N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 novembre 1997

                                 N. 71
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 15 novembre 1997 (del Commissario dello Stato  per  la
 regione siciliana)
 Beni  culturali - Regione siciliana - Assessorato ai beni culturali -
    Personale  assunto  con  contratti  di  diritto  privato  per   la
    catalogazione   del  patrimonio  culturale  regionale  -  Garanzie
    occupazionali - Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  dei
    ruoli  tecnici,  con  creazione  di  nuove  figure  professionali,
    corrispondenti  a  tali  mansioni  -  Riconoscimento   di   titoli
    preferenziali per l'ammissione a futuri concorsi - Proroga fino al
    31  dicembre  1998 dei contratti di lavoro attualmente in vigore -
    Lesione del principio di  imparzialita'  e  buon  andamento  della
    pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza
    in  relazione  alle  garanzie  poste  per  l'accesso  agli  uffici
    pubblici - Contrasto con il giudicato di cui alla  sentenza  della
    Corte costituzionale n. 59/1997.
 (Legge regione Sicilia 29 ottobre 1997).
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
   L'Assemblea  regionale siciliana, nella seduta del 29 ottobre 1997,
 ha  approvato  il  disegno   di   legge   n.   542/560   dal   titolo
 "Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del ruolo tecnico dei
 beni  culturali  ed  ambientali  e   disposizioni   in   materia   di
 catalogazione  informatizzata  dei  beni  culturali", successivamente
 pervenuto a questo commissariato dello Stato,  ai  sensi  e  per  gli
 effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 3 novembre 1997.
   Il  legislatore,  nell'approssimarsi  della  scadenza  del  termine
 triennale dei contratti di  lavoro  subordinato  di  diritto  privato
 stipulati  per  mezzo di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato
 regionale per i beni culturali e ambientali e la pubblica  istruzione
 con  il personale gia' utilizzato nelle campagne di catalogazione del
 patrimonio culturale siciliano, effettuate in Sicilia  in  attuazione
 delle  leggi  nazionali  nn.  41/1986  e 449/1987 nonche' della legge
 regionale  n.    26/1988,  ha  predisposto  un'elaborata   iniziativa
 legislativa  per  garantire  stabilita'  occupazionale agli oltre 500
 addetti al settore.
   Il provvedimento legislativo oggetto del presente gravame  prevede,
 infatti,  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche del ruolo
 tecnico dei beni culturali ed ambientali con  l'inclusione  di  nuove
 figure  professionali, corrispondenti alle mansioni sinora svolte dai
 soggetti impegnati nell'attivita' di catalogazione  e  il  tempestivo
 avvio  di  procedure  concorsuali  cui  gli  stessi  sono ammessi con
 particolari titoli di preferenza.
   Nell'attesa  della  conclusione   delle   suddette   procedure   di
 reclutamento  e'  disposta, inoltre, la proroga tout court sino al 31
 dicembre 1998, dei contratti di  lavoro  attualmente  in  vigore  nel
 palese   intento   di  ulteriormente  consolidare  le  situazioni  di
 precariato gia' esistenti.
   L'iniziativa legislativa nel suo complesso  si  configura  come  un
 nuovo  tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione
 della  normativa  nazionale  in  materia  di  razionalizzazione   del
 pubblico  impiego,  eludendo  al contempo il chiaro dispositivo della
 decisione di codesta ecc.ma Corte n. 59/1997.
   Seppure sia riconosciuto al  legislatore  statale  e  regionale  un
 vasto ambito di discrezionalita' nelle scelte relative alla creazione
 e  all'organizzazione  dei  pubblici uffici esso, tuttativa, non puo'
 ritenersi "sottratto al sindacato sotto il profilo del buon andamento
 e dell'imparzialita'  proclamati  dall'art.  97  della  Costituzione,
 secondo i canoni della non arbitrarieta' e della ragionevolezza".
   Proprio  sotto  il  profilo  della  violazione  dell'art.  97 della
 Costituzione, appare censurabile l'intera iniziativa laddove  prevede
 apoditticamente  la  modifica  e  l'ampliamento,  per  taluni profili
 professionali,   delle   piante   organiche   dei    ruoli    tecnici
 dell'Assessorato   ai   beni   culturali   in  pendenza  del  termine
 prestabilito dalla giunta di governo regionale che, con  delibera  n.
 332  del  7  agosto  1997  (all.  A), ha disposto l'attivazione delle
 procedure per la rilevazione dei carichi di lavoro del  personale  ai
 fini    della    conseguente    ridistribuzione    nei    vari   rami
 dell'Amministrazione.
