N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1997
N. 840 Ordinanza emessa il 12 marzo 1997 e 26 giugno 1997 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato ed altri contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed altro. Impiego pubblico - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega. (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53). (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16353 del 1995 proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore nonche' dagli Ispettori del ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato Biondi Domenico, Salzillo Rocco, Onelli Franco, Scopigno Giuseppe, Trulli Antonio, Silveri Gianfranco, Bernabei Pasquale, Salvi Nicola, Matassino Antonio, Reppucci Vincenzo, De Blasio Domenico, Pestillo Fiorenzo, Giordano Antonio, Mutascio Antonio, D'Avella Vincenzo, Nigro Antonio, Di Dio Francesco, Prili Antonino, Sabato Sebastiano, De Flaviis Pasquale, Reichegger Ignaz, Iezzi Alessio, De Paolis Domenico, Carrozzi Elio, D'Emilio Giovanni, Sgambati Antonio, Scopigno Paolo, Colagreco Luciano, Iacorossi Ermanno, Armiento Lorenzo, Del Proposto Pasquale, Picariello Nunziante, Ialongo Franco, Colelli Giorgio, Oddis Gildo, Toscani Giorgio, Marrazzo Gerardo, Bruzzichini Fabio, Cordasco Giancarlo Antonio, Severoni Mario, Patrignani Rossano, Buccione Liberato, Scardigli Claudio, Franchi Mario, Polo Pasquale, Avena Antonio, Brandelli Bruno, Buccella Mario, Aquilini Antonio, Di Gregorio Mario, D'Eleuterio Alfonsino, Stecconi Fulvio, Marotta Vincenzo, Baroncini Lorenzo, Sangregorio Francesco, Di Giannantonio Michele, Tarquini Lorenzo, Salvadori Nerio, Spano' Giuseppe, Frosi Giuseppe, Sammarco Marco, Le Donne Gioacchino, Cerone Carmine, Canterini Carlo, Tirico Antonio, Nucci Rocco, Di Vito Ippolito, Di Luca Emilio, Giuliani Antonio, Cavallari Benedetto, Gentile Donato, De Vico Domenico, Angiocchi Mario, Angiocchi Luigi, Gazzaruso Aldo, Arcuri Giuseppe, Gervasi Faustino, (pro. coll. rep. n. 37197), Mancini Alvaro, Cicero Maurizio, Marasco Pasquale (proc. coll. rep. n. 37229), Bortolameolli Aristide (rep. n. 3049), Nicolli Enzo, Tiberii Pietro, Casagranda Mauro, Franceschini Italo, Castagna Pietro (proc. coll. rep. n. 50410), Forieri Giulio (rep. n. 80873), Macco Antonio, Canali Valter, Quinternetto Francesco (proc. coll. rep. n. 35796), Fugatti Mario, (rep. n. 104186), Di Dio Giovanni, Maggio Giuseppe, Izzo Mario (proc. coll. rep. n. 23431), Papa Vincenzo, Becce Nicola, Scarilli Rocco, Buongermino Antonio, Americo Donato, Stigliani Vito, D'Auria Vincenzo, Pace Domenico, Madormo Nicola, Bellizia Mario, Di Napoli Luigi, Garramone Giovanni, Chiriaco Rocco, Pecoriello Nicola, Bianconi Giovanni, Danese Domenico (proc. coll. rep. n. 22769), Baldino Luigi, Aloe Angelo (proc. coll. rep. n. 36082), Aiello Francesco, Biancomonte Venanzio, Morrone Antonio, Morrone Giuseppe, Valva Michelangelo, (proc. coll. rep. n. 37196), Pascuzzi Ernesto, Pezzullo Sisto, (proc. coll. rep. n. 37234), Sorrentino Giuseppe (rep. n. 17353), Renato Giombini, Andrea Brenda, Tarcisio Pascolini, Tiberio Ridolfi, Adriano Bombardi, Alberto Vincenzo Ortese (proc. coll. rep. n. 14963), Rossi Isaldo, Landucci Agostino, Bevilacqua Silvano, Bussi Omero, Camaiti Aurelio, Ciampelli Luciano, Lanzi Marzio, Zanelli Sileno (proc. coll. rep. n. 101656), Donati Renato, Meucci Marcello, Gigli Gaglietto, Marchionni Marco, Milanini Valentino, Ceccherini Luca, Mazzolini Giordano, Serani Berardino, Gregori Giovanni (proc. coll. rep. n. 80925), Carnevale Antonio, De Marco Angelo, Di Mascio Erminio, Lanciotti Luigi, Tomasso Giuseppe, Turchetta Silvio (proc. coll. rep. n. 30235), Centini Marino, (rep. n. 21492), Farini Sergio, Vitale Antonino, Bini Giovanni (proc. coll. rep. n. 164974), Salvadori Dario (rep. n. 5401), Gessi Paolo (rep. n. 5402), Molinario Antonio, (rep. n. 54496), Madormo Domenico, Palomba Luigi, (proc. coll. rep. n. 33910), Paleni Gianclaudio, Corradin Giuseppe, Zappini Giacomo, Scaia Roberto (proc. coll. rep. n. 11992), Paradiso Palmerino, Martellucci Giuseppe, Occhietti Costantino, Boccasanta Patrizio, Chini Enzo, Clementi Gabriele, Marchizza Giuseppe, Giammasi