ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 novembre 1997, n. 61 

  Decreto 29  luglio 1997, n.  331. Regolamento recante norme  per la
definizione  dei   criteri  e   delle  modalita'   applicative  delle
disposizioni concernenti il trattamento  di pensione di anzianita' e,
in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di
lavoro   a  tempo   parziale  nei   confronti  del   personale  delle
amministrazioni pubbliche.
(GU n.283 del 4-12-1997)
 
 Vigente al: 4-12-1997  
 

                                  Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri -  Dipartimento    per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del lavoro e   della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
  In attuazione a quanto disposto  dall'art. 1, comma 187 della legge
finanziaria  n. 662/1996,  il  Ministro della  funzione pubblica,  di
concerto con il Ministro del tesoro, ha emanato il decreto n. 331 del
29  luglio 1997,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 229  del 1
ottobre 1997 con  il quale sono state dettate  le norme regolamentari
in  materia di  cumulo  tra pensione  di  anzianita' e  retribuzione,
conseguente alla  trasformazione del rapporto di  lavoro in parttime,
per i pubblici dipendenti.
  In  particolare, in  deroga  al regime  di  incumulabilita' di  cui
all'art.  1,  comma  189,  della suddetta  legge  finanziaria,  viene
concessa, al  personale delle amministrazioni pubbliche,  la facolta'
di cumulare il trattamento pensionistico di anzianita' con il reddito
derivante dalla trasformazione del rapporto  di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale,  a condizione che sia in possesso  dei requisiti di
eta'  ed anzianita'  contributiva indicati  nella tabella  B allegata
alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (si ricorda che per l'anno 1997 sono
richiesti   52  anni   di   eta'   congiuntamente  ad   un'anzianita'
contributiva  pari  a  35  anni,  ovvero  36  anni  di  contribuzione
indipendentemente dal requisito anagrafico).
  Destinatari  della norma  sono i  dipendenti delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1,  comma 2, decreto legislativo n. 29/1993
appartenenti   alle    varie   qualifiche   funzionali    o   profili
professionali,   con   eccezione    del   personale   con   qualifica
dirigenziale, del  personale militare, delle  Forze di polizia  e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sussiste il divieto
di  trasformazione del  rapporto di  lavoro  da tempo  pieno a  tempo
parziale.
  Per  i  dipendenti  che  esercitano  la  facolta'  di  cumulare  il
trattamento pensionistico con quello  derivante da rapporto di lavoro
parttime,  continua ad  applicarsi il  regime delle  incompatibilita'
previsto per il personale a tempo pieno.
  La  trasformazione  del  rapporto  deve  avvenire  nel  limite  del
contingente  massimo  gia'  previsto  per  il  tempo  parziale,  che,
attualmente,  non  puo'  superare  il 25%  della  dotazione  organica
complessiva  di  personale  a  tempo  pieno  per  ciascuna  qualifica
funzionale, come stabilito dall'art. 22 della legge n. 724/1994 e poi
confermato dai CCNL di comparto.
  L'ente  datore  di  lavoro  non  puo'  accogliere  una  domanda  di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata ai
sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale in esame, qualora esistano
situazioni   di   esubero   nella  qualifica   funzionale   posseduta
dall'interessato.
  La misura  della prestazione  di lavoro a  tempo parziale  non puo'
essere inferiore al 50% dell'orario pieno.
  Per  il  personale  docente  appartenente al  comparto  scuola,  la
riduzione dell'orario deve  avvenire nel rispetto dei  limiti e delle
modalita' indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.
  La trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale avverra'
entro sessanta  giorni dalla data  di presentazione della  domanda da
parte dell'interessato;  dalla stessa data decorrera'  il trattamento
pensionistico  anticipato, anche  in deroga  alle decorrenze  fissate
dall'art. 1, comma  29, della legge n. 335/1995, a  condizione che il
richiedente sia gia' in possesso dei requisiti previsti dalla tabella
B allegata alla citata legge di riforma.
  Una volta esercitata la facolta'  di trasformazione del rapporto di
lavoro con  contestuale riconoscimento del diritto  al trattamento di
pensione anticipato,  non e' piu'  consentito il passaggio  da orario
ridotto a quello pieno ed il  regime di cumulo ha validita' per tutta
la durata residua del rapporto di lavoro.
