N. 842 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1996
N. 842 Ordinanza emessa il 28 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso proposto da Bernardini Erio ed altri contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Impiego pubblico - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega. (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53). (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14859 del 1995 proposto da Bernardini Erio, Taddei Battistino, Maffeis Domenico, Francescato Loris, Cerno Lucio, Da Ros Vittore, Gasperin Ezio, Tecini Stefano, Baldassar Antonio, Padovan Tiziano, Da Zanche Giuliano, Montibeller Flavio, Bort Aldo, Da Re' Giovanni, Bernabini Sergio, Silvani Libero, Battani Giuseppe, Betti Danilo, Fabbri Giordano, Gentili Agostino, Mercadante Vincenzo, Pari Gianpaolo, Cappelloni Enrico, Gionta Lino, Ferrari Leo, Cesareo Memmo Marciano, Aquilano Antonio, Di Donato Pasquale, Bottazzi Rino, Bellettini Renato, Banal Fabio Achille, Cappelli Ezio, Xilo Antonio, Baviello Carmine, Fasano Felice, Matassino Aldo, Dell'Orfano Mario Ennio, D'Ella Carmine, Matassino Giuseppe, Lo Conte Giuseppe, Caputo Pietro, D'Angelo Roberto, Ciotola Paolino, Frittella Renzo, Riposati Mario, Paris Luigi, Di Paolo Rocco Lanci Giuseppe, Fe' Giancarlo, Bechini Vincenzo, Bernarini Domenico, Cottini Maurizio, Fabbri Rizieri, Fanetti Claudio, Guerri Mario, Salutari Enzo, Tortelli Irio, Bernardi Roberto, Cera Dino, Fanetti Marcello, Mambrini Enrico, Marcantoni Antonio, Ottavi Enzo, Petrangeli Angelo, Prezzolini Lucio, Stazi Lino, Valentini Lido, Togni Sergio, Spagnolo Paolo, Piazzi Sandro, Fioletti Mario, Gigliotti Vittorio, Forcina Giuseppe, Borgonovi Enzo, Bancini Leo Corsi Pietro, Delicati Corrado, Raffa Giovanni, Graneroli Virgilio, Del Frabbo Giuseppe, Zannini Bruno, Dal Bianco Gian Angelo, Passerini Ilario, Maina Mario, Tonolino Pierluigi, Venturini Giuseppe, Scalacci Massimo, Pennacchini Enrico, Spiller Antonio, Locci Dario, Pozza Gian Alberto, Lumachi Mauro, Norcini Fabio, Lusini Mario, Tinti Pierangiolo, Spignoli Gabriele, Antonelli Felice, Bucci Domenico, Alfonsi Angelo, Bono Calogero, D'Angelo Giuseppe, Gentile Antonio, Gagliardi Antonio, Carlone Fulvio, Labricciosa Giulio, Visco Pietro, Coppolaro Romualdo, Fasaro Carmine, Luongo Raffaele, Nicolussi Cristiano, Del Fabbro Giacomo, D'Ambros Rosso Massimo, Lazzeri Lorenzo, Rinaldi Luciano, Di Filippo Salvino, Dunnhofer Maurizio, Eder Lorenzo, Malizia Gianvittorio, Romanin Nicola, De Filippo Roia Gino, Vuerich Sergio, Pioli Giuseppe, Campanella Gerardo, Gaibisso Giuseppe, Panichella Alfredo, Cavaliere Pietro, Landi Gianni, Regnani Franco, Modesti Elvio, Dondi Giandomenico, Gatti Giuseppe, Inforzato Giuseppe, Del Sesto Antonio, Gatta Egidio, Gagliardi Antonio, Perugini Antonio, Lanni Anacleto, Matassino Giovanni, Adinolfi Vittorio, Napolitano Luigi, Bosio Antonio, De Luca Vincenzo, Damiano Annibale, Losinno Vincenzo, Riccardi Giuseppe, Sacco Pasquale, Falco Felice Antonio, De Marco Carmine, Di Meo Pietro, Donnarumma Michele, Marotta Agostino, Dichio Angelo, Bello Donato, Dellantonio Marco, Larese Gortigo Paolo, Primus Roberto, Mantegazza Fausto, Cimini Pompeo, Dezulian Mauro, Hartung von Hartungen Augusto, Opprandi Giovanni, Girardi Giuseppe, Costa Mario, Boscacci Sergio, De Pianto Bruno, Rigoni Adriano, Polo Andrea, Callari Sandro, Bruni Alberto, Borin Adriano, Pasin Giovanni, Azzolin Antonio, Moschiatti Filippo, Roselli Cesare, Acerbi Silvano, Simoncini Maurizio, Severini Livio, Sdrubolini Alfio, Bellardinelli Franco, Bonifazi Gino, Falistocco Alvaro, Puliga Romano Italo, Patassi Daniele, Serani Sabatino, Beccia Antonio, Bernardi Elmo, Di Marzio Giulio, Cortesi Pier Giorgio, Salvi Pasquale, Ciccarella Gaspare, Sebastiani Antonio, Riganelli Angelo, Stecconi Paolo, Di Giuseppe Gianfranco, Santarelli Gino, Zapra Francesco, Speranza Vittorio, Di Giamberardino Loreto, Di Santo Fulvio, Molinari Giuseppe, Romanin Americo, Calmo Orazio, De March Mario, Stefani Renzo, Rosson Silvano, Ferroni Andrea, Salvagno Oliseo, Moranduzzo Armando, Bagnara Gasparino, Schivo Mario, Tancon Luciano, Conedera Armando, Spoladori Alberto, Mattei Graziano, Mercati Domenico, Incarnati Achille, Santoponte Carlo, Ciucci Franco, Di Caterino Giovanna, Di Lorenzo Enio, Simeoni Sabatino, Rosati Berardino, Tomassetti Mario, Pisotta Nello, Cremonini Michele, Pierro Antonio, Di Lascio Carmine, Santorsa Canio, Santomauro Donato, Procino Leonardo, Scarilli Gaetano, Iaconcic Giovanni, Cutillo Giuseppe e D'Anna Damiano rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Patelmo