UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997 

  Riordinamento delle scuole di specializzazione del settore medico.
(GU n.282 del 3-12-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi   di  Cagliari,
approvato  con regio  decreto 20  aprile 1939,  n. 1098  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 sul riordino  delle scuole dirette a fini  speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale 30  ottobre 1993,  con il  quale e'
stato depennato dall'elenco delle scuole di specializzazione previste
dalle   direttive    CEE,   la   scuola   di    specializzazione   in
odontostomatologia;
  Visti  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995  e  il  decreto  ministeriale   3  luglio  1996  pubblicato  nel
supplemento  ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   213  dell'11
settembre  1996  contenenti modificazioni  all'ordinamento  didattico
universitario relativamente  a varie  scuole di  specializzazione del
settore medico;
  Viste le  delibere della  facolta' di medicina  e chirurgia  del 20
febbraio 1996, 14 maggio 1996 e 4  giugno 1996, con le quali e' stato
proposto il riordinamento delle  scuole di specializzazione dell'area
sanitaria, di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Viste  le  deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e  del
senato  accademico di  questo Ateneo,  rispettivamente del  22 luglio
1996 e 29 luglio 1996 con le  quali e' stata approvata la proposta di
modifica all'ordinamento  didattico universitario  relativamente alle
scuole di specializzazione  del settore medico e  alle norme generali
di loro pertinenza;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa Universita', con note n. 1448 del 17 luglio 1996 e n. 1632 del
7 agosto 1996;
  Visto  il decreto  ministeriale 31  luglio  1996, con  il quale  si
dispone  che  all'art.  2  della  tab.  XLV/2,  allegata  al  decreto
ministeriale 11 maggio  1995, capo I, dopo il comma  2.8, e' aggiunto
il  comma  2.9,  relativo   alla  regolamentazione  dell'accesso  dei
laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione;
  Vista la  delibera della  facolta' di  medicina e  chirurgia dell'8
ottobre 1996 con la quale  e' stata recepita l'integrazione del punto
2.9  delle  norme generali  per  le  scuole di  specializzazione  del
settore medico;
  Vista la nota  ministeriale n. 3227 del 4  novembre 1996 contenente
il parere favorevole del  Consiglio universitario nazionale in merito
al   riordinamento  delle   scuole   di  specializzazione,   espresso
nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  109,  relativo  alla norma  transitoria  delle  norme
generali  comuni  a  tutte  le scuole  di  specializzazione,  vengono
inseriti  i  seguenti nuovi  articoli  relativi  alle norme  generali
comuni alle scuole di specializzazione del settore medico:
                  Norme generali comuni alle scuole
               di specializzazione del settore medico
  Art. 110  (Istituzione, finalita', titolo conseguito).  - Le scuole
di  specializzazione dell'area  medica possono  essere articolate  in
indirizzi.
  Le scuole hanno lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
dell'area medica.
  Le  scuole  rilasciano il  titolo  di  specialista nello  specifico
settore.
  Possono essere istituiti altresi'  corsi di aggiornamento, ai sensi
e con  le modalita' previste dall'art.  6 della legge n.  341/1990. A
tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98,
recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art. 111 (Organizzazione delle scuole). - La durata del corso degli
studi per ogni singola  specializzazione e' definita nell'ordinamento
didattico specifico della scuola.
  Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale
e  seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate  da  effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel  Servizio sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle  singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  Concorrono al funzionamento delle scuole  la facolta' di medicina e
chirurgia,  i  dipartimenti  e  gli  istituti  nonche'  le  strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  Rispondono  automaticamente  a  tali   requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa  di cui allo stesso  art. 6, comma 2  del decreto
legislativo n. 502/1992.
