Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.286 del 9-12-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1996, relativo a "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario della facolta' di medicina e chirurgia"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Vista la comunicazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 ottobre 1997, con la quale si autorizza l'istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile con decreto ministeriale 29 ottobre 1997; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di ci all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita'; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 123, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria: Art. 124. Viene inserita la scuola di specializzazione in neuropschiatria infantile. Dopo l'art. 211 e conseguente slittamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: Art. 212. Istituzione, finalita', titolo conseguito La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione nell'area medica. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della neuropsichiatria infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia. La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile. Art. 213. Organizzazione della scuola Il corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliera convenzionata, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia nonche' le strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto policattedra di clinica pediatrica - cattedra di neuropsichiatria infantile dell'Universita' di Parma. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettate il numero massimo di iscritti in 2 per ciascun anno di corso, per un totale di 10 specializzandi. Sono ammessi alla prova di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione come da decreto 31 luglio 1996. Art. 214. Piano di studi di addestramento professionale Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle varie strutture. Il piano di studi e' definito nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, tenendo conto degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari riportati nella seguente tabella. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. Area A - Generale e propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogeneteci delle malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adolescente. Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia ed embriologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica. Area B - Diagnostica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire i mezzi ed i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in eta' evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica. Settori: F04B Patologia clinica, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini, F19B Neuropsichiatria infantile. Area C - Neurologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire l'inquadramento diagnosticonosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'eta' evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico. Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F14X Oftalmologia, F15B Audiologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile. Area D - Psichiatrica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnosticonosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'eta' evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapeutico. Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile. Area E - Neuropsicologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricita' e del linguaggio del bambino e dell'adolescente, al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi. Settore: F19B Neuropsichiatria infantile. Art. 215.Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. Art. 216. Esame di diploma L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica di neuropsichiatria infantile, coerente con l'indirizzo scelto, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene nominata secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato il piano di studi previsto ed aver superato gli esami annuali. Deve inoltre dimostrare di aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando e' ammesso all'esame finale di diploma se ha superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici: a) effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diverse eta' e con patologie diverse, comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognosiche, ecc.; b) valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti; c) almeno 50 osservazioni psicodinamiche nelle varie fasce di eta'; d) almeno 100 colloqui con i genitori; e) presa in carico psicoterapeutica di almeno tre soggetti, in diverse fasce d'eta'. Lo specializzando deve inoltre aver pratica di: f) somministrazione dei principali test di sviluppo e di valutazione intellettiva; g) effettuazione di registrazioni EEG-poligrafiche in veglia e sonno; h) esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa eta'. Deve infine essere in grado di: i) interpretare i test somministrati; l) refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali); m) aver eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche (di cui 20 referti personali); n) conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.). Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 29 ottobre 1997 p. Il rettore: Scaravelli