N. 368 ORDINANZA 24 - 28 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza ed assistenza - Ricostruzione e trattamento pensionistico
 in  base  alla  sentenza  n.  495/1993  della  Corte costituzionale -
 Disposizioni  relative  alle  modalita'  di  pagamento  delle   somme
 maturate  a  favore  degli  aventi  diritto  - Difetto di rilevanza -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).
 
 (Cost., art. 81, quarto comma).
 
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l.  28
 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con  n.
 43  ordinanze  emesse  il  16  aprile  1996  dal  pretore di Brescia,
 iscritte dal  n.  641  al  n.  683  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 28, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti gli atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 29 ottobre 1997 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere  la
 ricostruzione  del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 43 ordinanze
 di  identico  contenuto  emesse  il  16  aprile  1996,  ha  sollevato
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996,
 n. 166 (Norme in materia previdenziale);
     che, secondo il rimettente, la  norma  censurata  -  sopravvenuta
 nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  disposizioni  relative alle
 modalita' di pagamento delle somme maturate  a  favore  degli  aventi
 diritto  in  applicazione  della  citata  sentenza  di illegittimita'
 costituzionale e della sentenza n. 240 del  1994  -  si  porrebbe  in
 contrasto  con  l'art.    81,  quarto  comma, della Costituzione, per
 violazione dell'obbligo di copertura finanziaria  relativamente  agli
 anni 1999, 2000 e 2001;
     che,  sempre  secondo  il  rimettente,  il  denunciato vulnus non
 sarebbe eliminato dalla previsione del meccanismo di  estinzione  del
 debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
     che  nei  giudizi  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e  si e' costituito l'INPS,
 concludendo entrambi  per  l'inammissibilita'  o  per  l'infondatezza
 della sollevata questione;
   Considerato  che  i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
 decisi, in quanto riguardanti questioni identiche;
     che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non e' stato convertito e  che
 la  censurata normativa e' stata reiterata dai dd.-l. 27 maggio 1996,
 n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996,  n.  499,  tutti
 decaduti,  i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6,
 della legge 28 novembre 1996, n. 608;
     che l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  ha
 introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva
 previsione  di  pagamento  delle  somme  dovute  agli  interessati in
 applicazione delle sentenze della Corte  costituzionale  n.  495  del
 1993 e n. 240 del 1994;
     che  peraltro  nella  fattispecie riveste preliminare rilievo, in
 termini  di  sovraordinazione  logico-processuale  rispetto  ad  ogni
 possibile  censura  di  incostituzionalita'  (v.  sentenza n. 103 del
 1995), la considerazione che tanto nella normativa  decretale  quanto
 in  quella  di legge (art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996) viene
 sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;
     che  la  mancata  censura  di  tale  previsione,  la  quale trova
 immediata applicazione anche  nei  processi    a  quibus  (come,  tra
 l'altro,   avverte   lo  stesso  rimettente),  rende  irrilevante  la
 sollevata  questione,  e  pertanto    questa  risulta  manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  1  del  d.-l.  28
 marzo  1996,  n.  166 (Norme in materia previdenziale), sollevata, in
 riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  dal
 pretore di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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