Gaetano, Pasquali Ferdinando, Rinaldi Aleandro, Giuli Benedetto, Dionisi Enzo, Monaco Beniamino (proc. coll. rep. n. 25978), Brollo Alberto, Briziobello Bruno, Ciace Giuliano, Cipolloni Luigi, De Blasis Patrizio, De Capite Salvatore, Fasciolo Giuseppe, Gregori Giandomenico, Manfredini Massimo, Manganiello Anselmo, Nicoletti Domenico, Panetti Ennio, Paolini Gino, Peschiaroli Massimo, Scoppetta Fausto, Tocca Mario, Tatti Ascenzo, Verlato Luciano, Fabrizi Silvano, Panitti Tommaso, Passi Norberto, Litigante Domenico, Sulpizi Nello, Coretti Albino (proc. coll. rep. n. 25949), Gallo Raffaele (rep. n. 5420), Dandrea Bruno, Degiampietro Giacinto, Doriguzzi Bozzo Daniele, Franzoi Nunzio, Pesavento Sergio, Vellar Loris (proc. coll. rep. n. 72353), Montauti Mario, Betti Vinicio, Dionori Marcello (proc. coll. rep. n. 25393), Pisano Domenico, Cucciniello Giuliano, Finaldi Vincenzo, Apicella Michele (proc. coll. rep. n. 28172), Canale Salvatore, Ferrara Francesco, La Pietra Benedetto, Peschi Salvatore, Rizzo Scaccia, Sorgona' Giuseppe (proc. coll. rep. n. 175264), Di Grazia Antonio (rep. n. 31070), Huez Beniamino, Bertoldi Giancarlo, Loro Tazio (proc. coll. rep. n. 104096), Emerenziani Silvano (rep. n. 40555), Di Genova Amedeo, Cruciani Adriano, Farneti Stefano, Pierantoni Mauro, Cangini Marco Davide, Nazzarelli Renato (proc. coll. rep. n. 81952), Paternoster Massimo, Pedrotti Tullio, Mattarei Marcello, Campagnoli Walter (proc. coll. rep. n. 35776), Sebastiani Croce Beniamino (rep. n. 11842), Napoletano Pasquale (rep. n. 27749), Bigiarini Vittorio, Bombardi Roberto, Frassineti Orazio, Gentili Giuseppe, Giannini Franco, Goisis Giovanni, Mancini Giacomo, Marchi Dannunzio, Marini Luciano (proc. coll. rep. n. 69764), Naldoni Orlando, Albonetti Giuliano (proc. coll. rep. n. 25806), Smiriglia Carmelo (rep. n. 7295), Emanuele Santo (rep. n. 7296), Esposito Domenico (rep. n. 71700), Cosenza Matteo, Tomaiuolo Luigi, Fredella Francesco (proc. coll. rep. n. 257), Semeraro Amedeo, D'Altorio Vittorio, Nuzzo Filippo, Dongiovanni Francesco, Albanese Pietro, Farina Francesco, Masi Tommaso, Castellaneta Vito Domenico, Lionetti Giuseppe, Chiarullo Oronzo, Di Nicola Fernando, Cantore Filippo, Pentasuglia Elio, Luisi Antonio (proc. coll. rep. n. 4251), Barile Venanzio, Mattioli Natalino (proc. coll. rep. n. 27756), Corridoni Giuseppe, Sansonetti Liberato, Palombi Everaldo, Fiori Pietro (proc. coll. rep. n. 106658), Mannarino Pasquale, Vaccaro Saverio, Gabriele Luigi (proc. coll. rep. n. 54473), Cavada Lucio, Lettori Mario, Sciarra Domenico, Paquin Guglielmo, Mostacchetti Giovanni, Taddei Angelo, Piz Armando, Tomagra Lorenzo, Bellini Mario (proc. coll. rep. n. 121626), Pugliese Mario (rep. n. 37166), Cantore Nicola (rep. n. 43359), Tomassini Antonio, Faraoni Babio Massimo, Turchetta Vincenzo, Tatti Carmine, Capuana Vincenzo, Onofri Angelo, Mancini Renato, Bacocco Agostino, Bartoli Edmondo, Cicchetti Elmerino, Gambetta Renzo (proc. coll. rep. n. 47556), Fantauzzi Antonio, Sconci Sandro, Fiorenzi Tonino, Tudini Giovanni, Ciuffetelli Alfonso, Vallonio Giuseppe, Fiori Pietro, Iorio Giuseppe, Marinucci Ottavio, Campagna Bruno, Giancola Domenico, Tarquini Loreto (proc. coll. rep. n. 82818), Lancia Luigi, Rossi Alfonso, Ciammola Angelo, Marcelli Mario, Morgante Angelo (proc. coll. rep. n. 168225), Iacovone Antonio De Santis Giuseppe, Casasanta Lino, Ciampaglione Rocco, Gentile Slvatore, Di Pietro Giovanni, Paris Carlo (proc. coll. rep. n. 21313), Di Falco Antonio, Di Lorenzo Francesco, Giura Ercole, Grossi Giuseppe, Monaco Giuseppe, Di Pietro Feliciano, De Simone Vincenzo, Rizzi Domenico (proc. coll. rep. n. 34901), Moriconi Renzo, Di Pietro Donato, De Gregorio Raffaele, Mocci Luigi, Bordi Guerrino, Radicchi Rolando, Pierini Fabio, Desantis Nando, Martinelli Giuseppe, Fagiani Guglielmo (proc. coll. rep. n. 31767), Micai Rodolfo, Vignocchi Francesco (proc. coll. rep. n. 12060), Romagnoli Giancarlo, Gironi Adriano (proc. coll. rep. n. 17545), Fratti Giorgio, Grandi Mauro, Greco Guglielmo, Guerrini Graziano (proc. coll. rep. n. 9198), Guerrino Gori (rep. n. 82016), Tazioli Giorgio, Tazzioli Ugo, Lombardi Claudio, Orioli Lorenzo (proc. coll. rep. n. 