N. 842 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1996

                                N. 842
  Ordinanza emessa il 28 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e  26  giugno
 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso
 proposto  da  Bernardini  Erio  ed  altri  contro  il Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali.
 Impiego   pubblico   -   Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  -
    Inquadramento di soggetti  provenienti  dal  ruolo  del  pregresso
    sistema  nelle  diverse  qualifiche di vice-ispettore, ispettore e
    ispettore  capo  -  Mancata  previsione  dell'eguale   trattamento
    rispetto  alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri
    e  della  Guardia  di  finanza  -  Violazione  dei   principi   di
    uguaglianza,   di   retribuzione  proporzionata  ed  adeguata,  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53).
 (Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14859 del  1995
 proposto  da  Bernardini  Erio,  Taddei Battistino, Maffeis Domenico,
 Francescato Loris, Cerno Lucio, Da Ros Vittore, Gasperin Ezio, Tecini
 Stefano, Baldassar Antonio,  Padovan  Tiziano,  Da  Zanche  Giuliano,
 Montibeller  Flavio,  Bort  Aldo, Da Re' Giovanni,  Bernabini Sergio,
 Silvani Libero, Battani  Giuseppe,  Betti  Danilo,  Fabbri  Giordano,
 Gentili  Agostino,  Mercadante  Vincenzo,  Pari Gianpaolo, Cappelloni
 Enrico, Gionta Lino, Ferrari Leo, Cesareo  Memmo  Marciano,  Aquilano
 Antonio,  Di Donato Pasquale, Bottazzi Rino, Bellettini Renato, Banal
 Fabio Achille, Cappelli Ezio, Xilo Antonio, Baviello Carmine,  Fasano
 Felice,  Matassino  Aldo,  Dell'Orfano  Mario  Ennio, D'Ella Carmine,
 Matassino  Giuseppe,  Lo  Conte  Giuseppe,  Caputo  Pietro,  D'Angelo
 Roberto,  Ciotola  Paolino,  Frittella  Renzo,  Riposati Mario, Paris
 Luigi,  Di  Paolo  Rocco  Lanci  Giuseppe,  Fe'  Giancarlo,   Bechini
 Vincenzo,  Bernarini  Domenico,  Cottini  Maurizio,  Fabbri  Rizieri,
 Fanetti Claudio, Guerri Mario, Salutari Enzo, Tortelli Irio, Bernardi
 Roberto, Cera Dino, Fanetti  Marcello,  Mambrini  Enrico,  Marcantoni
 Antonio,  Ottavi  Enzo,  Petrangeli  Angelo,  Prezzolini Lucio, Stazi
 Lino, Valentini Lido, Togni Sergio, Spagnolo  Paolo,  Piazzi  Sandro,
 Fioletti Mario, Gigliotti Vittorio, Forcina Giuseppe, Borgonovi Enzo,
 Bancini Leo Corsi Pietro, Delicati Corrado, Raffa Giovanni, Graneroli
 Virgilio, Del Frabbo Giuseppe, Zannini Bruno, Dal Bianco Gian Angelo,
 Passerini   Ilario,   Maina   Mario,  Tonolino  Pierluigi,  Venturini
 Giuseppe, Scalacci  Massimo,  Pennacchini  Enrico,  Spiller  Antonio,
 Locci Dario, Pozza Gian Alberto, Lumachi Mauro, Norcini Fabio, Lusini
 Mario,  Tinti Pierangiolo, Spignoli Gabriele, Antonelli Felice, Bucci
 Domenico, Alfonsi Angelo, Bono Calogero, D'Angelo  Giuseppe,  Gentile
 Antonio, Gagliardi Antonio, Carlone Fulvio, Labricciosa Giulio, Visco
 Pietro,   Coppolaro   Romualdo,   Fasaro  Carmine,  Luongo  Raffaele,
