MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1997 

  Emissione  della prima  tranche dei  buoni ordinari  del Tesoro  al
portatore a trecentosessantacinque giorni.
(GU n.286 del 9-12-1997)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto  ministeriale 15 settembre 1997 con  il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 22 settembre 1997;
  Visto il  decreto ministeriale 27 novembre  1997, recante modifiche
all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;
  Visto  l'art. 3  della legge  27 ottobre  1997, n.  372, contenente
disposizioni per  l'assestamento del bilancio dello  Stato per l'anno
finanziario 1997, che  fissa in miliardi 66.000  l'importo massimo di
emissione dei  titoli pubblici, in  Italia e all'estero, al  netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art.  2 comma secondo  del decreto legislativo  10 novembre
1993, n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei  suindicati titoli  pubblici al  28 novembre
1997 e' pari a 46.379 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il  15   dicembre   1997  e'   disposta  l'emissione,   senza
l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore a trecentossessantacinque giorni con scadenza
il 15 dicembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire
3.500 miliardi.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1998.
  L'assegnazione  e l'aggiudicazione  dei buoni  ordinari del  Tesoro
avverra' con  le modalita'  indicate negli  articoli 2,  13 e  14 del
decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le ore  13 del giorno 10 dicembre 1997,  con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8   e  9  del  citato  decreto
ministeriale 15 settembre 1997.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 4 dicembre 1997
                                     p. Il direttore generale: La Via