N. 838 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997

                                N. 838
  Ordinanza emessa il 12 marzo 1997 e 26 giugno 1997 dal tribunale
 amministrativo  regionale  per  il  Lazio  sul  ricorso  proposto  da
 Bartolucci Pasquale  ed  altri  contro  il  Ministero  delle  risorse
 agricole alimentari e forestali ed altro
 Impiego   pubblico   -   Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  -
    Inquadramento di soggetti  provenienti  dal  ruolo  del  pregresso
    sistema  nelle  diverse  qualifiche di vice-ispettore, ispettore e
    ispettore  capo  -  Mancata  previsione  dell'eguale   trattamento
    rispetto  alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri
    e  della  Guardia  di  finanza  -  Violazione  dei   principi   di
    uguaglianza,   di   retribuzione  proporzionata  ed  adeguata,  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14521 del  1995
 proposto  da  Bartolucci  Pasquale,  Giamogante Rodolfo, Zema Angelo,
 Lepore Mario, Frosali Vasco, Bernabei Nicola, Amato Leonardo,  Grieco
 Antonio,  Buttari  Francesco,  Pagano Antonino, Luchi Flavio, Dalpiaz
 Norberto, Cheli Mauro, Lunardi Piero, De Lucia Pietro, Alesse  Mario,
 Pipitone  Giuseppe,  Iorfida Antonio, Caroselli Giuseppe, Oddo Luigi,
 Pirrello  Girolamo,  Sanna  Piero,  Stavale Raffaele, Mammone Angelo,
 Oddo  Renato,  Poeta  Antonio,   Patitucci   Carlo,   Grassi   Mario,
 Settembrini  Mario,  Caputo  Graziano,  Panza  Antonio,  Rizzo  Nervo
 Sebastiano, Laise Umberto, Borgia Romeo,  Tedesco  Francesco,  Presta
 Salvatore,   Gattullo  Antonio,  Dassie'  Claudio,  Folghera  Sandro,
 Galeazzi  Claudio,  Minola  Giacomo,  Mioranza   Onorino,   Gagliardi
 Alberto,  Santucci  Adriano,  Di  Persio  Vincenzo,  Bernabei  Alfio,
 Valentini  Clorindo,  Bertozzi  Giuseppe,  Carosi   Valter,   Arlotto
 Giuseppe,  Barrese  Raffaele,  Covi  Luigi,  Pini Giandomenico, Rocca
 Claudio,  Balgera  Sandro,  Bongiolatti  Luciano,  Lucchini  Roberto,
 Filippini  Tiziano,  Marcon  Gian  Gabriele,  Venzo Walter, Confalone
 Sergio, Da Re Giuliano,  Micheluzzi  Paolo,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv.  Adriano  Casellato  ed elettivamente domiciliati presso lo
 stesso, in Roma, viale Regina Margherita n. 290;
     contro  il  Ministero  delle  risorse   agricole   alimentari   e
 forestali, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato; e la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, n.c.;
     per l'annullamento dei dd.mm. dell'8 agosto 1995, nn. 8958,  8954
 e  8960, con i quali i ricorrenti, in assenta applicazione del d.lgs.
 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n.  216,
 in  materia  di riordino delle carriere del personale non direttivo e
 non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati  inquadrati
 nella  qualifica  di  Vice  Ispettore, Ispettore e Ispettore Capo del
 ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato e collocati nei
 corrispondenti livelli retributivi, nonche' di ogni ulteriore atto  o
 provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Casellato  per
 i  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato Nunziata per l'Amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con   l'impugnati   decreti   ministeriali   e'   stato    disposto
 l'inquadramento,  in  applicazione  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio
 1995  n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale   dello   Stato
 appartenente alla ex qualifica di brigadiere.
   Il  suddetto personale e' stato inquadrato nelle qualifiche di vice
 ispettore,  ispettore  e  ispettore  capo  del  neo  istituito  ruolo
 ispettori,  e  allo  stesso  e'  stato  attribuito,  con decorrenza 1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge n.  121 del 1981, lo stipendio relativo; rispettivamente
 ai livelli retributivi VI, VI-bis e VII.
