REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 44 

Sostituzione dell'articolo 25-bis della legge regionale  25  febbraio
1980,  n. 8 (Disciplina delle attivita' di formazione professionale),
richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale  3  luglio
1996, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile
1995,  n. 63 "Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento
professionale"
(GU n.48 del 6-12-1997)

           (Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  25-bis  della legge regionale 8/1980, richiamato in
vigore dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996,  e'  sostituito
dal seguente:
   "Art.  25-bis  (Compensi  ai  Presidenti  ed  ai  componenti delle
Commissioni esaminatrici). - 1. In  deroga  alla  legge  regionale  2
luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli e
collegi operanti presso l'amministrazione regionale), ai Presidenti e
ai  componenti  delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24
della legge regionale 63/1995 e' corrisposto in via forfettaria,  per
ogni giornata di partecipazione e per l'intera durata delle prove, un
gettone  di  presenza rispettivamente nella misura di lire 150 mila e
lire 100 mila lorde.
  2. Ai Presidenti delle  Commissioni  che  si  trovano  in  rapporto
d'impiego  con  l'amministrazione  regionale,  i compensi previsti al
comma 1 sono corrisposti se  e'  assicurato  il  pieno  rispetto  dei
doveri d'ufficio, ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro, se
previsto.  Ai  dipendenti, per espletare le funzioni richiamate dalla
presente legge, e' consentito assentarsi dal servizio, con  l'obbligo
di  recuperare  le  ore di assenza compatibilmente con le esigenze di
servizio entro i novanta giorni successivi, o di usufruire di congedi
a titolo personale nel rispetto della vigente normativa.
  3. Ai Presidenti delle Commissioni in  rapporto  d'impiego  con  la
Regione,  quando  ne  ricorrono le condizioni, compete in aggiunta ai
compensi stabili dalla presente legge, il  rimborso  delle  spese  di
viaggio ed il trattamento economico di trasferta, come previsto dalla
normativa  in  vigore  per  gli  enti  presso i quali si svolgono gli
esami.
  4. I compensi di cui al comma 1 e le indennita' di cui al  comma  3
sono a carico dell'ente presso il quale si svolge l'esame.
  5.  Agli enti convenzionati con la Regione Piemonte e' riconosciuto
il corrispettivo delle  spese  sostenute,  limitatamente  alle  prove
finali  dei  corsi di formazione professionale di cui all'articolo 24
della legge regionale 63/1995,  sempreche'  siano  pianificate  dalla
Regione stessa.
  6.  La  presente  legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli
stanziamenti  previsti  ai  capitoli  11400  e  11540  del   bilancio
regionale  per  l'esercizio  1997  per  gli enti convenzionati e agli
stanziamenti previsti al capitolo 10590 del  bilancio  regionale  per
l'esercizio 1997 per i centri di formazione professionale regionali.
  7.  Agli  oneri  per  gli  anni  successivi si fara' fronte con gli
stanziamenti previsti  sui  corrispondenti  capitoli  dei  rispettivi
bilanci".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 4 agosto 1997
                                GHIGO