  La  formazione deve  avvenire nelle  strutture universitarie  ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da  garantire, oltre  ad una  adeguata preparazione  teorica, un
congruo  addestramento professionale  pratico, compreso  il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  Fatti  salvi  i  criteri  generali per  la  regolamentazione  degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie ed  alle strutture  ed attrezzature  disponibili, ogni
scuola  e' in  grado  di  accettare un  numero  massimo di  iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non
puo'  superare  quello totale  previsto  nello  statuto; in  caso  di
previsione statutaria  di indirizzi riservati a  laureati non medici,
lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
  Sono ammessi al  concorso di ammissione alla scuola  i laureati del
corso di laurea  in medicina e chirurgia, nonche',  per gli specifici
indirizzi,  laureati non  medici.  Le lauree  sono specificate  nelle
singole tipologie.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di studio, conseguito  presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  I  laureati   in  medicina  e  chirurgia   utilmente  collocati  in
graduatoria di  merito per l'accesso alle  scuole di specializzazione
possono  essere iscritti  alle  scuole stesse  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.
  Durante  tale   periodo  i  predetti   specializzandi  acquisiscono
conoscenze teoriche  e le prime  nozioni pratiche nell'ambito  di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
  Art.  112 (Piano  di studi  di addestramento  professionale). -  Il
consiglio della  scuola e'  tenuto a determinare  l'articolazione del
corso  di  specializzazione ed  il  relativo  piano degli  studi  nei
diversi anni e  nelle strutture di cui al precedente  art. 111, comma
3.
  Il consiglio  della scuola, al fine  di conseguire lo scopo  di cui
all'art. 110, comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3
e specificati nelle  tabelle A e B relative  agli standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica,
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  Il piano di  studi e' determinato dal consiglio di  ogni scuola nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientificodisciplinari riportati  per ogni  singola specializzazione
nella specifica tabella A.
  L'organizzazione  del  processo   di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta in  prima persona,  minima indispensabile  per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  Il piano dettagliato  delle attivita' formative, di cui  al primo e
terzo comma del presente articolo,  e' deliberato dal consiglio della
scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  113 (Programmazione  annuale delle  attivita' e  verifica del
tirocinio). - All'inizio di ciascun  anno di corso il consiglio della
scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta  la durata della  scuola gli specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  Il tirocinio e'  svolto nelle strutture universitarie  ed in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio
e l'esito positivo  del medesimo sono attestati dai  docenti ai quali
sia  affidata   la  responsabilita'  didattica,  in   servizio  nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il consiglio della scuola puo'  autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture  universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  scuola per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  di idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  114  (Esame  di  diploma).  -  L'esame  finale  consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata  allo specializzando almeno un
anno  prima dell'esame  stesso  e  realizzata sotto  la  guida di  un
docente della scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  Art. 115 (Protocollo di intesa  e convenzioni). - L'Universita', su
proposta del  consiglio della  singola scuola  e del  consiglio della
facolta' di medicina e chirurgia,  quando trattasi di piu' scuole per
la stessa  convenzione, puo'  stabilire protocolli d'intesa  ai sensi
del secondo  comma dell'art. 6  del decreto legislativo  n. 502/1992,
per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  L'Universita',  su  proposta  del   consiglio  della  scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 116  (Norme finali). - Le  tabelle A e B,  che definiscono gli
standards  nazionali  per ogni  singola  tipologia  di scuola  (sugli
obiettivi  formativi e  relativi  settori scientificodisciplinari  di
pertinenza   e  sull'attivita'   minima   dello  specializzando   per
l'ammissione  all'esame finale),  sono  decretate  ed aggiornate  dal
Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica,
con  le procedure  di cui  all'art. 9  della legge  n. 341/1990.  Gli
standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  La tabella relativa ai requisiti  minimi necessari per le strutture
convenzionabili e'  decretata ed aggiornata  con le procedure  di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le disposizioni  contenute nelle norme  generali comuni a  tutte le
scuole  di  specializzazione  si   applicano  anche  alle  scuole  di
specializzazione  del  settore  medico,   purche'  non  risultino  in
contrasto con  disposizioni legislative o regolamentari  successive e
con lo statuto dell'Ateneo.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 28 ottobre 1997
                                                Il rettore: Mistretta