   Ad avviso dei ricorrenti, appartenenti agli ex gradi di  brigadiere
 e vice brigadiere, maresciallo (qualifica che, ex art. 3, primo comma
 della  legge  7  giugno  1990,  n.  1491990, ha sostituito i gradi di
 maresciallo capo e maresciallo  ordinario)  e  maresciallo  maggiore,
 tale inquadramento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi.
    1.  - Violazione artt. 3, 35, 36 e 76 della Costituzione - Eccesso
 di potere per illogicita' ed ingiustizia  manifesta.
   I provvedimenti impugnati sono  illegittimi  in  via  derivata  per
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  59  del d.lgs. 12 maggio
 1995 n. 201, il quale, nel fissare al 1 settembre 1995 la  decorrenza
 giuridica  ed  economica  dell'inquadramento, non ha tenuto conto che
 l'art. 3 della legge 6 marzo  1992  n.  216,  aveva  previsto  il  31
 dicembre  1992  come  data  entro  la  quale  avrebbero dovuto essere
 emanati i decreti delegati, statuendo  implicitamente  la  decorrenza
 degli effetti delle nuove norme dal 1 gennaio 1993.
   2.  -  Violazione  artt.  3,  35,  36, 76 e 97 della Costituzione -
 Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia  manifesta.
   I provvedimenti impugnati dispongono l'inquadramento  giuridico  ed
 economico  dei  ricorrenti in modo sperequato, ed al di fuori di ogni
 effettiva omogeneizzazione, rispetto  alle  posizioni  corrispondenti
 del  personale delle altre forze di polizia (per il quale il riordino
 delle  carriere  e'  stato  stabilito   con   contemporanei   decreti
 legislativi in attuazione della medesima delega ex art. 3 della legge
 n. 216 del 1992).
   L'illegittimita'  di tali provvedimenti deriva dalla illegittimita'
 costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12  maggio  1995  n.  201  che
 disciplina,  in via transitoria, il nuovo inquadramento, introducendo
 irragionevolmente, in violazione dei principi di  omogeneizzazione  e
 perequazione  delle posizioni tra le varie forze di polizia stabiliti
 dalla legge delega, una disparita' di trattamento  dei  sottufficiali
 del Corpo forestale dello Stato rispetto alle altre forze di polizia.
   L'Amministrazione  intimata  si  e'  costituita  in giudizio e, con
 successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura  prospettati
 sono  destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni
 del Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza  del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita in
 decisione.
                             D i r i t t o
   I ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti con i  quali
 sono  stati  inquadrati,  con  decorrenza  1  settembre  1995,  nelle
 qualifiche di vice ispettore, ispettore e ispettore  capo  del  nuovo
 ruolo  degli  ispettori del Corpo forestale dello Stato istituito con
 il d.lgs.  12 maggio 1995 n. 201.
   I provvedimenti sono stati adottati in  puntuale  applicazione  del
 cit.  decreto  legislativo  che,  all'art. 59, dispone in ordine alla
 decorrenza dell'inquadramento e, all'art. 53, stabilisce le modalita'
 di inquadramento, in via transitoria, del personale  appartenente  al
 previgente  ruolo  dei  sottufficiali  e  guardie del Corpo forestale
 dello Stato.
   Con  il  primo  motivo   di   gravame   i   ricorrenti   denunciano
 l'illegittimita'  dei provvedimenti a causa della incostituzionalita'
 dell'art. 59, in relazione agli artt. 76, 3, 35 e 36 della Cost.
   Al riguardo deducono che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992  n.  216
 (originaria legge delega) dava termine al Governo fino al 31 dicembre
 1992  per  emanare  le  nuove  norme  sull'inquadramento giuridico ed
 economico del  personale  di  tutte  le  forze  di  polizia,  e  che,
 pertanto,  era evidente "che, nell'intento del legislatore delegante,
 i destinatari delle nuove norme avrebbero dovuto percepire  nel  1992
 una sorta di trattamento economico ponte che li avrebbe condotti, dal
 1 gennaio 1993, al nuovo regime di riordino".