 Nicolussi Cristiano, Del  Fabbro  Giacomo,  D'Ambros  Rosso  Massimo,
 Lazzeri  Lorenzo,  Rinaldi  Luciano,  Di  Filippo  Salvino, Dunnhofer
 Maurizio, Eder Lorenzo,  Malizia  Gianvittorio,  Romanin  Nicola,  De
 Filippo   Roia  Gino,  Vuerich  Sergio,  Pioli  Giuseppe,  Campanella
 Gerardo, Gaibisso Giuseppe,  Panichella  Alfredo,  Cavaliere  Pietro,
 Landi  Gianni,  Regnani  Franco,  Modesti  Elvio, Dondi Giandomenico,
 Gatti Giuseppe, Inforzato Giuseppe, Del Sesto Antonio, Gatta  Egidio,
 Gagliardi   Antonio,  Perugini  Antonio,  Lanni  Anacleto,  Matassino
 Giovanni, Adinolfi Vittorio, Napolitano Luigi, Bosio Antonio, De Luca
 Vincenzo, Damiano  Annibale,  Losinno  Vincenzo,  Riccardi  Giuseppe,
 Sacco  Pasquale,  Falco  Felice  Antonio,  De  Marco  Carmine, Di Meo
 Pietro, Donnarumma Michele,  Marotta Agostino, Dichio  Angelo,  Bello
 Donato,  Dellantonio  Marco,  Larese  Gortigo  Paolo, Primus Roberto,
 Mantegazza   Fausto,  Cimini  Pompeo,  Dezulian  Mauro,  Hartung  von
 Hartungen Augusto, Opprandi Giovanni, Girardi Giuseppe, Costa  Mario,
 Boscacci  Sergio,  De  Pianto  Bruno,  Rigoni  Adriano,  Polo Andrea,
 Callari Sandro, Bruni Alberto, Borin Adriano, Pasin Giovanni, Azzolin
 Antonio,  Moschiatti  Filippo,  Roselli   Cesare,   Acerbi   Silvano,
 Simoncini  Maurizio,  Severini Livio, Sdrubolini Alfio, Bellardinelli
 Franco,  Bonifazi  Gino,  Falistocco  Alvaro,  Puliga  Romano  Italo,
 Patassi  Daniele,  Serani Sabatino, Beccia Antonio, Bernardi Elmo, Di
 Marzio Giulio,  Cortesi  Pier  Giorgio,  Salvi  Pasquale,  Ciccarella
 Gaspare,  Sebastiani  Antonio,  Riganelli  Angelo, Stecconi Paolo, Di
 Giuseppe  Gianfranco,  Santarelli  Gino,  Zapra  Francesco,  Speranza
 Vittorio,   Di   Giamberardino  Loreto,  Di  Santo  Fulvio,  Molinari
 Giuseppe, Romanin Americo, Calmo  Orazio,  De  March  Mario,  Stefani
 Renzo,  Rosson  Silvano,  Ferroni Andrea, Salvagno Oliseo, Moranduzzo
 Armando, Bagnara Gasparino, Schivo Mario,  Tancon  Luciano,  Conedera
 Armando,   Spoladori  Alberto,  Mattei  Graziano,  Mercati  Domenico,
 Incarnati Achille,  Santoponte  Carlo,  Ciucci  Franco,  Di  Caterino
 Giovanna,  Di  Lorenzo  Enio,  Simeoni  Sabatino,  Rosati  Berardino,
 Tomassetti Mario, Pisotta Nello, Cremonini Michele,  Pierro  Antonio,
 Di   Lascio  Carmine,  Santorsa  Canio,  Santomauro  Donato,  Procino
 Leonardo, Scarilli Gaetano, Iaconcic  Giovanni,  Cutillo  Giuseppe  e
 D'Anna  Damiano  rappresentati  e difesi dagli avv.ti Paolo Patelmo e
 Sergio Sbarra ed elettivamente  domiciliati  presso  il  secondo,  in
 Roma, viale Angelico n. 205;
   Contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
 in   persona   del   Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
   Per l'annullamento del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995; del
 decreto ministeriale del 9 agosto 1995; del decreto ministeriale  del
 24  agosto 1995; tutti adottati ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995 n.
