosi' come indicate nell'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995. Nell'ipotesi di un iscritto gia' destinatario di un sistema di calcolo pensionistico retributivo, la quota di montante contributivo individuale, relativa al periodo 1 gennaio 1996 fino alla data di presentazione della domanda di opzione, si otterra' moltiplicando la retribuzione annua imponibile per l'aliquota di computo del 33%, rivalutata secondo i criteri previsti dalla citata legge di riforma. Il presidente: Seppia