UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.282 del 3-12-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939, n. 1107 e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica del  30  ottobre  1992, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 59  del 12  marzo 1993,  recante modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al  diploma
universitario di operatore dei beni culturali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Visti i  commi 95, 101  e 119 dell'art.  17, della legge  15 maggio
1997, n. 127;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica  del 5  agosto 1997  che consente,
nelle  more dell'emanazione  dei  decreti  ministeriali che  dovranno
disciplinare  i  criteri  generali   relativi  alle  modifiche  degli
ordinamenti didattici, di procedere  in via provvisoria alla modifica
degli ordinamenti medesimi;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 80, titolo V, relativo alla facolta' di lettere e filosofia,
viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 80.
                               Titolo V
                   FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
  Art. 80. - La facolta' di  lettere e filosofia conferisce la laurea
in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature
straniere e il diploma per traduttori e interpreti (sede di Terni).
  Dopo l'art. 84 del medesimo titolo V relativo al corso di laurea in
lingue  e letterature  straniere, vengono  inseriti i  nuovi articoli
dall'85  al 98  relativi al  diploma universitario  per traduttori  e
interpreti  (sede  di  Terni),   con  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi.
                        Diploma universitario
                     per traduttori e interpreti
                           (sede di Terni)
  Art. 85 (Istituzione e durata del  corso di diploma). - Il corso di
diploma  universitario per  traduttori e  interpreti ha  lo scopo  di
fornire  agli  studenti adeguata  conoscenza  di  metodi e  contenuti
culturali  e  scientifici,  orientata al  conseguimento  del  livello
formativo  richiesto  dall'area   professionale  della  traduzione  e
dell'interpretariato.
  In particolare  il corso di diploma  fornira' competenze specifiche
dirette a formare traduttori  per l'editoria, traduttori e interpreti
per  le  imprese,  traduttori  e  interpreti  per  il  commercio  con
l'estero, traduttori  scientifici, operatori linguistici  nei servizi
dell'informazione e delle comunicazioni ecc.
  La  durata del  corso  di diploma  e' stabilita  in  tre anni,  con
struttura semestrale (sei semestri con  i primi tre semestri comuni a
tutti gli indirizzi  e con i secondi tre semestri  specifici per ogni
indirizzo). Al compimento  degli studi viene conseguito  il titolo di
diploma   di  traduttore   e   interprete,   con  la   specificazione
dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.
  Gli  indirizzi  attivabili  sono  i  seguenti:  1.  Traduttori;  2.
Interpreti; 3. Traduttori e interpreti.
  La  facolta' puo'  orientare  gli indirizzi  secondo le  competenze
specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.
  Art. 86 (Accesso  al corso di diploma). - L'iscrizione  al corso di
diploma e' regolata  in conformita' alle norme vigenti  in materia di
accesso agli studi  universitari. Il numero degli  iscritti a ciascun
anno  di corso  e' stabilito  annualmente dal  senato accademico,  su
proposta  del   consiglio  di   facolta',  in  base   alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato  di lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  L'accesso e' regolato da esami di ammissione.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
di facolta'.
  Art. 87  (Corsi di laurea  e diplomi affini. Riconoscimenti).  - Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di  cui all'art.  85  e'  riconosciuto affine  ai  seguenti corsi  di
laurea:
   corso di laurea in lingue e letterature straniere;
   corso di laurea in lingue e letterature orientali;
   corso di laurea in lingue e civilta' orientali;
  corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.
  Nell'ambito  dei   corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'  gli
insegnamenti seguiti  con esito  positivo, avendo riguardo  alla loro
validita' culturale,  propedeutica e professionale per  la formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.  Il  riconoscimento  degli insegnamenti  ha  luogo  nel
rispetto delle seguenti modalita': la facolta' indica l'anno di corso
cui lo studente  puo' iscriversi; per coloro che  hanno conseguito il
titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono
l'iscrizione a  un corso  di laurea  o di  diploma affine,  l'anno di
corso  sara'  di regola  il  terzo.  La facolta'  potra'  riconoscere
integralmente  o  parzialmente  gli insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo  nel corso  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze  anche  parziali con  gli  insegnamenti  del corso  di
laurea.  La   facolta'  indichera'  inoltre,  sia   gli  insegnamenti
integrativi appositamente  istituiti ed  attivati, per  completare la
formazione  ed accedere  al  corso di  laurea,  che gli  insegnamenti
specifici del corso di laurea  necessari per conseguire il diploma di
laurea.