  L'ente datore  di lavoro, accertato  il diritto ad  usufruire della
normativa in esame, dovra':
  1)   determinare  l'ammontare   del   trattamento  provvisorio   di
quiescenza spettante  alla data della trasformazione  del rapporto di
lavoro in base al servizio effettivamente prestato;
  2) trasmettere alla competente  direzione provinciale del Tesoro il
relativo  modello  755  con  allegata  certificazione  attestante  la
prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del decreto ministeriale
n. 331 del 29 luglio 1997 e l'esatta percentuale parttime/fulltime;
  3) corrispondere  al richiedente la retribuzione  ridotta secondo i
criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale.
  La  direzione   provinciale  del  Tesoro,  acquisita   la  suddetta
documentazione,  provvedera' a  mettere in  pagamento il  trattamento
provvisorio di pensione ridotto  in misura inversamente proporzionale
alla riduzione dell'orario normale di lavoro, tenendo presente che il
cumulo  tra  pensione  e  retribuzione  non  puo'  comunque  superare
l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parita'
di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
  Esempio:
  lavoratore  con contratto  di  lavoro di  36  ore settimanali,  con
retribuzione pari a L. 2.000.000;
  trasformazione dell'orario di lavoro a parttime per un totale di 18
ore settimanali con riduzione, quindi,  del 50% dell'orario di lavoro
e conseguente retribuzione pari a L. 1.000.000;
  l'importo  della   pensione  teoricamente  spettante,  pari   a  L.
1.200.000, dovra' essere  ridotto del 50%, ossia di una  somma pari a
L. 600.000;
  la retribuzione di  L. 1.000.000 piu' la quota di  pensione, pari a
L.  600.000,  corrispondera'  alla  somma  di  L.  1.600.000  che  il
lavoratore complessivamente percepira'.
  L'ente datore di lavoro e' tenuto a comunicare annualmente alla DPT
l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta; in caso di
variazione,   lo  stesso   ente  datore   di  lavoro   provvedera'  a
rideterminare  il trattamento  provvisorio  di pensione  teoricamente
spettante  e  trasmettera'  il  nuovo  modello  755  alla  competente
direzione provinciale del Tesoro; quest'ultima dovra' tenere presente
che  l'importo da  mettere in  pagamento non  puo' comunque  superare
l'ammontare della  pensione di  anzianita' teoricamente  spettante al
momento  della trasformazione  del rapporto  di lavoro  (nell'esempio
sopra  indicato  non  potra'  superare,  pertanto,  la  somma  di  L.
1.200.000).
  Alla  data  di  definitiva  cessazione,  l'INPDAP  determinera'  il
trattamento  pensionistico sulla  base  della complessiva  anzianita'
contributiva  maturata dall'iscritto,  considerando  che il  servizio
prestato a parttime  dalla data di trasformazione  incidera', ai fini
della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto di
lavoro a tempo parziale.
  In questa fattispecie, qualora il  servizio prestato a parttime sia
inferiore  al  quinquennio,  non si  procedera'  all'applicazione  di
quanto  disposto   dall'art.  29  della  legge   n.  153/1981  (media
ponderata).
  Resta inteso che il diritto al trattamento pensionistico anticipato
rimane  acquisito   in  base   alle  norme   vigenti  alla   data  di
trasformazione del rapporto di lavoro.
  I  trattamenti  di  fine rapporto,  comunque  denominati,  verranno
liquidati  esclusivamente  alla  data di  definitiva  cessazione  del
rapporto di lavoro, valutando il periodo prestato a tempo parziale in
misura ridotta in base al rapporto parttime/fulltime.
  Il  personale cessato  dal 30  settembre 1996  fino all'entrata  in
vigore del decreto in esame  (1 ottobre 1997) puo' presentare domanda
di riammissione  in servizio per usufruire  delle citate disposizioni
purche' in possesso alla data del  30 settembre 1996 del requisito di
52 anni di  eta' congiuntamente ad un'anzianita'  contributiva pari a
35 anni, ovvero 36  anni di contribuzione indipendentemente dall'eta'
posseduta.
  La richiesta  di riammissione in servizio  dovra' essere presentata
entro il 30 dicembre 1997 (novanta giorni dalla data di pubblicazione
del   decreto  ministeriale)   e  l'accoglimento   della  stessa   e'
subordinato ai vincoli previsti per una prestazione di lavoro a tempo
parziale  (non esistenza  di  situazioni di  esubero nella  qualifica
funzionale  posseduta  dall'interessato  e  rispetto  del  limite  di
contingente massimo  del 25% della dotazione  organica complessiva di
personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale).
