Riordinamento delle scuole di specializzazione del settore medico.(GU n.282 del 3-12-1997)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1993, con il quale e' stato depennato dall'elenco delle scuole di specializzazione previste dalle direttive CEE, la scuola di specializzazione in odontostomatologia; Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 e il decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996 contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; Viste le delibere della facolta' di medicina e chirurgia del 20 febbraio 1996, 14 maggio 1996 e 4 giugno 1996, con le quali e' stato proposto il riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22 luglio 1996 e 29 luglio 1996 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e alle norme generali di loro pertinenza; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita', con note n. 1448 del 17 luglio 1996 e n. 1632 del 7 agosto 1996; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, con il quale si dispone che all'art. 2 della tab. XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, capo I, dopo il comma 2.8, e' aggiunto il comma 2.9, relativo alla regolamentazione dell'accesso dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia dell'8 ottobre 1996 con la quale e' stata recepita l'integrazione del punto 2.9 delle norme generali per le scuole di specializzazione del settore medico; Vista la nota ministeriale n. 3227 del 4 novembre 1996 contenente il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione, espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Dopo l'art. 109, relativo alla norma transitoria delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico: Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico Art. 110 (Istituzione, finalita', titolo conseguito). - Le scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. Possono essere istituiti altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 111 (Organizzazione delle scuole). - La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definita nell'ordinamento didattico specifico della scuola. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. Concorrono al funzionamento delle scuole la facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Art. 112 (Piano di studi di addestramento professionale). - Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 111, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 110, comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. Il piano dettagliato delle attivita' formative, di cui al primo e terzo comma del presente articolo, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 113 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 114 (Esame di diploma). - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Art. 115 (Protocollo di intesa e convenzioni). - L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 116 (Norme finali). - Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione si applicano anche alle scuole di specializzazione del settore medico, purche' non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo statuto dell'Ateneo. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 28 ottobre 1997 Il rettore: Mistretta