 201, con i quali sono state riordinate, rispettivamente, le  carriere
 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
 Stato   a  decorrere  dal  1  settembre  1995  e  si  e'  provveduto,
 contrariamente a quanto disposto  per  le  altre  forze  di  polizia,
 all'inquadramento  dei marescialli maggiori al 7 livello, anziche' al
 7 liv. bis nel  grado  di  ispettore  superiore  (d.m.  sub  a);  dei
 marescialli  al  6  livello  bis,  anziche' al 7 livello nel grado di
 ispettore capo (d.m. sub B); dei brigadieri al 6 livello, anziche' al
 6 livello bis nel grado di ispettore (d.m. sub C);
   Nonche' per l'accertamento e per la declaratoria  del  diritto  dei
 ricorrenti   ad   essere   correttamente   inquadrati   nei  livelli,
 rispettivamente, 7 bis  di  ispettore  superiore  per  i  marescialli
 maggiori;  7  di ispettore capo per i marescialli; 6 bis di ispettore
 per i brigadieri; al calcolo dell'anzianita' maturata nella qualifica
 di brigadiere e vice brigadiere ai fini dell'avanzamento in  carriera
 e dell'inquadramento nella qualifica di ispettore capo;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Vista la memoria prodotta della parte resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito alla pubblica udienza del 28 novembre 1996 l'avv. Patelmo per
 i ricorrenti;
   Nessuno e' comparso per l'Amministrazione resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, Consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti,  sottufficiali  dei  Corpo  forestale  dello  Stato,
 chiedono l'annullamento dei decreti ministeriali in epigrafe,  con  i
 quali  si e' provveduto al loro primo inquadramento nel neo istituito
 ruolo degli ispettori, i  decreti  suddetti,  in  quanto  sono  stati
 adottati  in  applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n.
 201, che, a loro avviso, sarebbe costituzionalmente illegittimo.
   Con  l'unico  motivo  di  gravame  dedotto   denunciano,   infatti,
 l'illegittimita'  costituzionale  dei cit. art. 53, in relazione agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione, perche',  a  parita'  di  grado,  di
 condizioni    operative,    di    capacita'    professionale   e   di
 responsabilita', prevede l'inquadramento dei sottufficiali del  Corpo
 forestale dello Stato in livelli inferiori rispetto all'inquadramento
 previsto   dai  coevi  decreti  legislativi  nn.  198  e  199  per  i
 corrispondenti gradi dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
 guardia di finanza.
   L'Amministrazione  intimata,  costituitasi  in  giudizio,  ha,  con
 successiva memoria, innanzi  tutto  rilevato  che  tra  i  ricorrenti
 figura  un  appartenente  al  ruolo  dei  periti  del C.F.S., che, in
 relazione ai provvedimenti impugnati, non appare legittimato, nonche'
 un ispettore superiore privo di interesse a ricorrere  rivestendo  la
 qualifica   apicale.   Ha,   inoltre,  eccepito  che  il  ricorso  e'
 inammissibile sia per l'eterogeneita' e la parziale  contrapposizione
 delle  situazioni  che  si  intendono  far valere, sia per carenza di
 interesse, in quanto l'accoglimento della domanda  determinerebbe  un
 peggioramento  del  trattamento  economico degli ispettori e dei vice
 ispettori.
   Nel merito ha illustrato le ragioni di infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti.
                             D i r i t t o
   Il ricorso, per la parte concernente i  ricorrenti  Locci  Dario  e
 Riccardi   Giuseppe   -   come   esattamente   eccepisce   la  difesa
 dell'Amministrazione  resistente  -  si  appalesa  inammissibile  per
 difetto di interesse.  Infatti, il primo e' un dipendente che riveste
 la qualifica funzionale di perito e, come tale, e' del tutto estraneo
 alla questione - che forma oggetto del gravame - che riguarda solo il
 personale  appartenente  al  previgente  ruolo  dei sottufficiali del
 Corpo forestale dello Stato; il secondo  come  risulta  dallo  stesso
 atto  introduttivo - e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore
 superiore  e,  quindi,  trattandosi  di  qualifica  apicale,   nessun
 ulteriore  vantaggio  potrebbe trarre dall'eventuale accoglimento del
 gravame.
    Si appalesano, invece, infondate le eccezioni di  inammissibilita'
 del ricorso basate sulle seguenti argomentazioni:
    a)  le  situazioni  che  si intendono far valere sono eterogenee e
 parzialmente contrapposte, in quanto, ad es.,  "l'accoglimento  della
 pretesa  degli  ispettori  capo  all'inquadramento nella qualifica di
 ispettore superiore, con il conseguente verificarsi del  soprannumero
 nella  dotazione  organica  chiusa  di qualifica, risulterebbe lesivo
 delle aspettative di accesso  alla  stessa  qualifica  degli  attuali
 ispettori  e vice ispettori. Infatti, ai sensi dell'art. 21, comma 1,
 lett.  b)  del  decreto  legislativo  n.  201/1995,  l'accesso   alla
 qualifica  di ispettore superiore e' riservato al personale che al 31
 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo.