  L'ente   datore  di   lavoro   dovra'  tempestivamente   comunicare
l'avvenuta riammissione  in servizio  del richiedente  alla direzione
provinciale del  Tesoro e,  a decorrere  dalla data  di riammissione,
provvedera' a  rideterminare il  trattamento provvisorio  di pensione
gia' posto  in essere,  riducendolo della percentuale  risultante dal
rapporto di  lavoro parttime/fulltime instaurato in  applicazione del
decreto in esame.
  La  DPT, una  volta acquisito  il modello  755, eroghera'  il nuovo
trattamento  di  quiescenza, rispettando  i  limiti  di cumulo  sopra
indicati.
  Gli  importi dei  trattamenti di  fine rapporto  eventualmente gia'
corrisposti sono  considerati come anticipi e  verranno scomputati al
momento della definitiva liquidazione del trattamento di quiescenza.
  Poiche' i destinatari  del decreto ministeriale in  esame sono, per
espressa  previsione normativa,  i  dipendenti delle  amministrazioni
pubbliche  di cui  all'art. 1,  comma 2,  del decreto  legislativo n.
29/1993,   restano  esclusi   i   lavoratori   che  hanno   mantenuto
l'iscrizione a  questo Istituto  a seguito  di opzione  esercitata ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 274/1991.
  Per  questi  ultimi   il  cumulo  tra  pensione   di  anzianita'  e
retribuzione, conseguente alla trasformazione  del rapporto di lavoro
in  parttime,  seguira'  la   normativa  generale  dell'AGO,  dettata
dall'art. 1, comma 185, della legge finanziaria n. 662/1996.
  In  particolare, il  presupposto  fondamentale  affinche' sorga  il
diritto  al trattamento  di  quiescenza  anticipato e'  rappresentato
dall'obbligo,  da parte  degli  enti datori  di  lavoro, di  chiedere
preventiva autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro. Tale
autorizzazione verra' rilasciata a condizione che venga assunto nuovo
personale per  una durata e per  un tempo lavorativo non  inferiore a
quello  ridotto  accordato  ai  dipendenti  che  si  avvalgono  della
facolta' di cui all'art. 1, comma 185, della legge n. 662/1996.
  L'ente di  appartenenza dovra' dare tempestiva  comunicazione della
trasformazione del rapporto di lavoro all'ispettorato provinciale del
lavoro ed a questo Istituto.
  Contrariamente a  quanto indicato per i  lavoratori appartenenti ad
amministrazioni  pubbliche,  per  questa categoria  di  iscritti,  la
decorrenza  del trattamento  di  quiescenza seguira'  le finestre  di
accesso alle pensioni  di anzianita' previste dall'art.  1, comma 29,
della legge n. 335/1995.
  Pertanto,  la   trasformazione  da   fulltime  a   parttime  dovra'
coincidere  con  le date  stabilite  dall'ordinamento  vigente per  i
pensionamenti anticipati.
  Inoltre,  per  i  suddetti   dipendenti,  non  e'  prevista  alcuna
possibilita' di  riammissione in servizio,  in quanto la  facolta' di
cumulare la  pensione di anzianita' con  la retribuzione, conseguente
alla  trasformazione del  rapporto di  lavoro in  parttime, e'  stata
introdotta  dalla legge  finanziaria n.  662/1996, con  effetto dalla
data del 30 settembre 1996.
  Per i  lavoratori che  hanno mantenuto l'iscrizione  all'INPDAP, ma
appartengono ad enti privatizzati,  la trasformazione del rapporto di
lavoro, fermo restando il possesso  dei requisiti per il diritto alla
pensione di anzianita'  previsto dalla tabella B  allegata alla legge
n.  335/1995,  puo'  avvenire  in  misura  non  inferiore  a  18  ore
settimanali.
  La direzione provinciale del  Tesoro nell'erogare il trattamento di
quiescenza anticipato  a questa  categoria di iscritti  dovra' tenere
presente   che  tale   importo,   ridotto   in  misura   inversamente
proporzionale  alla  riduzione  dell'orario normale  di  lavoro,  non
potra' comunque essere inferiore al 50% dell'ammontare della pensione
teoricamente spettante.