   Di  contro, il decreto legislativo n. 201 del 1995, oltre ad essere
 giunto con anni di ritardo, non avrebbe tenuto conto della decorrenza
 indicata dall'art. 3 e, anziche' stabilire una decorrenza retroattiva
 dal 1 gennaio 1992, avrebbe previsto  una  diversa  -  illegittima  -
 decorrenza dal 1 settembre 1995.
   L'art.  59  risulterebbe, quindi, illegittimo in relazione all'art.
 76 della Cost., perche'  non  sarebbe  stato  osservato  il  criterio
 direttivo  fissato  dalla legge delega, e, in relazione agli artt. 3,
 35 e 36, perche' la diversa decorrenza avrebbe privato  il  personale
 in  servizio  della  possibilita'  di  vedere riconosciuta la propria
 posizione lavorativa, ai fini sia giuridici  che  economici,  per  il
 periodo  considerato  (dal  1  gennaio 1992 al 31 agosto 1995), dando
 luogo ad una generale situazione di ingiustizia.
   La sollevata questione di legittimita' costituzionale  si  appalesa
 infondata.
   L'art.  76  della Costituzione consente che la funzione legislativa
 possa essere delegata al  Governo  "con  determinazione  di  principi
 direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti".
   Nella  specie, il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge
 6 marzo 1992 n. 216, ha conferito delega al Governo per  l'emanazione
 dei  decreti  legislativi,  fissando,  all'uopo,  il  termine  del 31
 dicembre 1992.
   Nel predetto termine  il  Governo  non  ha  attuato  la  delega  e,
 conseguentemente, questa ha esaurito i suoi effetti.
   Non  si  puo',  quindi, ritenere che la nuova delega conferita, per
 gli stessi fini, al Governo con la legge 29 aprile 1995 n. 130, abbia
 creato una sorta di continuita' con quella  precedente  solo  perche'
 essa  fa  riferimento  alla  legge  n.  216  del  1992,  avendo detto
 riferimento  unicamente   lo   scopo   (evidente)   di   evitare   la
 riproposizione  di  quella  parte  della  normativa  contenuta  nella
 anzidetta legge n. 216  che  il  legislatore  ha  ritenuto  di  dover
 rendere nuovamente esecutiva.
   D'altra  parte  la stessa nuova legge di delega stabilisce che "gli
 effetti  giuridici  ed  economici  del  decreto  legislativo  di  cui
 all'art.  3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, decorrono dalla data del
 1  settembre  1995",  per  cui  il  decreto  legislativo,  per quanto
 concerne la data di decorrenza degli effetti giuridici  ed  economici
 degli   inquadramenfi,  non  ha  fatto  altro  che  uniformarsi  alle
 indicazioni del delegante  e  non  puo',  pertanto,  essere  ritenuto
 illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   In  conseguenza,  sotto  l'aspetto considerato, risultano infondate
 anche le censure di violazione degli artt. 3,  35 e 36.
   Il  Collegio  ritiene,  invece,  che,  in  accoglimento  di  quanto
 prospettato  dai  ricorrenti  con  il secondo motivo di gravame, vada
 sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53  del
 d.lgs.  12  maggio 1995 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97
 della Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  dei
 ricorrenti  di  annullamento dei dd.mm. impugnati - con i quali, come
 si e' visto, si e' provveduto, in applicazione del suddetto art.  53,
 all'inquadramento  del  personale  appartenente   all'ex   grado   di
 brigadiere   del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  dovrebbe  essere
 respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme  al
 dettato  legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente
 infondata.
   E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277  del
 3/12   giugno   1991   la  Corte  costituzionale,  occupandosi  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge 1 aprile 1981 n. 121 - dopo  avere  affermato  che  l'arma  dei
 carabinieri  e'  posta  dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121
 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita
 "forza armata in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza"  -  ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la  sostanziale  equiparazione  funzionale  fra gli appartenenti alla
 Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri predicata dalla norma - che
 "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente  titolari  di
 diverse  specifiche  funzioni,  sono  nello  stesso articolo (secondo
 comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate  a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il  successivo  intervento  del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio
 1992 n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n.