  Gli insegnamenti integrativi  non sono necessariamente propedeutici
agli insegnamenti specifici.
  Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma
universitario  o  da  un  corso  di laurea  a  un  corso  di  diploma
universitario o viceversa, il  consiglio di facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre  col criterio della  loro utilita' al  fine della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento del  nuovo  titolo,  e
indichera' il piano di studi da completare per conseguire il titolo e
l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  88  (Articolazione  del  corso degli  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno  di 1.500 ore, di cui almeno
600  ore di  attivita' pratiche  di  laboratorio o  di tirocinio.  Le
attivita'  pratiche possono  essere svolte  anche presso  qualificati
enti  pubblici e  privati  italiani ed  esteri  operanti nel  settore
specifico, con i  quali si siano stipulate  apposite convenzioni, che
possono  prevedere anche  l'utilizzazione di  esperti appartenenti  a
tali strutture  e istituti, per attivita'  didattiche speciali (corsi
integrativi, seminari, stages).
  L'ordinamento  didattico e'  formulato  con  riferimento alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini    raggruppate    per     raggiungere    definiti    obiettivi
didatticoformativi.
  Per  conseguire  il  diploma universitario  occorre  aver  superato
l'accertamento con esito postivo, relativo a ventuno insegnamenti con
modalita' stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'elenco   degli  insegnamenti   caratterizzanti  e   opzionali  e'
riportato nei successivi articoli 94 - 98.
  Il consiglio di facolta' potra'  includere altre discipline fra gli
insegnamenti opzionali.
  Art.  89 (Ordinamento  didattico).  -  L'articolazione dei  diversi
indirizzi e' individuata nei successivi articoli 95, 96 e 97.
  Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi
nel  successivo  art. 98  o  tra  quelli  indicati dal  consiglio  di
facolta' ai sensi della legge n. 312/1953.
  La   parte  comune   (i  primi   tre  semestri)   comprende  undici
insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.
  La  fase   di  specializzazione  si  articola   come  indicato  nei
successivi articoli 95 - 97.  Il semestre all'estero sara' sanzionato
da  una relazione  scritta,  nelle  due lingue  dei  Paesi ospiti  da
discutere in sede.
  Il successivo art.  92 regola il caso degli  studenti stranieri che
scelgono la lingua italiana come prima lingua.
  Le lingue  di specializzazione del  diploma sono due scelte  fra le
seguenti:
   lingua afgana;,
   lingua albanese;
   lingua amarica;
   lingua araba;
   lingua armena;
   lingua bantu;
   lingua bengali;
   lingua berbera;
   lingua bulgara;
   lingua catalana;
   lingua ceco;
   lingua cinese;
   lingua copta;
   lingua coreana;
   lingua curda;
   lingua danese;
   lingua ebraica;
   lingua francese;
   lingua fiamminga;
   lingua georgiana;
   lingua giapponese;
   lingua hausa;
   lingua hindi;
   lingua hiddish;
   lingua indonesiana;
   lingua inglese;
   lingua iranica;
   lingua khmer;
   lingua irlandese;
   lingua mongola;
   lingua neogreca;
   lingua norvegese;
   lingua olandese;
   lingua polacca;
   lingua portoghese;
   lingua rumena;
   lingua russa;
   lingua serbocroata;
   lingua slovacca;
   lingua slovena;
   lingua somala;
   lingua spagnola;
   lingua sudanese;
   lingua svedese;
   lingua swahili;
   lingua tamil;
   lingua tibetana;
   lingua tedesca;
   lingua thai;
   lingua tigrina;
   lingua turca;
   lingua urdu;
   lingua ucraina;
   lingua ungherese;
   lingua vietnamita;
   lingue turche dell'Asia centrale.
  Qualsiasi  altra  lingua  straniera  a  statuto  nelle  universita'
italiane.