  Esempio:
  lavoratore  con  contratto di  lavoro  di  40 ore  settimanali  con
retribuzione pari a L. 2.000.000;
  trasformazione dell'orario di lavoro a parttime per un totale di 24
ore  settimanali,  con riduzione  del  40%  dell'orario di  lavoro  e
conseguente retribuzione pari a L. 1.200.000;
  l'importo di  pensione teoricamente spettante  in misura pari  a L.
1.000.000 dovrebbe essere ridotto del 60%,  ossia di una somma pari a
L. 600.000;
  poiche'  la  riduzione dell'importo  di  pensione  non puo'  essere
superiore  al  50%, la  riduzione  stessa  sara'  pari a  L.  500.000
anziche' L. 600.000;
  complessivamente  il   lavoratore  in  questione   percepira',  tra
retribuzione e quota di pensione, un importo pari a L. 1.700.000.
                   Chiarimenti operativi in merito
                 alla normativa generale che regola
                i rapporti di lavoro a tempo parziale
  Si  ritiene opportuno  fornire  ulteriori  ed univoche  indicazioni
circa i rapporti di lavoro  a tempo parziale disciplinati dall'art. 8
della legge 29 dicembre 1988, n.  554, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,  n. 117, cosi' come integrati e
modificati  dalle norme  risultanti  dalla contrattazione  collettiva
nazionale e  dalle successive disposizioni impartite  dall'art. 8 del
decreto legislativo 16 settembre 1996,  n. 564, dall'art. 1, commi da
56  a 65,  della legge  23  dicembre 1996,  n. 662,  dall'art. 6  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito dalla legge 28 maggio
1997, n. 140 e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  In  questa  sede  si  dara'  risalto  prevalentemente  ai  riflessi
previdenziali    scaturenti    dall'applicazione    delle    suddette
disposizioni, senza  approfondire la disciplina relativa  al rapporto
di lavoro, per la quale si fa espresso rinvio alle norme citate.
  La tutela previdenziale del rapporto  di lavoro a tempo parziale e'
fornita  dall'art.  8  della   legge  n.  554/1988.  Le  disposizioni
contenute in detto articolo prevedono:
  ai fini del  diritto del trattamento di quiescenza  e di previdenza
gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;
  ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e
di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni
interi moltiplicando  gli stessi  per il coefficiente  risultante dal
rapporto  tra orario  settimanale di  servizio ridotto  ed orario  di
servizio a  tempo pieno; conseguentemente,  l'anzianita' contributiva
ai   fini  della   determinazione   dell'ammontare  del   trattamento
previdenziale  e' pari  alla  proporzione esistente  tra l'orario  di
lavoro effettivamente svolto e quello fulltime;
  per la base di calcolo  si considerano le retribuzioni previste per
la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno;
  ai fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della legge
29  aprile 1976,  n.  177, e'  ridotto in  base  al coefficiente  del
rapporto parttime/fulltime;
  ai fini della liquidazione del  trattamento di quiescenza, nei casi
di passaggio di rapporto di lavoro con orario pieno a quello di tempo
parziale  e  viceversa,  si   applica  la  media  ponderata  prevista
dall'art. 29 del  decreto-legge 28 febbraio 1981,  n. 38, convertito,
con modificazioni, nella legge 23  aprile 1981, n. 153, considerando,
ai fini  del quinquennio, il  servizio utile  ai fini del  diritto, e
come retribuzioni quelle riferite al tempo pieno.
  Con il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri 17 marzo
1989,  n.  117,  sono  state dettate  le  norme  regolamentari  sulla
disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
  In particolare, si stabiliva che l'orario mensile delle prestazioni
di servizio parttime doveva essere pari al 50% di quello previsto per
il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo
professionale. Solo  per eccezionali e motivate  esigenze di servizio
poteva  derogarsi  al  limite  predetto, in  misura  percentuale  non
superiore al  20% in piu'  o in  meno, mediante decreto  del Ministro
competente, di  concerto con Ministro  per la funzione pubblica  e il
Ministro del tesoro.
  Con  l'emanazione  dei recenti  CCNL  e'  stata disapplicata  detta
disposizione,  stabilendo  che, per  i  rapporti  di lavoro  a  tempo
parziale  costituiti dopo  la stipulazione  dei citati  contratti, la
durata della  prestazione lavorativa  non dovra' essere  inferiore al
30% di quella a tempo pieno.