 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati  confermati  dalla
 nuova  delega  contenuta  nella legge 29 aprile 1995 n. 130), recante
 autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
 dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla  citata
 sentenza  della  Corte  e  all'esecuzione  dei giudicati, ha disposto
 anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale
 delle corrispondenti categorie delle altre Forze di  polizia  ed  ha,
 inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del
 rapporto  di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
 Forze  armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative  carriere,
 attribuzioni e trattamenti economici.
   In  particolare,  ha  previsto l'emanazione da parte del Governo di
 decreti  legislativi  contenenti,   fra   l'altro,   "le   necessarie
 modificazioni  agli  ordinamenti  del personale indicato nell'art. 2,
 comma 1 ....  allo scopo di conseguire una disciplina omogenea" (art.
 3, primo comma),  e  la  possibilita'  che  in  detti  decreti  fosse
 previsto  che  "la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei ruoli, gradi e qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione  di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
 nuovi ruoli, qualfiche o gradi ..." (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento  del  personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione ed  omogeneizzazione,  con  il
 d.l.vo  di  cui  si  discute,  ha  previsto,  a  regime (cfr. tabelle
 allegate), un identico sviluppo di carriera,  e  conseguenti  livelli
 retributivi,  delle  altre Forze di polizia, riconoscendo con cio' la
 sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina  transitoria
 (artt.  51  e  ss.)  per il primo inquadramento dei sottufficiali del
 Corpo Forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli  Agenti  ed
 Assistenti,  dei  Sovrintendenti e degli Ispettori, che ha introdotto
 un  diverso  trattamento  rispetto alle analoghe norme transitorie di
 primo inquadramento  del  personale  appartenente  ai  corrispondenti
 gradi  dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori,  l'art.
 53 (al quale corrispondono nei d.l.vi nn. 198 e 199, rispettivamente,
 gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo Forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il vice brigadiere dell'Arma  dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di
 Finanza  e'  inquadrato  come  maresciallo  ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del  Corpo  Forestale
 dello Stato, gia' collocato al VI livello-bis bis, e' inquadrato come
 ispettore,  conservando  lo  stesso  livello  retributivo (VI-bis) di
 provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo  dell'Arma  dei
 Carabinieri  e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo Forestale dello Stato,
 gia' collocato al VII livello, e'  inquadrato  come  ispettore  capo,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di provenienza,
 mentre l'ex maresciallo maggiore  e  maggiore  scelto  dell'Arma  dei
 Carabinieri e della Guardia di Finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante  o  ispettore  superiore e collocato nel livello retributivo
 VII-bis.
   E', quindi, evidente che i sottufficiali del Corpo forestale  dello
 Stato  -  a  parita'  di  situazioni  di  provenienza  -  sono  stati
 penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto  ai  corrispondenti
 gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto,  l'art.  53  del  d.l.vo  n. 201 sembra violare l'art. 76
 della  Cost.,   risultando   in   contrasto   con   i   principi   di
 omogeneizzazione   ed   equiordinazione   fissati   dal   legislatore
 delegante.
   Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina  a
 regime  introdotta  dal  legislatore delegato, la sostanziale parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 della Costituzione  e,  di  conseguenza,  l'art.  36,  posto  che  il
 trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del
 Corpo  Forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle  altre
 forze   di   polizia,   svolgente   funzioni  equivalenti,  e'  stato
 riconosciuto, sia pure attraverso  l'immediato  inquadramento  in  un
 grado  e  livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
 economico piu' elevato.
   Non manifestamente infondata sembra anche la censura di  violazione
 del  principio, consacrato dall'art. 97 della Cost., di imparzialita'
 intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata.
   Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per  le  quali,  a
 parita'  di  funzioni,  riconosciute  ex lege, sia stata prevista una
 duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che,  nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  Forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della  Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita'
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della  legge  9  febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53
 del d.lgs. 12 maggio 1992 n. 201 rilevante, ai fini  della  decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della  Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale ed
 ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi'  deciso  in Roma, nelle camere di consiglio del 12 marzo e 26
 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 97C1348