e Sergio Sbarra ed elettivamente domiciliati presso il secondo, in Roma, viale Angelico n. 205; Contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; Per l'annullamento del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995; del decreto ministeriale del 9 agosto 1995; del decreto ministeriale del 24 agosto 1995; tutti adottati ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, con i quali sono state riordinate, rispettivamente, le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato a decorrere dal 1 settembre 1995 e si e' provveduto, contrariamente a quanto disposto per le altre forze di polizia, all'inquadramento dei marescialli maggiori al 7 livello, anziche' al 7 liv. bis nel grado di ispettore superiore (d.m. sub a); dei marescialli al 6 livello bis, anziche' al 7 livello nel grado di ispettore capo (d.m. sub B); dei brigadieri al 6 livello, anziche' al 6 livello bis nel grado di ispettore (d.m. sub C); Nonche' per l'accertamento e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere correttamente inquadrati nei livelli, rispettivamente, 7 bis di ispettore superiore per i marescialli maggiori; 7 di ispettore capo per i marescialli; 6 bis di ispettore per i brigadieri; al calcolo dell'anzianita' maturata nella qualifica di brigadiere e vice brigadiere ai fini dell'avanzamento in carriera e dell'inquadramento nella qualifica di ispettore capo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Vista la memoria prodotta della parte resistente; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 28 novembre 1996 l'avv. Patelmo per i ricorrenti; Nessuno e' comparso per l'Amministrazione resistente; Udito, inoltre, il relatore, Consigliere Nicolina Pullano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti, sottufficiali dei Corpo forestale dello Stato, chiedono l'annullamento dei decreti ministeriali in epigrafe, con i quali si e' provveduto al loro primo inquadramento nel neo istituito ruolo degli ispettori, i decreti suddetti, in quanto sono stati adottati in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, che, a loro avviso, sarebbe costituzionalmente illegittimo. Con l'unico motivo di gravame dedotto denunciano, infatti, l'illegittimita' costituzionale dei cit. art. 53, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perche', a parita' di grado, di condizioni operative, di capacita' professionale e di responsabilita', prevede l'inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato in livelli inferiori rispetto all'inquadramento previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199 per i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha, con successiva memoria, innanzi tutto rilevato che tra i ricorrenti figura un appartenente al ruolo dei periti del C.F.S., che, in relazione ai provvedimenti impugnati, non appare legittimato, nonche' un ispettore superiore privo di interesse a ricorrere rivestendo la qualifica apicale. Ha, inoltre, eccepito che il ricorso e' inammissibile sia per l'eterogeneita' e la parziale contrapposizione delle situazioni che si intendono far valere, sia per carenza di interesse, in quanto l'accoglimento della domanda determinerebbe un peggioramento del trattamento economico degli ispettori e dei vice ispettori. Nel merito ha illustrato le ragioni di infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti. D i r i t t o Il ricorso, per la parte concernente i ricorrenti Locci Dario e Riccardi Giuseppe - come esattamente eccepisce la difesa dell'Amministrazione resistente - si appalesa inammissibile per difetto di interesse. Infatti, il primo e' un dipendente che riveste la qualifica funzionale di perito e, come tale, e' del tutto estraneo alla questione - che forma oggetto del gravame - che riguarda solo il personale appartenente al previgente ruolo dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato; il secondo come risulta dallo stesso atto introduttivo - e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore e, quindi, trattandosi di qualifica apicale, nessun ulteriore vantaggio potrebbe trarre dall'eventuale accoglimento del gravame. Si appalesano, invece, infondate le eccezioni di inammissibilita' del ricorso basate sulle seguenti argomentazioni: a) le situazioni che si intendono far valere sono eterogenee e parzialmente contrapposte, in quanto, ad es., "l'accoglimento della pretesa degli ispettori capo all'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore, con il conseguente verificarsi del soprannumero nella dotazione organica chiusa di qualifica, risulterebbe lesivo delle aspettative di accesso alla stessa