  Il tempo parziale puo' essere realizzato, sulla base delle seguenti
tipologie  prescelte dall'amministrazione  per  il potenziamento  dei
propri servizi:
  con articolazione della prestazione di  servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  con  articolazione   della  prestazione  su  alcuni   giorni  della
settimana, del  mese o determinati periodi  dell'anno (tempo parziale
verticale), in misura  tale da rispettare, come media,  la durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale
preso in considerazione (settimana, mese o anno).
  L'art. 1, comma 57, della legge finanziaria n. 662/1996, allo scopo
di  favorire una  piu' ampia  diffusione del  parttime, ne  ha esteso
l'ambito di applicazione; e' stato  infatti previsto che, a decorrere
dal  1  gennaio  1997  tutto il  personale  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni,  appartenente  alle   varie  qualifiche  o  livelli,
escluso  il personale  con qualifica  dirigenziale, puo'  chiedere il
passaggio al  tempo parziale. Possono, quindi,  usufruire di parttime
anche le qualifiche piu' elevate (che svolgono funzioni ispettive, di
direzione  o   di  coordinamento  di  unita'   organiche  centrali  o
periferiche o che  hanno l'obbligo della resa  del conto giudiziale),
che erano escluse dalla disciplina precedente.
  Non possono chiedere  il parttime: il personale  militare, le Forze
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Si precisa,  inoltre, che le  norme relative al tempo  parziale non
riguardano i  professori universitari,  essendo prevista,  per questa
categoria,  una  disciplina del  tutto  particolare,  non solo  sulle
attivita' extraistituzionali consentite,  ma anche sull'articolazione
temporale della prestazione.
  Per il personale  della scuola restano ferme, dato  il carattere di
specialita'  del  comparto,  le  specifiche  disposizioni  sul  tempo
parziale contenute nel contratto collettivo di lavoro.
  Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora
non  e'  intervenuto  riguarda   il  limite  massimo  ammissibile  di
posizioni di  lavoro a tempo  parziale. Tale contingente  massimo non
puo'  superare  il  25%   della  dotazione  organica  complessiva  di
personale   a  tempo   pieno  per   ciascuna  qualifica   funzionale,
confermando la misura a suo  tempo stabilita dall'art. 22 della legge
n. 724/1994 e poi confermata dai CCNL di comparto.
  L'art.  6, comma  4, del  decreto-legge n.  79/1987 coordinato  con
legge  di  conversione  n.  140/1997 prevede  per  i  dipendenti  che
trasformano il rapporto di lavoro da  tempo pieno a tempo parziale il
diritto ad  ottenere il ritorno  al tempo  pieno alla scadenza  di un
biennio  dalla  trasformazione,   nonche'  alle  successive  scadenze
previste dai contratti collettivi, modificando con cio' il termine di
tre anni gia'  previsto dal decreto del Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 117/1989.
  Il rientro e' un vero  e proprio diritto, esercitabile anche quando
il posto in organico non e immediatamente disponibile.
  Un'altra importante  innovazione prevista  dall'art. 1, comma  56 e
seguenti, della  legge finanziaria n. 662/1996,  cosi' come integrato
dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 79/1997, convertito con legge
n.  140/1997,  riguarda  il   regime  di  incompatibilita'  di  altra
prestazione lavorativa del pubblico dipendente.
  Con  tali disposizioni  normative  si e'  infatti  stabilito che  i
lavoratori delle pubbliche amministrazioni,  con orario non superiore
alla  meta'  di  quello   ordinario,  possono  iscriversi  agli  albi
professionali   con   diritto  all'esercizio   della   corrispondente
attivita'  professionale, a  condizione che  quest'ultima non  sia in
conflitto con gli  interessi dell'amministrazione. Pertanto qualsiasi
disposizione   normativa   che    esclude   i   dipendenti   pubblici
dall'iscrizione ad albi e all'esercizio della relativa professione e'
abrogata con riferimento al personale a tempo parziale.