  Con  motivata  delibera,  finalizzata  al  percorso  formativo  del
diploma in oggetto, la facolta'  puo' ridurre le due lingue straniere
a una sola lingua.
  In tal  caso la  seconda lingua  straniera verra'  sostituita dagli
insegnamenti  opzionali di  cui al  successivo  art. 98,  o da  altri
insegnamenti  strettamente finalizzati  al curriculum  dell'indirizzo
del diploma universitario  stabiliti dal consiglio di  facolta', o da
stage  di formazione  pratica presso  Enti italiani  e stranieri  che
svolgono  attivita' strettamente  collegata al  titolo dell'indirizzo
del diploma universitario.
  La  natura  delle  prove  scritte, ove  previste,  e'  fissata  dal
consiglio di facolta'.
  Art. 90 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato  secondo
modalita' stabilite  dal consiglio  di facolta'. L'esame  consiste in
una    dimostrazione   mediante    apposita   prova    dell'acquisita
professionalita'. La prova e' definita dal regolamento.
  Art. 91  (Regolamento dei  corsi di  diploma).- Il  consiglio della
competente struttura  didattica determina, con  apposito regolamento,
in conformita'  al regolamento  didattico di  Ateneo, l'articolazione
del corso  di diploma,  in accordo con  quanto previsto  dall'art. 11
comma 2, della legge n. 341/1990.
  In  particolare,  nel regolamento  sara'  indicato  il piano  degli
studi,  nel rispetto  dei  vincoli di  ore  complessive di  attivita'
didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 88.
  Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
  i corsi ufficiali  di insegnamento con le  relative denominazioni e
propedeuticita' di esame;
  la durata  di ore  di ciascun corso  di insegnamento,  con relative
esercitazioni:
   la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
   le prove di valutazione degli studenti;
  i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   l'obbligo della frequenza;
  l'obbligo  della frequenza  di un  centro universitario  estero con
caratteristiche  affini per  un periodo  di  sei mesi  per tutti  gli
indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;
  l'obbligo   di  esperienza   pratica   o   "stage"  presso   centri
specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;
  le attivita' pratiche da  svolgere presso qualificati Enti pubblici
e/o  privati operanti  nel settore  specifico dell'indirizzo  e delle
scelte effettuate;
   il tipo di esame di ammissione;
  l'indicazione  che l'insegnamento  e'  impartito  di massima  nelle
lingue previste dal piano degli studi;
  il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma
universitario.
  Nel  caso in  cui gli  insegnamenti  siano specifici  del corso  di
diploma,  occorre  aggiungere  alla denominazione  la  sigla  diploma
universitario.
  Nel  regolamento saranno  riportate le  propedeuticita', quanto  ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad anno di corso successivo.
  Art. 92 (Studenti stranieri). - Il consiglio di facolta' stabilira'
le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri
che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.
  Art. 93 (Adempimenti).  - Per tutti gli  adempimenti previsti negli
articoli  precedenti  il consiglio  di  facolta'  delibera sentiti  i
consigli di corso di laurea interessati.
  Art.  94   (Parte  comune  a   tutti  gli  indirizzi   del  diploma
universitario  per traduttori  e  interpreti). -  Il  piano di  studi
prevede i seguenti undici insegnamenti:
  lingua  italiana,  due  insegnamenti.  E'  obbligatoria  una  prova
scritta;
  lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
  lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
  insegnamenti a scelta tra quelli di  cui al successivo art. 98, tre
insegnamenti.