qualifica degli attuali ispettori e vice ispettori. Infatti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 201/1995, l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e' riservato al personale che al 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore e di vice ispettore puo', per effetto dei benefici previsti dall'art. 53 dello stesso decreto legislativo, partecipare al concorso annuale di cui al sopracitato art. 21, rispettivamente, per il ciclo 1998 e 2000, previo conseguimento i primi della promozione ad ispettore capo dal 1 luglio 1996 e gli altri ad ispettore dal 1 gennaio 1999". b) il ricorso e' inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo accoglimento determinerebbe un peggioramento del trattamento economico del personale degli ispettori e dei vice ispettori. E' noto infatti il principio per cui, sussistendo 2 qualifiche all'interno dello stesso livello retributivo, l'appartenenza a quella superiore da' diritto ad uno scatto gerarchico che, in base alla nuova normativa, viene conservato anche nei passaggi ai successivi livelli retribuivi confluendo nella RIA, con conseguente maggiorazione della base di calcolo dei successivi scatti. Nel caso di specie sia l'ispettore che il vice ispettore, rispettivamente ai livelli VI bis e VI, hanno diritto ad uno o piu' scatti che mantengono, come effettivamente sta avvenendo, al momento del passaggio al livello retributivo superiore e che, invece, perderebbero per effetto dell'invocato diretto inquadramento dal 1 gennaio 1995 nelle qualifiche rispettivamente di ispettore capo ed ispettore". Tali argomentazioni - per quel che e' dato comprendere, non essendo particolarmente puntuali - sembrano muovere da un equivoco di fondo perche' si riferiscono agli inquadramenti che, secondo quanto si evince dalla stessa memoria difensiva dell'Avvocatura (v. a pag. 6: "all'attualita' tutti i ricorrenti hanno ottenuto, alle suddette date - 1 luglio 1996 e 1 gennaio 1996 - le promozioni in questione") - sono stati piu' recentemente (nel 1996) effettuati in applicazione della normativa c.d. a regime introdotta dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201. Infatti, non a caso, la difesa dell'amministrazione fa riferimento alla procedura di inquadramento disciplinata dall'art. 21 del suddetto decreto legislativo e alle qualifiche del ruolo degli ispettori gia' attribuite con i provvedimenti impugnati. La controversia nasce, invece, dai provvedimenti adottati in base alla normativa transitoria di cui all'art. 53 in virtu' della quale i ricorrenti sono stati inquadrati, per la prima volta, nelle nuove qualifiche e livelli del ruolo anzidetto, istituito con lo stesso decreto legislativo. In relazione a tali inquadramenti non e', quindi, ipotizzabile una ventilata contrapposizione di interessi tra i ricorrenti, in quanto tutti chiedono l'inquadramento nella qualifica e livello immediatamente superiori. Ne' puo' ritenersi che una operazione siffatta possa comportare un peggioramento del trattamento economico anche perche', qualora l'attribuzione della qualifica e livello superiori dovesse implicare la perdita degli scatti maturati troverebbe applicazione il principio del divieto di reformatio in pejus sancito dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383. D'altra parte, se, in via di mera ipotesi, si accettasse la tesi dell'amministrazione si dovrebbe concludere che anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (in possesso di gradi o qualifiche corrispondenti, nel precedente ordinamento, a quelli dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato), per i quali le norme transitorie contenute nei decreti legislativi nn. 198 e 199 del 12 maggio 1995 prevedono appunto l'inquadramento proprio nelle superiori qualifiche e livelli pretesi dai ricorrenti, riceverebbero un pregiudizio economico dallo stesso inquadramento postulato dai ricorrenti. Passando al merito, va brevemente ricordato che i ricorrenti chiedono l'annullamento dei decreti ministeriali - con i quali si e' provveduto all'inquadramento del personale appartenente agli ex gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e ordinario (sostituiti questi ultimi dalla legge 7 giugno 1990, n. 149, art. 3, primo comma, dall'unica qualifica di maresciallo) e di brigadiere e vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato in attuazione di quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs 12 maggio 1995, n. 201 - perche' li ritengono illegittimi in via derivata per l'illegittimita' costituzionale della norma applicata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Assumono, infatti, che