   Il personale inquadrato nella qualifica  di  ispettore  e  di  vice
 ispettore  puo', per effetto dei benefici previsti dall'art. 53 dello
 stesso decreto legislativo, partecipare al concorso annuale di cui al
 sopracitato art. 21, rispettivamente,  per  il  ciclo  1998  e  2000,
 previo conseguimento i primi della promozione ad ispettore capo dal 1
 luglio 1996 e gli altri ad ispettore dal 1 gennaio 1999".
    b) il ricorso e' inammissibile per carenza di interesse, in quanto
 il  suo  accoglimento determinerebbe un peggioramento del trattamento
 economico del personale degli ispettori e dei vice ispettori. E' noto
 infatti il principio per cui, sussistendo  2  qualifiche  all'interno
 dello  stesso  livello retributivo, l'appartenenza a quella superiore
 da' diritto  ad  uno  scatto  gerarchico  che,  in  base  alla  nuova
 normativa,  viene conservato anche nei passaggi ai successivi livelli
 retribuivi confluendo nella RIA, con conseguente maggiorazione  della
 base  di  calcolo  dei  successivi  scatti.  Nel  caso  di specie sia
 l'ispettore che il vice ispettore, rispettivamente ai livelli VI  bis
 e  VI,  hanno  diritto  ad  uno  o  piu'  scatti che mantengono, come
 effettivamente sta avvenendo, al momento  del  passaggio  al  livello
 retributivo   superiore  e  che,  invece,  perderebbero  per  effetto
 dell'invocato  diretto  inquadramento  dal  1  gennaio   1995   nelle
 qualifiche rispettivamente di ispettore capo ed ispettore".
   Tali argomentazioni - per quel che e' dato comprendere, non essendo
 particolarmente  puntuali  - sembrano muovere da un equivoco di fondo
 perche' si riferiscono agli  inquadramenti  che,  secondo  quanto  si
 evince  dalla stessa memoria difensiva dell'Avvocatura (v. a pag.  6:
 "all'attualita' tutti i ricorrenti hanno ottenuto, alle suddette date
 - 1 luglio 1996 e 1 gennaio 1996 - le  promozioni  in  questione")  -
 sono  stati  piu'  recentemente (nel 1996) effettuati in applicazione
 della normativa c.d. a regime introdotta dal d.lgs. 12  maggio  1995,
 n. 201.
   Infatti,  non a caso, la difesa dell'amministrazione fa riferimento
 alla  procedura  di  inquadramento  disciplinata  dall'art.  21   del
 suddetto  decreto  legislativo  e  alle  qualifiche  del  ruolo degli
 ispettori gia' attribuite con i provvedimenti impugnati.
   La controversia nasce, invece, dai provvedimenti adottati  in  base
 alla normativa transitoria di cui all'art. 53 in virtu' della quale i
 ricorrenti  sono  stati  inquadrati,  per la prima volta, nelle nuove
 qualifiche e livelli del ruolo anzidetto,  istituito  con  lo  stesso
 decreto legislativo.
   In  relazione a tali inquadramenti non e', quindi, ipotizzabile una
 ventilata contrapposizione di interessi tra i ricorrenti,  in  quanto
 tutti    chiedono   l'inquadramento   nella   qualifica   e   livello
 immediatamente superiori.
   Ne' puo' ritenersi che una operazione siffatta possa comportare  un
 peggioramento   del  trattamento  economico  anche  perche',  qualora
 l'attribuzione della qualifica e livello superiori dovesse  implicare
 la perdita degli scatti maturati troverebbe applicazione il principio
 del  divieto di reformatio in pejus sancito dall'art. 227 del t.u.  3
 marzo 1934, n. 383.