   Il  governo  regionale,  infatti,  a   seguito   anche   dell'ormai
 consolidata  giurisprudenza  di  codesta ecc.ma Corte, ha ritenuto di
 dover  dare  attuazione  ai  principi  di  riforme  economico-sociale
 contenuti nell'art.  2 della legge n. 421/1992, a tal fine ponendo in
 essere le opportune procedure.
   Dette procedure, secondo le direttive impartite dall'assessore alla
 presidenza con circolare del 22 settembre 1997 (all. B), non dovranno
 comportare  un aumento del personale dei vari assessorati, "risultato
 che nel  complesso  porterebbe  all'esigenza  di  aumentare  il  gia'
 numeroso personale attualmente in servizio (17.000 unita')",
 bensi'  ottenere  il  risultato  di  "razionalizzazione del carico di
 lavoro che, ovviamente, puo' richiedere l'aumento  del  personale  in
 servizio  presso  gli assessorati, ma alla suddetta soluzione bisogna
 giungere solo dopo aver verificato le altre, quali semplificazione  e
 snellimento   di  procedimenti,  informatizzazione,  accorpamento  di
 gruppi di lavoro, etc.".
   Orbene e' di tutta evidenza che l'intervento legislativo de quo, in
 quanto si sovrappone ad un procedimento amministrativo gia'  avviato,
 determina    la   subordinazione   del   fine   pubblico   perseguito
 dall'amministrazione  all'interesse  del  personale  a  proseguire  e
 stabilizzare  il  proprio  rapporto  di lavoro, gia' censurata con le
 sentenze di codesta Corte n. 59 e n. 153 del 1997.
   In proposito si rileva che nei lavori  parlamentari  e  preparatori
 (all.  C)  non  vi  e'  traccia  dell'effettuazione  di  qualsivoglia
 valutazione di dati obiettivi  e  concreti  sulla  utilizzazione  del
 personale  gia' appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale,
 la cui dotazione ora si intende modificare ed ampliare.
   Al riguardo non  ininfluente  e'  la  circostanza  che  gli  uffici
 periferici   dell'Amminstrazione   regionale   dei   beni   culturali
 dispongono gia' di  proprio  personale  tecnico  e  si  avvalgono  di
 dipendenti  appartenenti  al  ruolo  speciale  transitorio  ex  legge
 regionale n. 25/1993 che hanno svolto e svolgono  attivita'  analoghe
 alla catalogazione, i quali hanno fatto pervenire numerosi esposti in
 cui  lamentano  la  sovrapposizione  dei  compiti  che  si  intendono
 affidare ai nuovi assunti con quelli gia' di  loro  pertinenza  (all.
 D).
   Ulteriori motivazioni a sostegno del presente gravame si rinvengono
 nelle  disposizioni  relative  al  procedimento  concorsuale,  da cui
 emerge  in  maniera  incontrovertibile  che  il  reale  intento   del
 legislatore  e'  quello  di  assicurare  comunque la prosecuzione dei
 rapporti di lavoro  a  termine  stipulati  con  gli  oltre  500  c.d.
 "catalogatori".
   L'insieme  delle  previsioni  contenute  negli artt. 6, 7 ed 8 e la
 creazione delle nuove figure  professionali  previste  dalla  tab.  A
 configura   infatti  una  sorta  di  preventiva  identificazione  dei
 beneficiari del provvedimento legislativo che sarebbero, nella  quasi
 totalita',  i  soggetti che in atto prestano servizio con rapporti di
 lavoro  subordinato  di  diritto  privato  presso  le  sovrintendenze
 dell'Isola.
   Una prima anomalia e' rinvenibile, infatti, nella istituzione delle
 nuove qualifiche di assistente tecnico archeologo, assistente tecnico
 architetto,  assistente  tecnico etno naturalista, assistente tecnico
 storico  dell'arte,  etc.,  non  riscontrabili  peraltro  in  nessuna
 amministrazione  pubblica,  di  cui il legislatore non si cura ne' di
 definire i compiti ne' tantomeno di prescrivere i relativi titoli  di
 studio richiesti per l'ammissione al concorso.
   Di   contro,   senza  alcuna  motivazione  rinvenibile  nei  lavori
 preparatori  e'  disposta   l'eleminazione,   quale   requisito   per
 l'ammissione  alla  qualifica  di  dirigente  tecnico archeologo, del
 possesso della laurea in lettere classiche  (art.  7,  quarto  comma)
 sinora  ritenuta indispensabile ratione materia in tutte le pubbliche
 amministrazioni.
   Nel medesimo art.  7  e'  altresi'  prevista  l'eliminazione  della
 riserva  del  50%  dei  posti  in  favore  dei  soggetti impegnati in
 progetti di utilita' collettiva (c.d. articolisti) e la riduzione dal
 15% al 5% della percentuale di riserva per il personale interno.
