Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente al corso di laurea in economia.(GU n.282 del 3-12-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 ottobre 1992, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica"; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge n. 127/1997 ed in particolare l'art. 17; Visto l'atto d'indirizzo del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2079 del 5 agosto 1997, avente per oggetto "Art. 17, commi 95, 101, e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo"; Vista la nota del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ufficio I, prot. 1833 del 30 ottobre 1997, con la quale si approva la modifica proposta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici; Decreta: A decorrere dall'anno accademico 1997/1998 lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato limitatamente agli articoli 29 e 33 della facolta' di economia, cosi' come segue: l'art. 29, comma 1, e' cosi' riformulato: "Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneita' biennale in una lingua straniera moderna e una prova di idoneita' annuale di conoscenze informatiche di base"; nell'art. 33, secondo comma, relativo al corso di laurea in economia politica, recante gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea suddetto, l'insegnamento di matematica finanziaria I e' sostituito con l'insegnamento di matematica generale II. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 12 novembre 1997 Il rettore: Crescenti