   D'altra parte, se, in via di mera ipotesi, si  accettasse  la  tesi
 dell'amministrazione si dovrebbe concludere che anche i sottufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza (in
 possesso  di  gradi  o  qualifiche  corrispondenti,  nel   precedente
 ordinamento,  a  quelli  dei  sottufficiali del Corpo forestale dello
 Stato), per i  quali  le  norme  transitorie  contenute  nei  decreti
 legislativi  nn.    198  e  199  del 12 maggio 1995 prevedono appunto
 l'inquadramento proprio nelle superiori qualifiche e livelli  pretesi
 dai  ricorrenti,  riceverebbero un pregiudizio economico dallo stesso
 inquadramento postulato dai ricorrenti.
   Passando al  merito,  va  brevemente  ricordato  che  i  ricorrenti
 chiedono  l'annullamento dei decreti ministeriali - con i quali si e'
 provveduto all'inquadramento del personale appartenente agli ex gradi
 di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e ordinario  (sostituiti
 questi ultimi dalla legge 7 giugno 1990, n. 149, art. 3, primo comma,
 dall'unica   qualifica   di  maresciallo)  e  di  brigadiere  e  vice
 brigadiere del Corpo forestale dello Stato in  attuazione  di  quanto
 disposto  dall'art.  53 del d.lgs 12 maggio 1995, n. 201 - perche' li
 ritengono  illegittimi   in   via   derivata   per   l'illegittimita'
 costituzionale  della  norma applicata in relazione agli artt. 3 e 97
 della Costituzione.
   Assumono, infatti, che  malgrado  le  indicazioni  della  legge  di
 delega (legge 29 aprile 1995, n. 130 che ha sostanzialmente prorogato
 la   delega  gia'  contenuta  nella  legge  6  marzo  1992,  n.  216,
 modificando soltanto la data di decorrenza degli  effetti  dei  nuovi
 effetti  dei  nuovi  inquadramenti),  in ordine alla omogeneizzazione
 giuridica ed economica della disciplina di tutte le forze di polizia,
 il legislatore delegato abbia perpetuato  con  le  norme  transitorie
 (contenute  nei  decreti  legislativi nn. 198, 199 e 201 del 1995) la
 disparita'  dei  sottufficiali  del  Corpo  forestale  dello   Stato,
 rispetto  ai  corrispondenti  gradi  dell'Arma  dei carabinieri e del
 Corpo della guardia di finanza, in quanto,  a  parita'  di  funzioni,
 l'inquadramento previsto dal cit.  art. 53 avrebbe comportato un loro
 declassamento,  incidente  anche  sul  livello  retributivo. Per cio'
 chiedono la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.
   Il Collegio  ritiene  che,  in  accoglimento  della  richiesta  dei
 ricorrenti,  vada  sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  53 del d.lgs. l2 maggio 1995, n. 201,  in  relazione  agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione  e  che, inoltre, vada sollevata
 d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della stessa norma
 in relazione agli artt. 36 e 76 della Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  dei
 ricorrenti   di   annullamento  dei  decreti  ministeriali  impugnati
 dovrebbe essere respinta, essendo gli inquadramenti in questione  del
 tutto  conformi  al  dettato legislativo, e non appare manifestamente
 infondata.
   E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277  del
 3-12   giugno   1991   la  Corte  costituzionale,  occupandosi  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere  affermato  che  l'Arma  dei
 carabinieri  e'  posta  dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121
 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita
 "forza armata in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza"  -  ha
 incidentalmente  precisato  -  allo scopo di ulteriormente porre alla
 luce la sostanziale equiparazione  funzionale  fra  gli  appartenenti
 alla  polizia  di  Stato  e  all'Arma dei carabinieri predicata dalla
 norma - che e altre forze di  polizia,  in  quanto  istituzionalmente
 titolari  di  diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo
 (secondo comma) menzionate solo per il concorso  che  possono  essere
 chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il  successivo  intervento  del  legislatore con il d.-l. 7 gennaio
 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella  legge 6 marzo 1992,
 n. 216), recante autorizzazione di  spesa  per  la  perequazione  del
 trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
 relazione alla citata  sentenza  della  Corte  e  all'esecuzione  dei
 giudicati,   ha   disposto  anche  la  perequazione  dei  trattamenti
 economici relativi al personale delle corrispondenti categorie  delle
 altre  forze  di  polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo
 per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle  forze  di
 polizia  e  del  personale delle Forze armate nonche' per il riordino
 delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In particolare, ha previsto l'emanazione da parte  del  Governo  di
 decreti   legislativi   contenenti,   fra   l'altro,   le  necessarie
 modificazioni agli ordinamenti del personale  indicato  nell'art.  2,
 comma  1 ...   allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art.
