MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 1997 

  Ritiro del  decreto ministeriale 23  luglio 1996 in materia  di uso
dei porti della Sardegna da parte delle spadare.
(GU n.283 del 4-12-1997)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il  regolamento per l'esecuzione della  legge 14 luglio
1965, n. 963;
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 41, modificata  dalla legge 10
febbraio 1992, n. 165, concernente  il piano per la razionalizzazione
e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 3094/86,  che  istituisce  misure
tecniche  per la  cattura  e  lo sbarco  delle  risorse della  pesca,
modificato  dal regolamento  (CEE)  n. 345/92  del  Consiglio del  27
gennaio  1993  recante, tra  le  altre  disposizioni, il  divieto  di
utilizzo di reti da posta derivante di lunghezza superiore a 2,5 km;
  Visti i  decreti ministeriali 22  maggio 1991,  19 giugno 1991  e 6
agosto  1991 concernenti  la disciplina  dell'attivita' di  pesca con
reti da posta derivante;
  Visto il  decreto ministeriale  23 luglio 1996  che ha  disposto il
divieto di  attracco nei porti  sardi delle navi  autorizzate all'uso
delle reti  da posta  derivante, iscritte in  compartimenti marittimi
diversi da quelli della Sardegna;
  Vista la  decisione del Consiglio dei  Ministri dell'Unione europea
in data 28 aprile  1997 con la quale e' stato  approvato il Piano per
la  razionalizzazione e  riconversione  delle  unita' abilitate  alla
pesca con reti da posta derivante;
  Visto il  decreto ministeriale  23 maggio 1997,  con il  quale sono
state definite le modalita' tecniche di attuazione del suddetto Piano
di razionalizzazione e riconversione;
  Considerato  che a  seguito dell'adozione  del Piano  volontario di
razionalizzazione   e   riconversione   delle   "spadare"   risultano
affievolite  le  ragioni  che hanno  determinato  l'emanazione  delle
disposizioni relative al  divieto di attracco nei porti  sardi di cui
al decreto ministeriale 23 luglio 1996;
  Ritenuto  inoltre  necessario,  anche  per  ragioni  di  sicurezza,
consentire alle  unita' da pesca iscritte  in compartimenti marittimi
diversi da quelli  della Sardegna, l'attracco nei porti  sardi per le
indispensabili  operazioni   tecniche  e  logistiche   connesse  alle
campagne  di  pesca  al  pesce  spada  condotte  nel  rispetto  delle
disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;
  Ritenuto  che sussistono  misure idonee  ad assicurare  il rispetto
della normativa comunitaria  e nazionale in materia  di impiego delle
reti da posta derivante;
  Visto il  parere favorevole espresso,  nella seduta del  23 ottobre
1997, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche  del mare e dalla  Commissione consultiva centrale
della pesca marittima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Non ravvisandosi  piu'  l'esigenza di  mantenere  in vigore  le
disposizioni  interdittive all'attracco  nei  porti  sardi alle  navi
autorizzate  all'uso  delle  reti  da posta  derivante,  iscritte  in
compartimenti marittimi diversi da  quelli della Sardegna, il decreto
ministeriale 23 luglio 1996, di cui alle premesse, e' ritirato.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 357