   A fronte di tali  soppressioni  viene  introdotta  all'art.  6  una
 specifica  riserva, pari al 50% dei posti messi a concorso, in favore
 del  personale  che  ha   prestato   "effettivo   servizio   per   la
 realizzazione  degli  interventi"  di catalogazione di cui alle leggi
 regionali nn. 25/1993 (art. 111) e n. 34/1994 (art. 13) prevedendo al
 contempo, nel successivo comma  terzo,  l'ulteriore  valutazione  del
 medesimo servizio quale titolo di preferenza.
   E'  di palmare evidenza che da tale congegno normativo di riserva e
 di valutazione dei titoli risulta oltremodo privilegiata la posizione
 dei "catalogatori", che cosi' otterrebbero  la  pressocche'  assoluta
 certezza   di   essere   assunti  dalla  regione  con  ingiustificato
 pregiudizio per la generalita' dei cittadini che  intendono  accedere
 all'impiego  pubblico  e,  soprattutto, deriva grave nocumento per la
 p.a. che vedrebbe compromessa la possibilita' di avere un piu'  vasto
 ambito di soggetti da selezionare.
   Che  il  legislatore  confidi  che con la normativa teste' adottata
 possa dare definitiva soluzione alle  aspettative  occupazionali  del
 personale  precario  in questione, risulta anche dalla previsione del
 secondo comma dell'art. 6, ove in modo irrituale si assegnano ai  neo
 assunti   mansioni   prevalentemente   di   catalogazione,   in  cio'
 arbitrariamente  superando  le  eventuali  discrezionali  valutazioni
 della  amministrazione  dei  beni  culturali  tendenti ad una diversa
 utilizzazione  magari  maggiormente  rispondente   alle   contingenti
 esigenze.
   Ma  vi  e'  di  piu':  il  legislatore,  nell'intento  di garantire
 stabilita'  occupazionale  ai  pochi   soggetti   appartenenti   alle
 qualifiche  inferiori  che  non potrebbero beneficiare delle norme di
 privilegio prima descritte, all'art. 8 estende la riserva del 50% dei
 posti anche alle qualifiche sino al IV livello per le quali, a rigore
 di  legge,  e'  prescritto  l'avviamento  numerico  dalle  liste   di
 collocamento.
   Nel contesto delineato non puo' inoltre ritenersi legittima neanche
 la  proroga  dei contratti di lavoro a termine strettamente correlata
 alla  conclusione  delle  procedure  concorsuali   non   giustificata
 piuttosto  dal  riscontro  e  dalla  verifica  dei  risultati  sinora
 conseguiti e dalla identificazione di ulteriori programmi finalizzati
 aventi una durata prestabilta con  termini  differenziati  a  seconda
 dell'oggetto dell'attivita' di catalogazione.
   In  merito alla definizione del particolarmente celere procedimento
 concorsuale  delineato  dall'art.  4  non  ci  si  puo'  esimere  dal
 prospettare    censure   di   costituzionalita'   circa   l'integrale
 devoluzione di compiti di  natura  prettamente  pubblica  ad  imprese
 private  scelta  peraltro  con  il  metodo  della trattativa privata,
 nonostante gli importi  dei  relativi  appalti  possano  superare  la
 soglia comunitaria dei 200.000 ECU.
   Da   quanto   sinora   rappresentato  si  ritiene  sufficientemente
 dimostrato la sussistenza  di  quelle  inversioni  di  priorita'  tra
 l'interesse   del   personale  precario  all'impiego  e  le  esigenze
 dell'Amministrazione gia' posta in essere dal  legislatore  siciliano
 con  il  disegno  di  legge  n.  1181  approvato  il  24  marzo 1996,
 dichiarato incostituzionale con  la  sentenza  di  codesta  Corte  n.
 59/1997,  che  configura, ancora una volta, violazione degli artt. 3,
 51, 97 e 136 della Costituzione.
                                P. Q. M.
 e con riserva di  presentare  memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli, commissario dello
 Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28  dello  statuto
 speciale,  con  il presente atto impugna l'intero disegno di legge n.
 542/560, dal titolo "Rideterminazione delle dotazioni  organiche  del
 ruolo  tecnico  dei  beni  culturali  ed ambientali e disposizioni in
 materia  di  catalogazione  informatizzata   dei   beni   culturali",
 approvato  dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta del 29
 ottobre 1997, ad eccezione dell'art. 5, per violazione degli artt. 3,
 51, 97 e 136 della Costituzione.
     Palermo, addi' 7 novembre 1997
  Il Commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana:  prefetto
 Gianfranco Romagnoli
 97C1292