Ritiro del decreto ministeriale 23 luglio 1996 in materia di uso dei porti della Sardegna da parte delle spadare.(GU n.283 del 4-12-1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, modificato dal regolamento (CEE) n. 345/92 del Consiglio del 27 gennaio 1993 recante, tra le altre disposizioni, il divieto di utilizzo di reti da posta derivante di lunghezza superiore a 2,5 km; Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1991, 19 giugno 1991 e 6 agosto 1991 concernenti la disciplina dell'attivita' di pesca con reti da posta derivante; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1996 che ha disposto il divieto di attracco nei porti sardi delle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna; Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in data 28 aprile 1997 con la quale e' stato approvato il Piano per la razionalizzazione e riconversione delle unita' abilitate alla pesca con reti da posta derivante; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997, con il quale sono state definite le modalita' tecniche di attuazione del suddetto Piano di razionalizzazione e riconversione; Considerato che a seguito dell'adozione del Piano volontario di razionalizzazione e riconversione delle "spadare" risultano affievolite le ragioni che hanno determinato l'emanazione delle disposizioni relative al divieto di attracco nei porti sardi di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1996; Ritenuto inoltre necessario, anche per ragioni di sicurezza, consentire alle unita' da pesca iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna, l'attracco nei porti sardi per le indispensabili operazioni tecniche e logistiche connesse alle campagne di pesca al pesce spada condotte nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate; Ritenuto che sussistono misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di impiego delle reti da posta derivante; Visto il parere favorevole espresso, nella seduta del 23 ottobre 1997, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima; Decreta: Art. 1. 1. Non ravvisandosi piu' l'esigenza di mantenere in vigore le disposizioni interdittive all'attracco nei porti sardi alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna, il decreto ministeriale 23 luglio 1996, di cui alle premesse, e' ritirato. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 357