  Ai  dipendenti  pubblici  iscritti  ad  albi  professionali  e  che
esercitino  la  relativa  attivita',  tuttavia,  non  possono  essere
conferiti  incarichi professionali  dalle amministrazioni  pubbliche;
gli  stessi   dipendenti  non  possono  assumere   il  patrocinio  in
controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
  Gli aspetti innovativi sul parttime sopra evidenziati, che peraltro
non  hanno  diretti  riflessi previdenziali,  sono  stati  ampiamente
analizzati con circolari della  Presidenza del Consiglio dei Ministri
19 febbraio 1997, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
22 febbraio 1997, n. 6 del  18 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  169 del  22 luglio 1997,  e n. 8  del 21  ottobre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  251 del 27 ottobre 1997, alle
quali si fa espresso rinvio per ogni ulteriore approfondimento.
  In attuazione a quanto disposto  dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto  1995, n.  335, il  Governo, con  il decreto  legislativo 16
settembre    1996,   n.    564,    nell'ambito    del   riordino    e
dell'armonizzazione   in   materia   di   contribuzione   figurativa,
ricongiunzione, riscatto e prosecuzione  volontaria, ha emanato norme
che prevedono la copertura assicurativa per periodi che risultino non
coperti da contribuzione.
  Con  l'art. 8  del  citato decreto  e'  stata prestata  particolare
attenzione al lavoro svolto a tempo parziale, che, pur configurandosi
come attivita'  contrattualizzata a  tempo indeterminato,  non riceve
nell'ambito della  protezione assicurativa  una garanzia  speculare a
quella  corrispondente ad  una  prestazione lavorativa  resa a  tempo
pieno.
  Infatti, ai fini del diritto  ai trattamenti previdenziali gli anni
prestati a  parttime vengono valutati  per intero, mentre  gli stessi
vengono  proporzionalmente  ridotti   ai  fini  della  determinazione
dell'importo della pensione e dell'indennita' fine servizio.
  Per ovviare alla  mancanza di copertura assicurativa,  l'art. 8 del
decreto  legislativo n.  564/1996 offre,  quindi, al  lavoratore, per
periodi  di non  lavoro collocati  entro i  confini temporali  di una
prestazione parttime successivi al  31 dicembre 1996, la possibilita'
di ricorrere  all'istituto del riscatto  o, in alternativa,  a quello
della prosecuzione volontaria.
  L'esercizio di  tali facolta'  non e'  volto al  raggiungimento dei
requisiti di  accesso della prestazione pensionistica,  posto che, in
tal senso,  non esiste differenziazione  tra parttime e  fulltime, ma
puo' esplicare  i suoi effetti  esclusivamente in ordine  alla misura
del trattamento di quiescenza.
  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota 7/61588
/D.L.vo  564/1996 del  14 luglio  1996 ha  esteso la  possibilita' di
riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi
non  lavorati, collocati  nei  confini temporali  di una  prestazione
parttime,  anche ai  rapporti  di  lavoro a  tempo  parziale di  tipo
orizzontale, fornendo, quindi un'interpretazione piu' ampia dell'art.
8  del  decreto  legislativo   n.  564/1996;  quest'ultimo,  infatti,
indicava quali  destinatari della  norma esclusivamente  i dipendenti
che svolgevano attivita' di lavoro  con contratto a tempo parziale di
tipo verticale o ciclico.
                        Modalita' di calcolo
 Riscatto.
  Occorre preliminarmente  rammentare che possono  essere riscattati,
ai fini della misura  del trattamento pensionistico, esclusivamente i
periodi  non  lavorati, collocati  entro  i  confini temporali  della
prestazione parttime, sia essa orizzontale o verticale, successivi al
31 dicembre 1996.
  L'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 prevede che l'onere di
riscatto deve essere determinato mediante il versamento della riserva
matematica secondo  le modalita'  di cui all'art.  13 della  legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
  In  tal  caso  si  effettuera'  la  differenza  delle  aliquote  di
rendimento  previste  dalla  tabella  A legge  n.  965/1965  relative
all'anzianita'  contributiva  comprensiva   del  periodo  oggetto  di
riscatto e all'anzianita' di servizio con esclusione dello stesso.
  Tale differenza  verra' raffrontata con la  corrispondente aliquota
costante del 2%,  cosi' come introdotta dall'art. 17,  comma 1, della
legge n. 724/1994, attribuendo  quella che risultera' inferiore (art.
2, comma 19, della legge n. 335/1995).
  Detta aliquota verra' moltiplicata  per la retribuzione media annua
contributiva determinata fino alla data di presentazione dell'istanza
e  l'importo   cosi'  ottenuto   andra'  capitalizzato  in   base  ai
coefficienti  indicati   in  apposite  tabelle  previste   e  variate
all'occorrenza con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (art. 13 della legge n. 1338/1962).
