REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 1997, n. 8 

Regolamento concernente le funzioni di medicina  legale  nell'impiego
provinciale
(GU n.48 del 6-12-1997)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 29 aprile 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 932 del 10 marzo
1997,
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 6 marzo 1991, n. 7, e' sostituito dal seguente comma:
  "1.  La  commissione  medico  legale  di  cui  all'articolo 2 viene
nominata  dal  comitato  di  gestione  dell'unita'  sanitaria  locale
centro-sud per un triennio ed e' composta:
   a)  dal responsabile del servizio di medicina legale presso l'area
funzionale di igiene e sanita' pubblica, quale presidente,
   b) da un medico internista,
   c) da un medico neurologo o da un medico ortopedico.    A  seconda
del  caso  da esaminare il presidente designa lo specialista che deve
intervenire".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 1 aprile 1997
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 2, foglio n. 85