N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 1997

                                 N. 74
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 25 novembre 1997 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Agricoltura   -   Agriturismo   -   Regione   Marche   -   Disciplina
    dell'attivita' agrituristica e del turismo rurale  -  Disposizioni
    concernenti la ristorazione e la capacita' ricettiva delle aziende
    -  Mancata  osservanza  del  necessario  rapporto di connessione e
    complementarieta' rispetto all'attivita'  agricola  -  Trattamento
    piu' favorevole delle conduzioni in forma cooperativa o societaria
    -  Contrasto  con  la  legge-quadro  in  materia n. 730 del 1995 -
    Mancata,  espressa  menzione  dei  parametri   costituzionali   di
    riferimento.
 (Legge regione Marche 28 ottobre 1997).
(GU n.49 del 3-12-1997 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato e presso la sede di
 questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12 legalmente domiciliato  contro
 la  regione  Marche, in persona del presidente della Giunta regionale
 in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge regionale approvata in data 8 luglio 1997  concernente:  "Norme
 per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale" riapprovata in
 testo  parzialmente  modificato  a maggioranza assoluta il 28 ottobre
 1997.
                               F a t t o
   Il Consiglio regionale delle Marche  aveva  approvato,  in  data  8
 luglio  1997, la legge in epigrafe. La legge non era stata promulgata
 perche' il Governo ne aveva chiesto  il  riesame,  rilevando  che  le
 disposizioni  in  essa  contenute  erano viziate dal mancato rispetto
 della connessione e  complementarieta'  dell'attivita'  agrituristica
 rispetto  all'attivita'  agricola,  della  lesione  del  principio di
 libera  concorrenza  e  del  mancato  rispetto   del   principio   di
 subordinazione di efficacia al parere di compatibilita' C.E.
   Il  Consiglio  regionale  in  data 28 ottobre 1997 ha riapprovato a
 maggioranza assoluta la legge, modificandolo  solo  sul  punto  della
 pregiudiziale comunitaria, comunicandola al Commissario di Governo il
 3 novembre 1997.
   Avverso  l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
 con  il  presente   ricorso   propone   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  a  norma  dell'art.  127  della  Costituzione, per i
 seguenti
                              M o t i v i
   La  legge  appare  censurabile  per  una  serie   di   disposizioni
 contrastanti  con  la disciplina recata dalla legge quadro 5 dicembre
 1985, n. 730.
   Non viene infatti  rispettato  il  requisito  della  connessione  e
 complementarieta'   propri   dell'attivita'   agrituristica  rispetto
 all'attivita' agricola  nel  disposto  dell'art.  2,  secondo  comma,
 lettera  b),  laddove  e' prevista la somministrazione per il consumo
 sul  posto  di  pasti  e  bevande,  ivi  comprese  quelle a carattere
 alcoolico e  superalcoolico,  caratteristici  tipici  della  regione,
 omettendo  la  caratteristica  della produzione nell'azienda agricola
 dove vengono somministrati. Lo stesso vizio si ravvisa  nell'art.  5,
 secondo  comma,  laddove  si  afferma  che  pasti  e  bevande  devono
 provenire solo per almeno il 30%  della  quantita'  somministrata  da
 materia  prima  prodotta  nell'azienda  e nell'art.   5, terzo comma,
 laddove e' previsto un ulteriore abbassamento al 20% per  le  aziende
 che pratichino agricoltura biologica.
   Deve  inoltre  rilevarsi  che il disposto di cui all'art. 3, quarto
 comma, oltre a porre in discussione i requisiti della  connessione  e
 complementarieta',  sotto  il  profilo  della  ristorazione, mette in
 discussione i requisiti sotto il profilo dell'ospitalita', stabilendo
 che gli stessi si diano per presunti "nel caso di aziende  che  diano
 ospitalita' completa a non piu' di 8 persone o somministrino 16 pasti
 giornalieri"; oppure accolgano campers e roulotte per un massimo di 4
 piazzole.
   Viene  infine gravemente leso il principio della libera concorrenza
 nel disposto di cui all'art. 5, primo comma, lettere a) e c)  ove  si
 consentono limiti ricettivi piu' elevati a favore delle conduzioni in
 forma cooperativa e societaria a danno delle ditte individuali.
   Per  le  suesposte  argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei
 Ministri chiede che la  Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del
 presente  ricorso,  voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
 della legge regionale in epigrafe.
     Roma, addi' 12 novembre 1997
          Ignazio Francesco Caramazza - avvocato dello Stato
 97C1353