N. 369 ORDINANZA 24 - 28 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   ed   assistenza   -   Pensioni   di   guerra  -  Revoca
 dell'indennita' integrativa speciale per contemporanea titolarita' di
 altra pensione a carico dell'INPS - Mancata previsione della comunque
 salvezza  dell'importo  corrispondente  al  trattamento   minimo   di
 pensione  previsto  per  il  fondo  pensioni  lavoratori dipendenti -
 Difetto di pregiudizialita' della questione  nel  giudizio  a  quo  -
 Difetto di motivazione e di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 28, primo e secondo comma).
 
(GU n.49 del 3-12-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
  Giudici:  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, quinto
 comma, della legge 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento
 delle pensioni di guerra, in attuazione della delega  prevista  dalla
 legge 23 settembre 1981, n. 533), promosso con ordinanza emessa il 17
 novembre  1995  dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
 regione Liguria, sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Arza'  Giuseppe
 contro  la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, iscritta al
 n. 932 del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale, dell'anno
 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  -  promosso  da  Arza'
 Giuseppe,  titolare  di  pensione di guerra, avverso il provvedimento
 della Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, con cui  gli  e'
 stata  revocata  l'attribuzione  dell'indennita' integrativa speciale
 goduta su  detto  trattamento,  per  il  motivo  della  contemporanea
 titolarita'  da  parte  del  ricorrente  di  altra  pensione a carico
 dell'Inps, sulla  quale  veniva  percepita  l'indennita'  integrativa
 speciale - la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
 Liguria,  con  ordinanza  emessa  il  17  novembre 1995, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  quinto  comma
 (recte: sesto comma), del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo
 riordinamento  delle  pensioni  di guerra, in attuazione della delega
 prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), "nella parte in  cui
 non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennita'
 integrative  speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico
 all'indice del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo
 corrispondente al trattamento minimo  di  pensione  previsto  per  il
 Fondo pensioni lavoratori dipendenti";
     che,  secondo  il  rimettente,  nell'impossibilita'  di estendere
 analogicamente alla presente fattispecie il   decisum delle  sentenze
 n. 172 del 1991 e n. 494 del 1993 (con cui questa Corte ha dichiarato
 l'illegittimita'    costituzionale,  rispettivamente,  degli artt. 17
 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 99, secondo comma, del d.P.R.
 29  dicembre  1973,  n.  1092,  nella  parte  in  cui   appunto   non
 prevedevano,  nei  confronti di titolari di piu' pensioni, che, fermo
 restando il divieto di cumulo delle indennita' integrative  speciali,
 dovesse  comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento
 minimo  di  pensione  previsto  per  il  Fondo  pensioni   lavoratori
 dipendenti),  la  vigenza della norma censurata - senza il correttivo
 indicato  per  situazioni  sostanzialmente  identiche  dalle   citate
 sentenze  -  verrebbe  a  confliggere  con il sistema gia' oggetto di
 chiare indicazioni da parte della Corte costituzionale e, quindi, con
 gli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, Cost.;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita'  o  infondatezza
 della sollevata questione;
   Considerato  che  la sezione giurisdizionale per la regione Liguria
 della Corte dei conti, quanto alla rilevanza della questione,  si  e'
 limitata  ad  osservare  come  "apparirebbe determinante, ai fini del
 decidere, acclarare se, anche nel  divieto  di  cumulo  di  cui  alla
 normativa  de  qua,  debba  farsi  salva  comunque  l'integrazione al
 minimo";
     che neppure nel contesto  dell'ordinanza  di  rimessione  -  vuoi
 nella  narrativa del fatto, vuoi nelle considerazioni in diritto - e'
 fatto alcun cenno in  ordine  alla  circostanza  che  il  ricorrente,
 percependo  altra pensione a carico dell'Inps, venisse a fruire di un
 trattamento inferiore al minimo garantito;
     che  dunque  - non contestata la previsione normativa del divieto
 di cumulo delle indennita' integrative speciali o di analoghi sistemi
 di adeguamento automatico all'indice del costo della  vita  -  appare
 apodittica   (e   quindi  ben  lungi  dall'essere  sostenuta  da  una
 motivazione autosufficiente)  l'affermazione  della  pregiudizialita'
 nel  giudizio a quo e della rilevanza della questione, la quale viene
 prospettata come specificamente riguardante proprio  la  salvaguardia
 dell'importo   corrispondente   al  trattamento  minimo  di  pensione
 previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
     che  la   questione   va   pertanto   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30
 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo  riordinamento  delle  pensioni  di
 guerra,  in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre
 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38,  primo  e
 secondo  comma,  della  Costituzione,  dalla Corte dei conti, sezione
 giurisdizionale per la regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
                         Il Presidente: Guizzi
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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