Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli "avvocati".(GU n.282 del 3-12-1997)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Mussa Giorgio, nato a Milano il 10 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio postsecondario denominato "maiitrise en droit public" conseguito nella sessione di maggio 1994 presso l'Universita' di Montpellier I (Francia) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che il sig. Mussa non ha concluso nel Paese di provenienza il percorso formativo conducente al titolo professionale di "avocat" corrispondente a quello cui aspira in Italia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Mussa Giorgio, nato a Milano il 10 luglio 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'avveramento di entrambe le condizioni che seguono: a) compimento del tirocinio secondo la legislazione italiana vigente; b) superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto ed un esame orale. 4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame il sig. Mussa potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 22 novembre 1997 Il direttore generale: Hinna Danesi