52758), Nardini Gian Franco, Zuech Silvano (proc. coll. rep. n. 68216), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86; Contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.; Per l'annullamento in parte qua, del decreto ministeriale 24 agosto 1995, con il quale i ricorrenti in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e collocati nel sesto livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'Amministrazione resistente; Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con l'impugnato decreto ministeriale e' stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di bigadiere. Il suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo ispettori - articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore, e allo stesso e' stato attribuito, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo. Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo istituito ruolo Ispettori articolato nei gradi di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo. La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe, pertanto, illegittima per i seguenti motivi: 1. - Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in particolare, violazione della finalita', predicata dalla legge delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici. 2. - Violazione del principio di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione - Violazione del principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) - Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo forestale dello Stato e' stata prevista una duplice ed irrazionale ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente blocco del livello retributivo gia' posseduto (VI) ad un gradino inferiore a quello (VI-bis) attribuito ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997. All'udienza del 12 marzo 1997 la causa e' stata spedita in decisione. D i r i t t o Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti, vada sollevata come dagli stessi richiesto - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione. La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato - con il quale, si e' provveduto, in applicazione del sudetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo Forestale dello Stato - dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata. E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza", ha incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio". Il successivo intervento del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216. i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, "le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea" (art. 3, primo comma), e la possibilita' che in detti decreti fosse previsto che "la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ..." (art. 3, terzo comma). L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia. Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni. Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199). Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce: 1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello, e' inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis; 2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello bis, e' inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri e' inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo; 3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VII livello, e' inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis. E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di provenienza - sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante. Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parita' della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, e' stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico piu' elevato. Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialita' intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parita' di funzioni, riconosciute ex lege, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di Polizia. Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201 rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997. Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 97C1350