MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 ottobre 1997 

  Abrogazione  del decreto  ministeriale  25  marzo 1987  concernente
l'attivita' di rappresentanza degli  operatori economici nei rapporti
con il Ministero del commercio con l'estero.
(GU n.282 del 3-12-1997)

                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visti i decreti luogotenenziali del 22  dicembre 1945, n. 809, e 16
gennaio  1946,   n.  12,  e  successive   aggiunte  e  modificazioni,
concernenti  l'istituzione  e  le   attribuzioni  del  Ministero  del
commercio con l'estero;
  Vista  la legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  concernente norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Visto  il  decreto ministeriale  25  marzo  1987, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del  13 aprile 1987, concernente l'attivita'
di  rappresentanza  degli operatori  economici  nei  rapporti con  il
Ministero del commercio con l'estero;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto   il   decreto   legislativo   3  febbraio   1993,   n.   29,
successivamente modificato dal decreto  legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994,
n. 130, recante norme attuative della legge 5 gennaio 1968, n. 15.
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
lo snellimento  dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di
decisione e controllo;
  Considerata  l'opportunita'  di   apportare  uno  snellimento  alle
procedure previste per l'esercizio dell'attivita' di rappresentanza e
promozione degli interessi degli operatori economici;
                              Decreta:
  1. Il decreto del Ministro del  commercio con l'estero del 25 marzo
1987, citato in premessa, e' abrogato.
  2.  I direttori  generali, sulla  base del  decreto legislativo  n.
29/1993 e  nell'ambito della  rispettiva competenza,  provvederanno a
disciplinare la  materia adottando  le misure ritenute  necessarie in
rapporto alle specifiche esigenze dei rispettivi uffici.
  Il  presente decreto  prende effetto  quindici giorni  dopo la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1997
                                                Il Ministro: Fantozzi
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 72