 3, primo comma), e  la  possibilita'  che,  in  detti  decreti  fosse
 previsto  che  la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei ruoli, gradi e qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione  di  qualifiche o gradi, ovvero mediante la soppressione
 di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi  ruoli,
 qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).
   L'intento  perseguito  era,  quindi, quello, del tutto evidente, di
 porre fine a ogni disparita', di carattere  giuridico  ed  economico,
 nel  trattamento  del  personale  comunque  chiamato  a svolgere, nei
 settori di competenza funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione  ed  omogenizzazione,  con  il
 decreto  legislativo  di  cui  si discute, ha previsto a regime (cfr.
 tabelle allegate) un identico sviluppo  di  carriera,  e  conseguenti
 livelli  retribuivi,  delle  altre forze di polizia, riconoscendo con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il decreto n. 201 ha peraltro dettato  una  disciplina  transitoria
 (artt.  51  e  ss.)  per il primo inquadramento dei sottufficiali del
 Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli  agenti  ed
 assistenti dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un
 diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo
 inquadramento  del  personale  appartenente  ai  corrispondenti gradi
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia  di  finanza  (v.
 decreti legislativi di pari data n. 198 e 199).
   Segnatamente,  per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art.
 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi  nn.  198  e  199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo  di  (VI)  di  provenienza,
 mentre  il  vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della guardia
 di finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario  (equivalente  ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2)  che  il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale
 dello Stato, gia' collocato al VI livello  bis,  e'  inquadrato  come
 ispettore,  conservando  lo  stesso  livello  retributivo (VI-bis) di
 provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo  dell'Arma  dei
 carabinieri  e  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente  ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia' collocato al VII livello, e'  inquadrato  come  ispettore  capo,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di provenienza,
 mentre l'ex maresciallo maggiore  e  maggiore  scelto  dell'Arma  dei
 carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante  o  ispettore  superiore e collocato nel livello retributivo
 VII-bis.   E', quindi, evidente che  i  ricorrenti  -  a  parita'  di
 situazioni  di  provenienza  - sono stati penalizzati dalla normativa
 transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle  altre  forze  di
 polizia,  penalizzazione  che non puo' trovare giustificazione - come
 pretenderebbe  l'amministrazione  resistente  -   nella   valutazione
 comparata   dei   benefici  di  carriera  conseguiti  nel  tempo,  in
 applicazione della normativa  di  settore,  dagli  appartenenti  alle
 varie  forze di polizia, perche', secondo la legge di delega, ai fini
 della omogeneizzazione e la conseguente equiordinazione dei compiti e
 dei connessi trattamenti economici del  personale  appartenente  alle
 varie  forze  di  polizia, si sarebbe dovuto procedere esclusivamente
 alla valutazione del contenuto funzionale  della  qualifica  o  grado
 gia'  rivestiti  dal  personale  alle  singole  armi, per individuare
 l'equivalenza delle rispettive funzioni.
   Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n.  20  sembra  violare
 l'art.  76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi
 di  omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal   legislatore
 delegante.
   Inoltre,  poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a
 regime introdotta dal legislatore delegato,  la  sostanziale  parita'
 della qualifica e delle funzioni, sembra violato anche l'art. 3 della
 Costituzione  e,  di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento
 economico attribuito agli  ex  marescialli  e  brigadieri  del  Corpo
 forestale  dello  Stato  deve  considerarsi  non  proporzionato  alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle  altre
 forze   di   polizia,   svolgente   funzioni   equivalenti  e'  stato
 riconosciuto, sia pure attraverso  l'immediato  inquadramento  in  un
 grado  e  livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
 economico piu' elevato.
   Non manifestamente infondata appare anche la censura di  violazione
 del   principio,   consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione  di
 imparzialita'  intesa  come  non   arbitrarieta'   della   disciplina
 adottata.
   Sono,  infatti,  del  tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a
 parita' di funzioni, riconosciute ex lege,  sia  stata  prevista  una
 duplice  ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi  e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della  Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita'
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 d.lgs.  12  maggio  1992,  n. 201, rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  sezione, la presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di  Consiglio  del  28  novembre
 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 97C1352