malgrado le indicazioni della legge di delega (legge 29 aprile 1995, n. 130 che ha sostanzialmente prorogato la delega gia' contenuta nella legge 6 marzo 1992, n. 216, modificando soltanto la data di decorrenza degli effetti dei nuovi effetti dei nuovi inquadramenti), in ordine alla omogeneizzazione giuridica ed economica della disciplina di tutte le forze di polizia, il legislatore delegato abbia perpetuato con le norme transitorie (contenute nei decreti legislativi nn. 198, 199 e 201 del 1995) la disparita' dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, rispetto ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in quanto, a parita' di funzioni, l'inquadramento previsto dal cit. art. 53 avrebbe comportato un loro declassamento, incidente anche sul livello retributivo. Per cio' chiedono la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Il Collegio ritiene che, in accoglimento della richiesta dei ricorrenti, vada sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. l2 maggio 1995, n. 201, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e che, inoltre, vada sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della stessa norma in relazione agli artt. 36 e 76 della Costituzione. La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento dei decreti ministeriali impugnati dovrebbe essere respinta, essendo gli inquadramenti in questione del tutto conformi al dettato legislativo, e non appare manifestamente infondata. E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza" - ha incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre alla luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che e altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio". Il successivo intervento del legislatore con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilita' che, in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma). L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico, nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza funzioni di polizia. Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogenizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto a regime (cfr. tabelle allegate) un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retribuivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni. Il decreto n. 201 ha peraltro dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi di pari data n. 198 e 199). Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce: 1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello, e' inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo di (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis; 2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello bis, e' inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri e inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo; 3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VII livello, e' inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis. E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di provenienza - sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia, penalizzazione che non puo' trovare giustificazione - come pretenderebbe l'amministrazione resistente - nella valutazione comparata dei benefici di carriera conseguiti nel tempo, in applicazione della normativa di settore, dagli appartenenti alle varie forze di polizia, perche', secondo la legge di delega, ai fini della omogeneizzazione e la conseguente equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici del personale appartenente alle varie forze di polizia, si sarebbe dovuto procedere esclusivamente alla valutazione del contenuto funzionale della qualifica o grado gia' rivestiti dal personale alle singole armi, per individuare l'equivalenza delle rispettive funzioni. Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 20 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante. Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parita' della qualifica e delle funzioni, sembra violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti e' stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico piu' elevato. Non manifestamente infondata appare anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione di imparzialita' intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parita' di funzioni, riconosciute ex lege, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia. Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 28 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997. Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) 97C1352