  Con la  pubblicazione del  decreto legislativo  30 aprile  1997, n.
184,  emanato  in  attuazione   della  delega  conferita  al  Governo
dall'art.  1,  comma   39,  della  legge  n.   335/1995,  sono  stati
disciplinati gli istituti della  ricongiunzione, del riscatto e della
prosecuzione volontaria.
  In particolare l'art.  2, comma 4, del citato  decreto ha stabilito
l'adeguamento  entro il  12 luglio  1998 delle  tabelle emanante  per
l'applicazione dell'art. 13  della legge n. 1338/1962,  sulla base di
aggiornati  coefficienti   attuariali;  fino  a   tale  aggiornamento
continuano ad applicarsi quelle attualmente in vigore.
  Altra  significativa novita'  e' rappresentata  dalla modifica  dei
criteri di calcolo dell'onere di  riscatto che viene determinato, per
le  domande presentate  dal 12  luglio  1997 (entrata  in vigore  del
decreto legislativo in  esame), secondo le norme  che disciplinano la
liquidazione della pensione con il  sistema contributivo o con quello
retributivo   di  cui   alla   legge  n.   335/1995,  tenendo   conto
dell'anzianita'  contributiva complessiva  posseduta dall'interessato
anche in virtu'  della collocazione temporale dei  periodi oggetto di
riscatto.
  Il sistema di calcolo (retributivo  o contributivo) da adottare per
la determinazione  dell'onere di  riscatto di  periodi di  non lavoro
collocati temporalmente in una prestazione parttime, successivi al 31
dicembre  1996 (art.  8,  decreto legislativo  n.  564/1996) e  utili
esclusivamente ai fini della misura della pensione, dovra' coincidere
con  quello  utilizzato  per   la  liquidazione  del  trattamento  di
quiescenza.
  Quindi, per tutte  le domande di riscatto presentate  dal 12 luglio
1997, si operera' come segue:
  1) qualora  il dipendente sia  in possesso  al 31 dicembre  1995 di
un'anzianita' contributiva  pari o  superiore a  18 anni  (sistema di
calcolo  di pensione  retributivo)  la  determinazione dell'onere  di
riscatto  avverra' comunque  con le  modalita' indicate  dall'art. 13
della  legge  n. 1338/1962  ed  il  periodo corrispondente  incidera'
sull'anzianita' contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare
del trattamento pensionistico;
  2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva
al  31 dicembre  1995  inferiore a  18 anni  (sistema  di calcolo  di
pensione  misto) l'onere  di riscatto  verra' determinato  secondo le
norme del  sistema contributivo, in  quanto in un sistema  di calcolo
pensionistico prorata  i periodi che si  collocano temporalmente dopo
il 1  gennaio 1996 possono  incidere sull'importo del  trattamento di
quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo;
  3) qualora si  tratti di neo assunto al 1  gennaio 1996 (sistema di
calcolo  pensionistico  contributivo)   l'onere  di  riscatto  verra'
determinato con il calcolo contributivo.
  Determinazione  dell'onere di  riscatto con  un sistema  di calcolo
contributivo.
  Occorrera'  fare  riferimento   alla  retribuzione  assoggettata  a
contribuzione  nei  12  mesi  immediatamente precedenti  la  data  di
presentazione dell'istanza di riscatto; qualora si rinvengano meno di
12  mensilita'   si  procedera'  alla  media   di  quelle  esistenti,
rapportandole poi ad anno intero.
  Su  tale retribuzione  imponibile  andra'  applicata l'aliquota  di
finanziamento vigente alla data della domanda.
  Il contributo  cosi' calcolato su  base annua andra'  rapportato al
periodo oggetto di riscatto ed attribuito temporalmente al periodo in
esame.
  La rivalutazione  del montante  individuale dei contributi,  di cui
all'art. 1, comma  8, della legge n. 335/1995, avra'  effetto, per il
contributo  di  riscatto  accreditato sulla  posizione  assicurativa,
dalla data della domanda di  riscatto in poi. A quest'ultimo riguardo
si rammenta  che in base  all'art. 7, comma  5, della legge  8 agosto
1991, n. 274,  per le domande di riscatto presentata  a mezzo lettera
raccomandata,  come  data di  presentazione  si  considera quella  di
spedizione.