  Art. 95 (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo del piano di
studi prevede dieci insegnamenti in  due semestri. Il quinto semestre
di  massima  e'  dedicato   allo  "stage"  all'estero.  Elenco  degli
insegnamenti:
   lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;
   lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;
  insegnamento  a   scelta  nell'area  di  lingua   straniera  1,  un
insegnamento;
  insegnamento  a   scelta  nell'area  di  lingua   straniera  2,  un
insegnamento;
  insegnamenti   a   scelta  nell'area   filologicoletteraria   degli
insegnamenti  opzionali di  cui al  successivo art.  98 (consigliato:
teoria della traduzione), quattro insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata  di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  Art. 96 (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano di
studi prevede dieci insegnamenti in  due semestri. Il quinto semestre
e'  dedicato  di  massima   allo  "stage"  all'estero.  Elenco  degli
insegnamenti:
   lingua straniera 1, un insegnamento;
   lingua straniera 2, un insegnamento;
  interpretazione  consecutiva -  lingua straniera  1 -  Italiano, un
insegnamento;
  interpretazione  simultanea -  lingua straniera  1 -  Italiano, due
insegnamenti;
  interpretazione  consecutiva -  lingua straniera  2 -  Italiano, un
insegnamento;
  interpretazione  simultanea -  lingua straniera  2 -  Italiano, due
insegnamenti;
  insegnamenti a scelta tra quelli di  cui al successivo art. 98, due
insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata  di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  Art. 97 (Indirizzo traduttori e interpreti). - La fase di indirizzo
del piano  di studi  prevede dieci insegnamenti  in due  semestri. Il
quinto  semestre  e' dedicato  di  massima  allo "stage"  all'estero.
Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;
   lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;
  interpretazione  simultanea -  lingua  straniera 1  - Italiano,  un
insegnamento;
  interpretazione  simultanea  - lingua  straniera  2  - Italiano  un
insegnamento;
  interpretazione  consecutiva -  lingua  straniera 1  - Italiano  un
insegnamento;
  interpretazione  consecutiva -  lingua  straniera 2  - Italiano  un
insegnamento;
  insegnamenti a scelta tra quelli di  cui al successivo art. 98, due
insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata  di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre.
 Art. 98 (Aree degli insegnamenti opzionali).
  1) Filologicoletteraria:
   linguistica generale;
   linguistica applicata;
   linguistica informatica;
   teoria e storia della traduzione;
   traduzione plurilingue;
   scienze glottodidattiche;
   scienze filologiche;
   scienze del linguaggio;
  letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
   teoria dell'interpretazione;
   teoria della traduzione;
   liguaggi settoriali.
  Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a
statuto nelle Universita' italiane.
  2) Storicogeografica:
   storia contemporanea;
   storia moderna;
   storia economica;
   geografia politica ed economica;
   geografia delle lingue;
   archivistica e biblioteconomia;
   storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.
  3) Economicosociologica:
   economia politica;
   economia internazionale;
   economia della cooperazione internazionale;
   politica economica;
   scienze delle finanze;
   economia aziendale;
   tecnica industriale e commerciale;
   teoria e politica dello sviluppo;
   antropologia culturale;
   marketing;
   elementi di sociologia;
   sociologia della comunicazione;
  economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
  cultura   e  istituzioni   dell'area  corrispondente   alla  lingua
straniera scelta;
   scienze dell'educazione.
  4) Giuridicopolitologica:
   diritto pubblico;
   diritto privato;
   diritto commerciale;
   diritto e procedura penale;
   diritto delle Comunita' europee;
   diritto internazionale;
   storia delle istituzioni comunitarie;
  storia del  diritto del Paese corrispondente  alla lingua straniera
scelta;
  istituzioni   politiche  del   Paese  corrispondente   alla  lingua
straniera scelta;
   storia delle organizzazioni internazionali.
  5) Scientifica:
   botanica;
   zoologia;
   fisica;
   matematica;
   chimica;
   linguaggio tecnicoscientifico;
   storia della scienza e della tecnica;
   storia delle scienze;
   storia del pensiero scientifico;
   storia e metodologia della scienza.
  6) Biomedica:
   scienze mediche;
   anatomia;
   patologia;
   biologia;
   ecologia;
   farmacologia;
   merceologia.
  7) Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:
   storia dell'arte;
   storia della musica;
   storia della fotografia;
   storia del cinema;
   storia del teatro e dello spettacolo;
   storia del libro e dell'editoria;
   storia della danza;
   storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);
   storia delle pubblicazioni periodiche;
   storia della moda;
   storia della stampa.
  8) Informatica:
   informatica generale;
   fondamenti di informatica.
  9) Tecniche operative ausiliarie:
   tecnica della dizione;
   tecniche di lettura rapida;
   metodologia delle pubbliche relazioni;
   tecniche delle comunicazioni di massa;
   sussidi lessicografici.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 25 ottobre 1997
                                              p. Il rettore: Di Pilla