  Tali nuovi  criteri di calcolo, introdotti  dal decreto legislativo
n.  184/1997, si  applicano esclusivamente  alle domande  di riscatto
presentate dal  12 luglio 1997;  restano da chiarire  quali modalita'
adottare per la definizione di  istanze presentate prima del suddetto
decreto.
  Si possono verificare le seguenti ipotesi:
  a)  qualora   il  dipendente  sia  in   possesso  di  un'anzianita'
contributiva al 31 dicembre 1995 pari  o superiore a 18 anni (sistema
di calcolo  di pensione retributivo) la  determinazione dell'onere di
riscatto avverra' con le modalita'  indicate dall'art. 13 della legge
n. 1338/1962  ed il periodo corrispondente  incidera' sull'anzianita'
contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento
pensionistico;
  b) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva
al  31 dicembre  1995  inferiore a  18 anni  (sistema  di calcolo  di
pensione misto),  l'onere di  riscatto verra' determinato  secondo il
sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo pensionistico
prorata, i periodi  che si collocano temporalmente dopo  il 1 gennaio
1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo
incrementando il montante individuale contributivo;
  c) qualora si  tratti di neo assunto al 1  gennaio 1996 (sistema di
calcolo  di   pensione  contributivo)  l'onere  di   riscatto  verra'
determinato secondo  il sistema contributivo; infatti,  in un sistema
di  calcolo contributivo  di  pensione, i  periodi  che si  collocano
temporalmente dopo  il 1 gennaio 1996,  possono incidere sull'importo
del  trattamento   di  quiescenza  solo  incrementando   il  montante
individuale.
 Prosecuzione volontaria.
  L'art. 8 del decreto legislativo  n. 564/1996 offre, in alternativa
al  riscatto,  la  possibilita'   di  proseguire  volontariamente  il
versamento contributivo per i periodi di non lavoro collocati entro i
confini temporali di una prestazione parttime.
  Ovviamente,  anche in  tali fattispecie,  i contributi  versati dal
lavoratore    concorreranno   esclusivamente    alla   determinazione
dell'importo  del   trattamento  pensionistico,  non   avendo  alcuna
rilevanza   per  l'acquisizione   del   diritto   a  pensione,   gia'
riconosciuto per intero.
  Ai  fini   del  calcolo  del  contributo   volontario  da  versare,
occorrera' determinare la retribuzione media contributiva settimanale
secondo le modalita' indicate nell'art.  5 del decreto legislativo n.
184/1997,  che  verranno   dettagliatamente  approfondite  da  questo
Istituto con apposita circolare.
  Su tale importo si applichera' l'aliquota di finanziamento (32,35%)
per individuare l'ammontare del  contributo volontario settimanale da
versare   che   andra'  poi   rapportato   ai   periodi  da   coprire
volontariamente.
  Dal  momento che  la contribuzione  volontaria puo'  riguardare sia
periodi  di  parttime  orizzontale  che  verticale,  per  individuare
l'esatto  periodo da  coprire  volontariamente bastera'  moltiplicare
l'intero periodo temporale  in cui si colloca la  prestazione a tempo
parziale    per    la    percentuale    risultante    dal    rapporto
parttime/fulltime.
  Per completezza di esposizione si  fa presente che i dipendenti che
si avvalgono  della facolta' di  optare per  un rapporto di  lavoro a
tempo parziale, sia esso  orizzontale o verticale, possono richiedere
la ricongiunzione, ai fini di un'unica pensione, di ulteriori servizi
parttime contemporanei  prestati con l'iscrizione all'INPS,  ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 29/1979.
  L'accredito  della contribuzione  presso  l'INPDAP potra'  avvenire
esclusivamente ai  fini della  misura del trattamento  di quiescenza,
essendo il  periodo di lavoro  prestato a parttime, con  iscrizione a
questo Istituto,  gia' interamente utile  ai fini del  trattamento di
quiescenza.
  Il  periodo lavorativo  risultante dalla  certificazione dell'altro
istituto previdenziale,  in relazione all'orario prestato,  sommato a
quello gia' valutabile ai fini  della misura, presso questo Istituto,
non  potra'  superare il  corrispondente  periodo  che sarebbe  stato
accreditato nell'ipotesi di lavoro ad orario pieno.
  La presente circolare viene diramata  d'intesa con il Ministero del
tesoro - Direzione generale servizi periferici.
                                                Il presidente: Seppia